In vista delle prossime udienze del 9, 10 e 11 luglio innanzi al C.N.F., prospetto alcuni "sviluppi" dei motivi di ricorso avverso le cancellazioni dall'albo degli avvocati ex l. 339/03. LEGGI DI SEGUITO ...
- A -
Il CNF nel parere 9/5/2007, n. 12-bis, a seguito di quesito rivolto dal C.O.A. di Siena, riguardante il caso di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni, e in particolare riguardante la possibilità che i dipendenti di tale banca abbiano potuto conservare l'iscrizione nell'elenco speciale (ai sensi della l. 218/1990), ha affermato tra l'altro che "La norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti <<rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza>> costituisce una norma derogatoria della disciplina ordinaria delle iscrizioni nell'albo degli avvocati. Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici (cfr. CNF, sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell'istituto di appartenenza; non si tratta però, con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l'ente, e solo con quell'ente, poi trasformato in società di diritto privato".
Coerentemente il CNF dovrebbe esprimersi a favore della salvaguardia dei diritti quesiti degli avvocati dipendenti pubblici a part time ridotto iscritti all'albo ex l. 662/96.
Il CNF nel parere 9/5/2007, n. 12-bis, a seguito di quesito rivolto dal C.O.A. di Siena, riguardante il caso di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni, e in particolare riguardante la possibilità che i dipendenti di tale banca abbiano potuto conservare l'iscrizione nell'elenco speciale (ai sensi della l. 218/1990), ha affermato tra l'altro che "La norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti <<rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza>> costituisce una norma derogatoria della disciplina ordinaria delle iscrizioni nell'albo degli avvocati. Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici (cfr. CNF, sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell'istituto di appartenenza; non si tratta però, con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l'ente, e solo con quell'ente, poi trasformato in società di diritto privato".
Coerentemente il CNF dovrebbe esprimersi a favore della salvaguardia dei diritti quesiti degli avvocati dipendenti pubblici a part time ridotto iscritti all'albo ex l. 662/96.
Già in passato, infatti, sono stati riconosciuti diritti quesiti a restare iscritti nell’albo degli avvocati, in occasione di modifiche normative incidenti in senso limitativo (esclusione per il futuro) sulla possibilità di nuove iscrizioni all’albo di determinati soggetti. Già in passato sono state create, in altri termini, categorie di avvocati “ad esaurimento”. La legge 218/1990, all'art. 3, riconobbe agli avvocati di enti creditizi pubblici, trasformati in società di diritto privato, la salvezza dei diritti quesiti e cioè la permanenza dell'iscrizione all’albo professionale. Per detti avvocati che al momento della trasformazione dell'ente avevano maturato un sessennio di lodevole esercizio della professione forense, il comma 2 dell'art. 3 previde: "sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza". La Cassazione, con sent. 9324/1992, ebbe modo di riconoscere pienamente conforme a Costituzione (art. 3 Cost. con riferimento ad una pretesa disparità di trattamento fra professionisti) l'espressa salvaguardia dei diritti quesiti, "trattandosi evidentemente di diritto transitorio dettato esclusivamente a protezione di pregresse posizioni soggettive di dipendenti dell'ente poi trasformato in società per azioni ai sensi dell'art. 1 della legge". La l. 339/03, al contrario della l. 218/1990 necessita di essere interpretata in maniera che siano fatti salvi sacrosanti diritti quesiti: ma tale interpretazione costituzionalmente orientata è ampiamente consentita dalla lettera della legge.
Il C.N.F., con parere 93/2005, ha per altro verso confermato il principio che "le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli".
Tutto ciò dovrebbe convincere ancor più che è corretta l'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 che il ricorrente ha prospettato con motivo di ricorso, assumendo in sostanza che la l. 339/03 abbia voluto (anche) costituire una categoria di “avvocati ad esaurimento”.
Tutto ciò dovrebbe convincere ancor più che è corretta l'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 che il ricorrente ha prospettato con motivo di ricorso, assumendo in sostanza che la l. 339/03 abbia voluto (anche) costituire una categoria di “avvocati ad esaurimento”.
- B-
La corte dei conti, sez. unite 7/2007 ha statuito: “12. L'affidamento nella sicurezza giuridica costituisce invero un valore fondamentale dello Stato di diritto, costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento (cfr. Corte costituzionale, sentenze 17 dicembre 1985, n. 349; 14 luglio 1988, n. 822; 4 aprile 1990, n. 155; 10 febbraio 1993 n. 39), ora ancor più rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che l’attività amministrativa sia retta (anche) dai principi dell’ordinamento comunitario (articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 quale modificato dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 2005 n. 15), nel quale il principio di legittimo affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in un’ottica di accentuata tutela dell’interesse privato nei confronti delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni europee (Corte di giustizia delle Comunità europee, 15 luglio 2004, causa C-459/02; 14 febbraio 1990, causa C-350/88; 3 maggio 1978, causa 112/77)”.
La corte dei conti, sez. unite 7/2007 ha statuito: “12. L'affidamento nella sicurezza giuridica costituisce invero un valore fondamentale dello Stato di diritto, costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento (cfr. Corte costituzionale, sentenze 17 dicembre 1985, n. 349; 14 luglio 1988, n. 822; 4 aprile 1990, n. 155; 10 febbraio 1993 n. 39), ora ancor più rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che l’attività amministrativa sia retta (anche) dai principi dell’ordinamento comunitario (articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 quale modificato dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 2005 n. 15), nel quale il principio di legittimo affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in un’ottica di accentuata tutela dell’interesse privato nei confronti delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni europee (Corte di giustizia delle Comunità europee, 15 luglio 2004, causa C-459/02; 14 febbraio 1990, causa C-350/88; 3 maggio 1978, causa 112/77)”.
- C -
Sul sito www.giustizia-amministrativa.it si legge un interessante intervento del Prof. Valerio Onida, dedicato al rapporto tra norma legislativa interna e i principi del diritto comunitario. Affermava, tra l'altro, il Prof. Onida in occasione dell'incontro con la Corte di giustizia delle Comunità Europee, a Palazzo Spada, il 14 luglio 2003: " ... 6. Resta aperto il problema di come procedere quando il contrasto della norma legislativa interna appaia non già nei confronti di una norma comunitaria direttamente applicabile, a sua volta idonea a fornire la regula juris per il caso concreto (poiché allora il contrasto si risolve con la applicazione di quest’ultima, e la “disapplicazione” (o non applicazione) della norma interna, da parte del giudice comune), ma nei confronti di principi del diritto comunitario.
Ci si domanda cioè se, in questo caso, il giudice possa o debba risolvere da sé il contrasto, negando applicazione alla legge interna, non perché utilizza in sua vece una norma comunitaria di diretta applicazione, ma solo perché la legge interna gli appare viziata dal conflitto con i principi del diritto comunitario.
Questa eventualità potrebbe presentarsi sempre più spesso nel futuro, a mano a mano che lo spazio in cui la legge interna opera nel quadro e in attuazione del diritto comunitario va aumentando.
Il problema sarebbe ancor più grave se il contrasto fosse denunciato nei riguardi di principi comunitari di contenuto sostanzialmente corrispondente ai principi costituzionali, come per esempio potrebbe accadere se si trattasse di contrasto con i diritti fondamentali.
In questa ipotesi, se si ammette che il giudice possa disapplicare la legge onale perché la ritiene in contrasto con i principi comunitari in tema di diritti, senza sollevare questione di costituzionalità, si verificherebbe un paradosso: il giudice, al quale il nostro ordinamento preclude sia l’applicazione sia la disapplicazione della legge sospetta di incostituzionalità, obbligandolo a investire della questione, in via incidentale, la Corte costituzionale, potrebbe invece, in alternativa, e sostanzialmente per gli stessi motivi, disapplicare direttamente la legge per contrasto con i principi comunitari.
La questione non è teorica. Nella giurisprudenza comune è dato già di rinvenire alcune pronunce di giudici di merito che ragionano così nei riguardi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: la Convenzione, in quanto richiamata dai Trattati, è diritto comunitario (e ciò varrà ancor più una volta costituzionalizzata la Carta dei diritti, e una volta realizzata l’adesione formale dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti, come previsto dall’art. 7, paragrafo 2, del progetto di trattato costituzionale); il diritto comunitario prevale sul diritto interno, e il giudice è abilitato e tenuto ad applicarlo, disapplicando la legge interna contrastante. Ergo, il giudice può direttamente disapplicare la legge italiana che contrasta con la Convenzione europea.
Dato il carattere generale e di principio proprio di molte norme della Convenzione, non è chi non veda come questo modo di ragionare conduca ad instaurare un nuovo sistema, parallelo, di sindacato di costituzionalità sulle leggi, realizzabile in modo diffuso dai giudici comuni.
Ma ciò porrebbe sostanzialmente nel nulla il principio del nostro ordinamento, secondo cui sono accentrati nella Corte costituzionale il potere e il compito di privare di efficacia le leggi ordinarie in contrasto con la Costituzione: principio a cui non sarebbe implausibile attribuire la portata di principio supremo dell’ordinamento costituzionale.
7. Non è improbabile dunque che in futuro la nostra Corte costituzionale possa essere portata a ripensare alcuni aspetti della questione. Da un lato, forse, questo potrebbe avvenire riconoscendo esplicitamente valore costituzionale a norme, come quelle della Convenzione europea sui diritti, che sostanzialmente esplicano funzione analoga alle corrispondenti norme della Costituzione, e che potrebbero agevolmente essere ritenute parte di quel diritto internazionale generalmente riconosciuto, cui il nostro ordinamento si adatta automaticamente ai sensi dell’art. 10 Cost., o comunque di quegli obblighi internazionali che il legislatore ordinario, anche statale, è vincolato a rispettare in forza del nuovo art. 117, 1° comma, Cost.
Dall’altro lato, si potrebbero porre nuovi interrogativi sulla portata del potere-dovere dei giudici comuni di negare direttamente applicazione alle leggi contrastanti col diritto comunitario, limitandolo al caso di conflitto con norme comunitarie direttamente applicabili, e non estendendolo al caso, diverso, del contrasto ipotizzato con principi del diritto comunitario: in conformità, d’altronde, a ciò che prevede il nuovo art. 52, paragrafo 5, della Carta europea dei diritti, come formulato nella II parte del progetto di Costituzione europea, secondo cui le previsioni della Carta contenenti principi sono giustiziabili solo ai fini dell’interpretazione degli atti legislativi ed esecutivi dell’Unione e ai fini della decisione sulla loro legittimità (rimessa, quest’ultima, alla Corte di giustizia).
Mentre, infatti, il conflitto fra norme interne e norme comunitarie di diretta applicazione può essere risolto in termini di separazione dei due ordinamenti, applicando la norma comunitaria e conseguentemente negando applicazione alla norma interna incompatibile, il conflitto della norma interna con principi sanciti nella Costituzione e insieme nel diritto comunitario (come quelli in tema di diritti fondamentali) non può essere risolto se non attraverso un espresso sindacato di legittimità sull’atto legislativo ordinario: e questo, nel sistema vigente, spetta, per quanto riguarda gli atti di legislazione ordinaria, statale o regionale, alla Corte costituzionale, essendo precluso al giudice comune sia applicare, sia direttamente disapplicare le norme legislative riguardo alle quali sorga il dubbio sulla loro compatibilità con norme di rango sovraordinato.
Resterebbe invece in ogni caso interamente in capo ai giudici comuni – così come essi debbono sempre interpretare le leggi in conformità alla Costituzione – il potere-dovere di interpretare le leggi, quando operano in campi coperti dal diritto comunitario, in conformità con quest’ultimo, come accertato in ultima analisi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, oltre che, in conformità alle norme della convenzione europea sui diritti, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Non potrebbero escludersi, nemmeno in un contesto siffatto, incertezze o contrasti di giurisprudenza in un campo delicato com’è quello della garanzia dei diritti fondamentali: ma si eviterebbero conseguenze eversive dei criteri cui il nostro costituente si è ispirato in tema di rapporto fra giurisdizioni comuni e giurisdizione costituzionale, oltre che foriere, in pratica, di imprevedibili sviluppi (o avventure) giurisprudenziali."
Sul sito www.giustizia-amministrativa.it si legge un interessante intervento del Prof. Valerio Onida, dedicato al rapporto tra norma legislativa interna e i principi del diritto comunitario. Affermava, tra l'altro, il Prof. Onida in occasione dell'incontro con la Corte di giustizia delle Comunità Europee, a Palazzo Spada, il 14 luglio 2003: " ... 6. Resta aperto il problema di come procedere quando il contrasto della norma legislativa interna appaia non già nei confronti di una norma comunitaria direttamente applicabile, a sua volta idonea a fornire la regula juris per il caso concreto (poiché allora il contrasto si risolve con la applicazione di quest’ultima, e la “disapplicazione” (o non applicazione) della norma interna, da parte del giudice comune), ma nei confronti di principi del diritto comunitario.
Ci si domanda cioè se, in questo caso, il giudice possa o debba risolvere da sé il contrasto, negando applicazione alla legge interna, non perché utilizza in sua vece una norma comunitaria di diretta applicazione, ma solo perché la legge interna gli appare viziata dal conflitto con i principi del diritto comunitario.
Questa eventualità potrebbe presentarsi sempre più spesso nel futuro, a mano a mano che lo spazio in cui la legge interna opera nel quadro e in attuazione del diritto comunitario va aumentando.
Il problema sarebbe ancor più grave se il contrasto fosse denunciato nei riguardi di principi comunitari di contenuto sostanzialmente corrispondente ai principi costituzionali, come per esempio potrebbe accadere se si trattasse di contrasto con i diritti fondamentali.
In questa ipotesi, se si ammette che il giudice possa disapplicare la legge onale perché la ritiene in contrasto con i principi comunitari in tema di diritti, senza sollevare questione di costituzionalità, si verificherebbe un paradosso: il giudice, al quale il nostro ordinamento preclude sia l’applicazione sia la disapplicazione della legge sospetta di incostituzionalità, obbligandolo a investire della questione, in via incidentale, la Corte costituzionale, potrebbe invece, in alternativa, e sostanzialmente per gli stessi motivi, disapplicare direttamente la legge per contrasto con i principi comunitari.
La questione non è teorica. Nella giurisprudenza comune è dato già di rinvenire alcune pronunce di giudici di merito che ragionano così nei riguardi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: la Convenzione, in quanto richiamata dai Trattati, è diritto comunitario (e ciò varrà ancor più una volta costituzionalizzata la Carta dei diritti, e una volta realizzata l’adesione formale dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti, come previsto dall’art. 7, paragrafo 2, del progetto di trattato costituzionale); il diritto comunitario prevale sul diritto interno, e il giudice è abilitato e tenuto ad applicarlo, disapplicando la legge interna contrastante. Ergo, il giudice può direttamente disapplicare la legge italiana che contrasta con la Convenzione europea.
Dato il carattere generale e di principio proprio di molte norme della Convenzione, non è chi non veda come questo modo di ragionare conduca ad instaurare un nuovo sistema, parallelo, di sindacato di costituzionalità sulle leggi, realizzabile in modo diffuso dai giudici comuni.
Ma ciò porrebbe sostanzialmente nel nulla il principio del nostro ordinamento, secondo cui sono accentrati nella Corte costituzionale il potere e il compito di privare di efficacia le leggi ordinarie in contrasto con la Costituzione: principio a cui non sarebbe implausibile attribuire la portata di principio supremo dell’ordinamento costituzionale.
7. Non è improbabile dunque che in futuro la nostra Corte costituzionale possa essere portata a ripensare alcuni aspetti della questione. Da un lato, forse, questo potrebbe avvenire riconoscendo esplicitamente valore costituzionale a norme, come quelle della Convenzione europea sui diritti, che sostanzialmente esplicano funzione analoga alle corrispondenti norme della Costituzione, e che potrebbero agevolmente essere ritenute parte di quel diritto internazionale generalmente riconosciuto, cui il nostro ordinamento si adatta automaticamente ai sensi dell’art. 10 Cost., o comunque di quegli obblighi internazionali che il legislatore ordinario, anche statale, è vincolato a rispettare in forza del nuovo art. 117, 1° comma, Cost.
Dall’altro lato, si potrebbero porre nuovi interrogativi sulla portata del potere-dovere dei giudici comuni di negare direttamente applicazione alle leggi contrastanti col diritto comunitario, limitandolo al caso di conflitto con norme comunitarie direttamente applicabili, e non estendendolo al caso, diverso, del contrasto ipotizzato con principi del diritto comunitario: in conformità, d’altronde, a ciò che prevede il nuovo art. 52, paragrafo 5, della Carta europea dei diritti, come formulato nella II parte del progetto di Costituzione europea, secondo cui le previsioni della Carta contenenti principi sono giustiziabili solo ai fini dell’interpretazione degli atti legislativi ed esecutivi dell’Unione e ai fini della decisione sulla loro legittimità (rimessa, quest’ultima, alla Corte di giustizia).
Mentre, infatti, il conflitto fra norme interne e norme comunitarie di diretta applicazione può essere risolto in termini di separazione dei due ordinamenti, applicando la norma comunitaria e conseguentemente negando applicazione alla norma interna incompatibile, il conflitto della norma interna con principi sanciti nella Costituzione e insieme nel diritto comunitario (come quelli in tema di diritti fondamentali) non può essere risolto se non attraverso un espresso sindacato di legittimità sull’atto legislativo ordinario: e questo, nel sistema vigente, spetta, per quanto riguarda gli atti di legislazione ordinaria, statale o regionale, alla Corte costituzionale, essendo precluso al giudice comune sia applicare, sia direttamente disapplicare le norme legislative riguardo alle quali sorga il dubbio sulla loro compatibilità con norme di rango sovraordinato.
Resterebbe invece in ogni caso interamente in capo ai giudici comuni – così come essi debbono sempre interpretare le leggi in conformità alla Costituzione – il potere-dovere di interpretare le leggi, quando operano in campi coperti dal diritto comunitario, in conformità con quest’ultimo, come accertato in ultima analisi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, oltre che, in conformità alle norme della convenzione europea sui diritti, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Non potrebbero escludersi, nemmeno in un contesto siffatto, incertezze o contrasti di giurisprudenza in un campo delicato com’è quello della garanzia dei diritti fondamentali: ma si eviterebbero conseguenze eversive dei criteri cui il nostro costituente si è ispirato in tema di rapporto fra giurisdizioni comuni e giurisdizione costituzionale, oltre che foriere, in pratica, di imprevedibili sviluppi (o avventure) giurisprudenziali."
La risposta della Corte costituzionale alle questioni sollevate dal Prof. Onida è giunta con le sentenze 348 e 349, depositate il 24 ottobre 2007. In dette sentenze il giudice delle leggi (per usare le parole dell'articolo del Prof. Onida pubblicato su ilsole24ore del 20/11/2007 col titolo “Sui diritti asse Roma-Strasburgo”) ha per la prima volta interpretato in maniera sistematica l'art. 117, comma 1, della Costituzione come introdotto dalla l. 3/2001. E' stato riconosciuto un contrasto di legge ordinaria con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretata dalla Corte di Strasburgo (nel caso con l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) ed, essendo stata qualificata ora detta Convenzione -in quanto norma di diritto internazionale pattizio- come norma di rango sub costituzionale ma sovraordinato rispetto alla legge (tale cioè da dare contenuto concreto alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117) è stato riconosciuto necessario il rinvio della questione di costituzionalità alla Corte costituzionale. La Corte, delineando compiutamente il quadro dei rapporti tra legge ordinaria, diritto comunitario e diritto internazionale pattizio, ha spiegato che è vietata la disapplicazione della legge ritenuta in contrasto col diritto internazionale pattizio da parte del giudice del merito; costui, invece, può disapplicare, in virtù dell'art. 11 Cost., le leggi in contrasto col diritto comunitario.
Su questa base l'interesse delle sopra richiamate decisioni della Corte costituzionale, per la tutela dei diritti quesiti degli “avvocati part time”, sta nel fatto che, OLTRE ALLA DISAPPLICAZIONE FONDATA SULLA CONTRARIETA' AL DIRITTO COMUNITARIO (di cui ai motivi di ricorso) APPARE FONDATA ANCHE LA RICHIESTA DI SOLLEVARE QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA DELLA L. 339/03 PER VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. Infatti la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sent. della V sezione del 19/7/2007, nel ricorso 69533/01, è intervenuta a riaffermare il principio della certezza del diritto come patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti, che sopporta eccezioni solo se giustificate dal sopraggiungere di “rilevanti circostanze di ordine sostanziale”.
Il tema è evidentemente collegato alla questione dei diritti quesiti dei c.d. avvocati-part-time, e la questione della possibilità di eccezioni al principio della certezza del diritto per eventuale sopravvenienza di “rilevanti circostanze di ordine sostanziale”, va analizzata in concreto e con rigore, specie dopo l'intervento della Corte costituzionale con sent. 189/2001. Al riguardo dovrà riconoscersi che nessuna circostanza di ordine sostanziale è sopravvenuta a giustificare le cancellazioni d'ufficio degli impiegati pubblici a part time ridotto dagli albi degli avvocati nei quali erano stati iscritti ex art. 1, commi 56 e ss, della l. 662/96, mantenendoci invece iscritti, ad esempio, i sottosegretari di Stato.
Il tema è evidentemente collegato alla questione dei diritti quesiti dei c.d. avvocati-part-time, e la questione della possibilità di eccezioni al principio della certezza del diritto per eventuale sopravvenienza di “rilevanti circostanze di ordine sostanziale”, va analizzata in concreto e con rigore, specie dopo l'intervento della Corte costituzionale con sent. 189/2001. Al riguardo dovrà riconoscersi che nessuna circostanza di ordine sostanziale è sopravvenuta a giustificare le cancellazioni d'ufficio degli impiegati pubblici a part time ridotto dagli albi degli avvocati nei quali erano stati iscritti ex art. 1, commi 56 e ss, della l. 662/96, mantenendoci invece iscritti, ad esempio, i sottosegretari di Stato.
E' evidente che -ove non si accetti l'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03, prospettata dall'Avv. Maurizio Perelli- dovrà sollevarsi questione di costituzionalità delle disposizioni applicate dal C.O.A. di Rieti per contrasto non risolvibile in via interpretativa tra dette norme della l. 339/03 applicate dal C.O.A. reatino e le norme della CEDU, come interpretate a riconoscimento del principio di certezza del diritto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (con sent. della V sezione del 19/7/2007, nel ricorso 69533/01) ed assunte come fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, Costituzione. Ciò dovrà farsi poiché non può revocarsi in dubbio che le norme della CEDU (individuanti il principio della certezza del diritto come patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti, ed invocate come integrazione del parametro costituzionale di cui all'art. 117 Cost., nell'interpretazione ad esse data dalla medesima Corte europea dei diritti dell'uomo) siano compatibili con l'ordinamento costituzionale italiano.
Per completezza si sintetizza quel che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza della V Sezione, del 19/7/2007, nel ricorso 69533/01 (fondando la decisione su Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6; Protocollo n. 1, art. 1), ha deciso. Ha deciso che il diritto a un'equa udienza dinanzi a un tribunale deve essere interpretato alla luce del Preambolo della Convenzione che, per quanto rileva in materia, afferma che il primato del diritto appartiene al patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti. Un aspetto fondamentale di tale primato -ha affermato- è il principio della certezza del diritto, il quale esige, tra l'altro, che un provvedimento giudiziario definitivo non può, di regola essere messo in discussione, specie se l'istanza di revisione miri a una nuova decisione sul caso. La revisione da parte di organismi giudiziari di grado elevato non deve mascherare un appello. Un'eccezione è ammissibile soltanto se giustificata dal sopraggiungere di rilevanti circostanze di ordine sostanziale. Se il provvedimento definitivo riconosce al ricorrente una posizione giuridica che rientra nell'ambito dell'art. 1, Protocollo n. 1, l'eventuale sua revisione non giustificata nei predetti termini, dà luogo alla violazione di tale disposizione oltre che dell'art. 6. In particolare ciò accade là dove una sentenza definisca l'ammontare di una pensione - rispetto alla quale si fonda dunque una fondata pretesa di natura patrimoniale tutelata dall'art. 1, Protocollo n. 1 - e la ingiustificata sentenza di revisione lo riduce retroattivamente.
- D -
La sentenza della Corte costituzionale sulla legge c.d. Cirielli (sentenza 393/2006) affronta la questione del quando sia necessario, nel giudizio di costituzionalità ex art. 3 Cost., un "vaglio positivo di ragionevolezza".
Detta sentenza afferma che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. Ebbene, oltre che nei confronti della norma penale più favorevole al reo, anche nei confronti delle norme legislative che -come quella applicata dal C.O.A. di Rieti nei confronti dell'Avv. Maurizio Perelli- siano limitatrici della naturale concorrenzialità della professione forense (come riconosciuta da Corte cost. 189/01) e neghino il principio di certezza del diritto, deve affermarsi che la scelta legislativa di derogare detta naturale concorrenzialità, attraverso la previsione di cancellazioni d'ufficio di soggetti precedentemente iscritti all'albo in virtù di previgente regola meno rigida di incompatibilità, deve essere almeno sottoposta ad un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. Non potrà, in altri termini, adottarsi la logica formale seguita da Corte cost. 390/06 che esaminò la legittimità del divieto di “nuove” iscrizioni all'albo forense degli impiegati pubblici che aspiravano all'iscrizione in quell’albo dopo l'entrata in vigore della l. 339/03. Allora la Corte potè salvare la (diversa rispetto a quella applicata nei confronti dell’Avv. Maurizio Perelli) disposizione della l. 339/03 sottoposta al suo esame sostenendo che la non manifesta irragionevolezza del regime che precedentemente prevedeva la compatibilità non comporta -di necessità e neppure nella fattispecie al suo esame- manifesta irragionevolezza del regime opposto che ha reintrodotto l'incompatibilità. Di fronte all'affidamento dei “vecchi iscritti”, rafforzato da Corte cost. 189/01, una tale logica formale non potrà però adoperarsi (e, al contrario, si dovrà seguire la linea tracciata da Corte cost. 393/2006) nel vagliare la costituzionalità della cancellazione d'ufficio comminata nei confronti dell'Avv. Maurizio Perelli: la disposizione della l. 339/03 che prevede la cancellazione d’ufficio e ha dato luogo al presente giudizio non supera il vaglio positivo di ragionevolezza in relazione al vigente complessivo sistema delle compatibilità-incompatibilità nella professione forense e per quanto ampiamente dedotto in ricorso.
Parafrasando la citata sentenza sulla “legge Cirielli” si potrà dire che il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di naturale concorrenzialità della professione forense e dal principio d'affidamento nello Stato di diritto –quale emerge dal grado di protezione accordato dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario– impone di ritenere che il valore da essi tutelato non può essere sacrificato da una legge ordinaria che non appaia posta a tutela di interessi di analogo rilievo e capace di perseguirli in un quadro sistematico e coerente (cfr. Corte cost. sentenze n. 24 del 2004; n. 10 del 1997, n. 353 e n. 171 del 1996; n. 218 e n. 54 del 1993).
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La sentenza della Corte costituzionale sulla legge c.d. Cirielli (sentenza 393/2006) affronta la questione del quando sia necessario, nel giudizio di costituzionalità ex art. 3 Cost., un "vaglio positivo di ragionevolezza".
Detta sentenza afferma che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. Ebbene, oltre che nei confronti della norma penale più favorevole al reo, anche nei confronti delle norme legislative che -come quella applicata dal C.O.A. di Rieti nei confronti dell'Avv. Maurizio Perelli- siano limitatrici della naturale concorrenzialità della professione forense (come riconosciuta da Corte cost. 189/01) e neghino il principio di certezza del diritto, deve affermarsi che la scelta legislativa di derogare detta naturale concorrenzialità, attraverso la previsione di cancellazioni d'ufficio di soggetti precedentemente iscritti all'albo in virtù di previgente regola meno rigida di incompatibilità, deve essere almeno sottoposta ad un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. Non potrà, in altri termini, adottarsi la logica formale seguita da Corte cost. 390/06 che esaminò la legittimità del divieto di “nuove” iscrizioni all'albo forense degli impiegati pubblici che aspiravano all'iscrizione in quell’albo dopo l'entrata in vigore della l. 339/03. Allora la Corte potè salvare la (diversa rispetto a quella applicata nei confronti dell’Avv. Maurizio Perelli) disposizione della l. 339/03 sottoposta al suo esame sostenendo che la non manifesta irragionevolezza del regime che precedentemente prevedeva la compatibilità non comporta -di necessità e neppure nella fattispecie al suo esame- manifesta irragionevolezza del regime opposto che ha reintrodotto l'incompatibilità. Di fronte all'affidamento dei “vecchi iscritti”, rafforzato da Corte cost. 189/01, una tale logica formale non potrà però adoperarsi (e, al contrario, si dovrà seguire la linea tracciata da Corte cost. 393/2006) nel vagliare la costituzionalità della cancellazione d'ufficio comminata nei confronti dell'Avv. Maurizio Perelli: la disposizione della l. 339/03 che prevede la cancellazione d’ufficio e ha dato luogo al presente giudizio non supera il vaglio positivo di ragionevolezza in relazione al vigente complessivo sistema delle compatibilità-incompatibilità nella professione forense e per quanto ampiamente dedotto in ricorso.
Parafrasando la citata sentenza sulla “legge Cirielli” si potrà dire che il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di naturale concorrenzialità della professione forense e dal principio d'affidamento nello Stato di diritto –quale emerge dal grado di protezione accordato dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario– impone di ritenere che il valore da essi tutelato non può essere sacrificato da una legge ordinaria che non appaia posta a tutela di interessi di analogo rilievo e capace di perseguirli in un quadro sistematico e coerente (cfr. Corte cost. sentenze n. 24 del 2004; n. 10 del 1997, n. 353 e n. 171 del 1996; n. 218 e n. 54 del 1993).
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Per ultimo si noti come la sentenza della Corte costituzionale 443 del 21/12/2007 ribadisca (specie al paragrafo 6.3 delle considerazioni in diritto) la "funzionalizzazione finalistica" della <<tutela della concorrenza>> imposta dall'art. 117 della Costituzione, che, anche in materia di servizi professionali di avvocato, deve essere contrassegnata da "limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza più volte indicati da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 430 e n. 401 del 2007)".
Per ultimo si noti come la sentenza della Corte costituzionale 443 del 21/12/2007 ribadisca (specie al paragrafo 6.3 delle considerazioni in diritto) la "funzionalizzazione finalistica" della <<tutela della concorrenza>> imposta dall'art. 117 della Costituzione, che, anche in materia di servizi professionali di avvocato, deve essere contrassegnata da "limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza più volte indicati da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 430 e n. 401 del 2007)".
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