Avvocati Part Time

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Avvocati-part-time: causa C-225/09 alla Corte di Giustizia

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IMPORTANTISSIMO: La Corte di giustizia ha attribuito il numero di causa C-225/09 (deposito in cancelleria della Corte in data 19/6/09) al rinvio pregiudiziale effettuato dal Giudice di Pace di Cortona, in tema di incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico a part time. Il Giudice di Cortona, dubitando della "legittimità comunitaria" della legge 339/03 (in particolare, ma non solo, con riguardo ai diritti quesiti dei c.d. avvocati-part-time), ha indirizzato, infatti, alla Corte di Giustizia cinque quesiti pregiudiziali ex art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, in relazione a varie norme di quel Trattato. Ha ipotizzato, in particolare, che la legge 339/03 sia in contrasto con gli artt. 3, lett. g), 4, 10, 81 e 98 del Trattato; nonchè con l'art. 6 della direttiva del Consiglio del 22/3/77 (77/249/CEE), con l'art. 8 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/2/98 e, infine, con i principi generali di diritto comunitario della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti.
I dubbi ai quali la Corte di Giustizia dovrà dare risposta riguardano non solo i diritti quesiti dei dipendenti pubblici a part time ridotto (tra il 30% e il 50% dell’orario ordinario), iscritti negli albi degli avvocati in virtù della legge 662/96, ma anche la posizione di quanti aspirano oggi ad accedere per la prima volta alla professione forense attraverso la trasformazione del proprio rapporto di impiego pubblico a tempo pieno in un rapporto di lavoro a part time ridotto.
La Corte di Lussemburgo dovrà, innanzitutto, esaminare la coerenza interna del sistema italiano delle compatibilità-incompatibilità nella professione di avvocato. Dovrà inoltre esaminare il ruolo dei Consigli degli Ordini degli avvocati, che in base alla legge 339/03 hanno cancellato dall’albo professionale taluni avvocati già dipendenti pubblici a part time, e dovrà verificare se tali Consigli degli Ordini possano esser qualificati come “associazioni di imprese” il cui comportamento anticompetitivo sia stato rafforzato o addirittura imposto dalla legge 339/03.
Ancora: la Corte di Giustizia dovrà dire se i principi comunitari dell'economia di mercato aperta e della concorrenza (i quali comportano il divieto di introdurre o mantenere in vigore misure restrittive della concorrenza che siano sproporzionate rispetto al fine pubblico che perseguono o, comunque, non siano imposte da esigenze imperative di salvaguardia di interessi generali) sono stati lesi o meno dalla legge 339/03 per aver tale legge reintrodotto la incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico a part time ridotto, una misura restrittiva della concorrenza, cioè, che pur essendo motivata da apprezzabili fini pubblici (evitare conflitti di interesse e tutelare la qualità della professione forense) non sarebbe stata per niente necessaria al corretto esercizio della professione di avvocato come oggi concretamente organizzata in Italia, dove già operano norme idonee a garantire i fini pubblici asseritamene perseguiti con la reintroduzione della detta incompatibilità.  
Dovrà, infine, chiarire la Corte di giustizia: 1) se la legge 339/03 sia applicabile anche agli avvocati dipendenti che esercitano l'attività forense in via di libera prestazione di servizi e se in tal caso sia in conflitto con l'art. 6 della direttiva 77/249/CEE, tesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati; 2) se la direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, all'art. 8 consenta di vietare l'esercizio dell'attività di avvocato al dipendente pubblico a part time e non solo al dipendente pubblico a tempo pieno; 3) se i principi generali di diritto comunitario della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti siano stati rispettati dalla legge che, nel reintrodurre l’incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico a part time ridotto, ha previsto un periodo di tempo di trentasei mesi nel quale sarebbe stato necessario optare tra l’impiego pubblico o la professione forense.

Conseguentemente molti colleghi cancellati dall'albo ex l. 339/03 e ricorrenti al CNF avverso tale cancellazione ( e cioè quelli che, nell'impugnare la cancellazione dall'albo, hanno sollevato "controversie sullo stesso punto" fatto oggetto delle questioni pregiudiziali da parte del Giudice di Pace di Cortona) possono ora chiedere al CNF di sospendere il proprio giudizio sulla cancellazione in attesa della decisione della Corte di Giustizia. Ciò in base a Cassazione, Sez. Lavoro, n. 21635/06 del 9/10/2006, per cui: "Allorquando una medesima questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria -perchè proposta innanzi al Tribunale di prima istanza di Lussemburgo, oppure perchè già sollevata da un giudice onale direttamente dinanzi alla corte di giustizia- il sucessivo giudice onale, non di ultima istanza, cui sia sottoposta una controversia sullo stesso punto, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio davanti a lui pendente, senza che sia necessario, a tal fine, che sollevi a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria"

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