Trascrivo da Rassegna Forense, rivista trimestrale del CNF n. 2/2008 (aprile - giugno 2008)
Tenuta albi - Cancellazione per incompatibilità - Ricorso al CNF - Revoca del provvedimento impugnato - Cessazione della materia del contendere.
La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione avverso la quale si è proposto ricorso al C.N.F. , determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza di interesse e di estinzione del procedimento.
4 luglio 2007, n. 80 - Pres. Alpa - Rel. Bianchi - P.M. Martone (conf.) - Ric. avv. G.P.
(Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 21 giugno 2006).
Ritengo che tutti i cancellati d'ufficio dall'albo per incompatibilità ex l. 339/03 potrebbero utilmente chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la revoca della cancellazione dall'albo sulla base dalla recente affermazione della Cassazione a sezioni unite per cui la incompatibilità (in senso tecnico che non esclude, anzi postula, che alla l. 339/03 si riconosca il significato d'aver introdotto un divieto di iscrizione per il futuro, ma non d'aver reitrodoto una incompatibilità che in quanto tale non avrebbe potuto operare dopo tre anni) tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto risulta rimossa. Il riferimento è alla famosa sentenza sul "carabiniere praticante avvocato" che trovi sul sito.
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