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AFFIDAMENTO: Corte cost 103/13 e l. 247/12 impongono di superare Corte cost 166/12 e Cass 11833/13

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CLICCA QUI PER VEDERE TUTTE LE CENSURE ALLA SENTENZA DELLE SS.UU. n. 11833/2013 (E ALLE SENTENZE "GEMELLE", CON ESSA DEPOSITATE IL 16 MAGGIO 2013), RACCOLTE NELLA MEMORIA IN VISTA DELL'UDIENZA DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE DELL'8 OTTOBRE 2013.

- LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 103/2013 (depositata il 29 maggio 2013) CONSENTE DI CONFUTARE CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 del 9 aprile 2013 (decisione del 9 aprile 2013, deposito del 16 maggio 2013) CHE, SULLA SCORTA DI UNA PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (LA 166/2012) ESCLUSE L' INCOSTITUZIONALITA' DELLA L. 339/03 PER VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO NELLA LEGGE DA PARTE DEI C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME". POICHE' CORTE COST. 103/2013 E' DECISIONE SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DELLE SS.UU. DELLA CASSAZIONE N. 11833/2013, NE CONSEGUE LA NECESSITA' DI RIPROPORRE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 339/03 (E DELL'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12, SE RITENUTO GIA' EFFICACE PRIMA DELL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 15, CO 2, DELLA LEGGE DI "RIFORMA FORENSE") IN TEMA DI AFFIDAMENTO NELLA STABILITA' DELLA LEGGE.

- L' <<INVECCHIAMENTO>> DELLA CORTE COSTITUZIONALE 166/12 AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 247/12. INCOSTITUZIONALITA' SOPRAVVENUTA DELLA L. 339/03 E INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12, PER MANCATA PREVISIONE, A FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO, DELLA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO QUESITO A MANTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORENSE SECONDO LE PREVIGENTI E PIU' TOLLERANTI REGOLE SULL'INCOMPATIBILITA', DIVERSAMENTE DA QUANTO DISPOSTO PER GLI INSEGNANTI GIA' ISCRITTI AGLI ALBI E PER GLI AVVOCATI DEGLI UFFICI LEGALI DEGLI ENTI PUBBLICI.

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La sentenza 11833/13 delle SS.UU. Civili della Cassazione aderisce alle argomentazioni di Corte cost. 166/12 in ordine alla ritenuta legittimità costituzionale della l. 339/03 in relazione al tema dell'affidamento dei c.d. "vecchi avvocati part time" nella stabilità della legge "permissiva" n. 662/1996, art. 1, commi 56 e seguenti.

Si legge in sentenza 11833/13: "La Corte Costituzionale ha poi escluso una lesione da parte della disciplina in esame dell'affidamento in riferimento all'art. 3 Cost., per quanto riguardava i dipendenti pubblici part - time i quali, sulla base delle regole "permissive" del 1996, avevano affiancato al rapporto di lavoro pubblico l'impegno professionale forense; invero in base alla giurisprudenza della stessa Corte il valore del legittimo affidamento trova copertura costituzionale in tale articolo non in termini assoluti ed inderogabili, non essendo interdetta al legislatore l'emanazione di disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale.

Orbene la disciplina in esame, avendo concesso ai dipendenti pubblici part - time già iscritti all'albo degli avvocati un primo periodo di durata triennale onde esercitare l'opzione per l'uno o per l'altro percorso professionale e poi, ancora, un altro di durata quinquennale - in caso di espressa scelta in prima battuta della professione forense - ai fini dell'eventuale richiesta di rientro in servizio, soddisfa pienamente i requisiti di non irragionevolezza della scelta normativa di carattere inderogabilmente ostativo sottesa alla legge n. 339 del 2003; pertanto la Corte Costituzionale ha concluso che tale disciplina, lungi dal tradursi in un regolamento irrazionale lesivo dell'affidamento maturato dai titolari di situazioni sostanziali legittimamente sorte sotto l'impero della normativa previgente, era assolutamente adeguata a contemperare la doverosa applicazione del divieto generalizzato reintrodotto dal legislatore per l'avvenire (con effetto altresì sui rapporti di durata in corso) con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale già ammessi dalle legge dell'epoca all'esercizio della professione legale
".

PERO', CON LA SENTENZA 103/2013, LA CORTE COSTITUZIONALE HA DETTO QUALCOSA DI NUOVO IN ORDINE ALL'OPERATIVITA' DEL "PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO" NELLA STABILITA' DELLE LEGGI E IN ORDINE AI LIMITI GENERALI ALLA EFFICACIA RETROATTIVA DELLE LEGGI IN MATERIA NON PENALE.  E QUESTO NOVUM E' DECISIVO NEL SENSO DELLA NECESSITA' DI UN NUOVO RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA L. 339/03 DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE.

Ma precisiamo cosa ha chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza 103/2013, depositata il 29 maggio 2013. Si legge in sentenza, al punto 4 del "considerato in diritto":

<Questa Corte ha ripetutamente affermato che il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006), e che «il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).>

Ha di seguito aggiunto la Corte (sempre al punto 4 del "considerato in diritto") che la retroattivtà deve intendersi costituzionalmente legittima (in relazione al principio di affidamento nella stabilità delle leggi -art. 3 Cost.-) se trovi "giustificazione nella tutela di «principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)»".

Ebbene -ricordando che la l. 339/03 è norma retroattiva (sub specie di "retroattività impropria"), e ricordando che secondo Corte cost. 103/2013 qualsiasi tipologia di retroattività (un esempio è la retroattività "impropria"; altro esempio è l'interpretazione autentica) è oggetto del vaglio di costituzionalità in relazione alla sussistenza di "motivi imperativi di interesse generale" come valutati dalla Corte di Strasburgo- si deve verificare se la disciplina introdotta dalla l. 339/03 sia giustificata da "motivi imperativi di interesse generale" in base ad una analitica verifica della giurisprudenza di Strasburgo. Sappiamo, infatti, che la CEDU "è" l'interpretazione che ne fa la Corte di Strasburgo e che dunque il concetto di "motivi imperativi di interessi generale"  capaci di incidere sul principio di affidamento nella stabilità d'una legge "permissiva" (così Corte cost. 166/12 definì la l. 339/03) è un concetto i cui contorni possono risultare solo dall'esame della giurisprudenza di Strasburgo.

Sarebbe, peraltro, assurdo ritenere che Corte cost. 103/2013 abbia voluto, attraverso la riportata argomentazione, riconoscere che la finalità di tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (magari semplicemente asserita nei lavori parlamentari riferibili alla legge; oppure espressamente "dichiarata" dalla stessa legge; oppure anche oggettivamente risultante dall'esame delle disposizioni della legge) sia idonea a configurare automaticamente sussistenti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della CEDU.

E' certo, invece, che, se pur oggettivamente risultante dalle disposizioni d'una legge retroattiva e dal complessivo ordinamento giuridico, la detta finalità di tutela di principi diritti e beni di rilievo costituzionale ben potrebbe esser perseguita dalla medesima legge in dispregio del principio (anch'esso costantemente richiamato dalla Corte di Strasburgo, oltre che da quella di Lussemburgo) di proporzionalità della regolazione.  Già questo basterebbe ad escludere l'automaticità del giudizio di legittimità costituzionale di una legge limitatrice di spazi di libertà (dell'agire e conomico e realizzativo della personalità) pur se caratterizzata "solo" da retroattività impropria (come la l. 339/03). L'accertamento della detta sproporzione imporrebbe direttamente la qualificazione di incostituzionalità in relazione all'art. 3 della Costituzione.

In quest'ottica va evidenziata una recente sentenza della Corte di Strasburgo, depositata il 14 maggio 2013. Si tratta della sentenza sul ricorso n. 66529/11 (CASE OF N.K.M. v. HUNGARY) che apre la strada non solo a ricorsi a Strasburgo ma anche a fondate q.l.c. in relazione all'art. 117, co 1, Cost., in favore di quanti lamentino trattamenti deteriori introdotti dal legislatore dopo anni di fondate aspettative economiche.

La sentenza pare certamente utile per i dipendenti pubblici che, come il ricorrente, siano stati incentivati a ridurre il proprio impiego pubblico full time in un part time particolarmente ridotto e poi abbiano dovuto subire un inaspettato trattamento deteriore (non solo fiscale: il ricorrente, ad esempio, la cancellazione dall'albo forense).

Nella fattispecie decisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo un funzionario ministeriale ungherese, dopo 30 anni di lavoro, aveva lasciato l'impiego in considerazione delle agevolazioni che il Governo aveva deciso per chi avesse lasciato il posto di lavoro prima dell’età della pensione. Però il Parlamento, a 10 settimane dalle dimissioni del funzionario, aveva modificato la normativa fiscale per cui s'era operata una trattenuta (a titolo tasse) addirittura del 98% dell’indennità di buonuscita alla quale il funzionario aveva diritto e che, se percepita interamente, gli avrebbe consentito di mantenersi e cercare un altro lavoro. Il funzionario ha fatto ricorso lamentando una violazione della CEDU ed ha avuto ragione, ottenendo la condanna dello Stato al pagamento di 11.000 euro per danni materiali e morali. La Corte di Strasburgo ha chiarito che nell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che assicura la tutela del diritto di proprietà e al rispetto dei propri beni sono incluse le entrate fondate su una legittima aspettativa. La Corte ha ritenuto che le entrate per buonuscita erano parte di una legittima aspettativa del funzionario e rientravano nel "diritto al godimento dei beni".

La Corte europea ha certo riconosciuto che gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento, soprattutto qualora sia in gioco una legittima aspettativa e non un bene già in possesso di un individuo, ma ha precisato che non possono ingerirsi nel diritto di proprietà con misure sproporzionate rispetto all’obiettivo conseguito. Nella fattispecie s'è riconosciuto che era stato del tutto annullato il diritto del ricorrente poichè questi era stato privato di un’entratta che legittimamente si aspettava in un periodo di particolare difficoltà per mancanza del precedente lavoro.

Inoltre, l’ingerenza sproporzionata nel legittimo godimento dei beni, malgrado la ricorrenza di un interesse pubblico per le esigenze del bilancio statale e per giustizia sociale, è stata ritenuta in evidente contrasto non solo con la CEDU ma anche  con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Si consideri pure la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso Bigaeva (che annovera il diritto al lavoro profesionale come species del diritto alla salvaguardia della vita individuale - art. 8 CEDU-) e, da ultimo, la sentenza del 24 settembre 2013 sul caso Belpietro contro Italia che esalta il ruolo del giudizio di proporzionalità della norma.

In definitiva, stante la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che delinea in maniera restrittiva la ricorrenza dei "motivi imperativi di interesse generale" capaci di limitare le libertà fondamentali  si impone un nuovo rinvio alla Corte costituzionale della l. 339/03 , con riferimento non solo all'art. 3 Cost. ma anche all'art. 117, comma 1, della Costituzione.

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L' <<INVECCHIAMENTO>> DELLA CORTE COSTITUZIONALE 166/12 AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 247/12.

INCOSTITUZIONALITA' SOPRAVVENUTA DELLA L. 339/03 E INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 18, LETTERA D, DELLA L. 247/12, PER MANCATA PREVISIONE, A FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO, DELLA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO QUESITO A MANTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORENSE SECONDO LE PREVIGENTI E PIU' TOLLERANTI REGOLE SULL'INCOMPATIBILITA', DIVERSAMENTE DA QUANTO DISPOSTO PER GLI INSEGNANTI GIA' ISCRITTI AGLI ALBI E PER GLI AVVOCATI DEGLI UFFICI LEGALI DEGLI ENTI PUBBLICI.

L'art. 19 della l. 247/12, intitolato "Eccezioni alle norme sulla incompatibilità", prevede:

"1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23".

L'art. 65, comma 3, l. 247/12 dispone: "L'art. 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'art. 3, quarto comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni".

Il quarto comma dell'art. 3 del R.D.L. 1578/1933 qualifica compatibili: "a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato; b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".

Dunque, la legge di riforma forense:

  1. per un verso ha modificato, in senso più rigoroso rispetto alla legge del 1933 (anche come intesa dalla Cassazione: vedasi Cass., SS.UU., 22623/2010), il regime delle incompatibilità per gli insegnanti e per gli avvocati degli enti pubblici (con novità ancor più notevoli dopo l' "apertura" degli albi avvenuta il 13/8/2012 attraverso l'art. 3, comma 5, lettera a, e comma 5-bis, del d.l. 138/11);

  2. per altro verso, a mezzo del suo art. 65, comma 3, soltanto per gli avvocati-insegnanti e per gli avvocati iscritti nel registro speciale dei difensori degli enti pubblici ha voluto salvaguardare i diritti quesiti all'iscrizione negli albi forensi secondo le previgenti, e più tolleranti, regole in tema di compatibilità. (In particolare, per quanto riguarda tutti gli insegnanti, va detto che il loro diritto all'iscrizione agli albi forensi era stato riconosciuto dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 3 della previgente legge professionale forense fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione in relazione all'art. 33 della Costituzione con sentenza n. 22623/2010, alla quale s'era conformato il "diritto vivente").

Ebbene, analoga salvaguardia dei diritti quesiti la l. 247/12 non l'ha prevista per i dipendenti pubblici a part time ridotto che, come il ricorrente, risultavano già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della riforma. E' evidente l'incostituzionalità per disparità di trattamento -in relazione al fondamentale principio di tutela dell'affidamento e della sicurezza giuridica- della mancata previsione di una salvaguardia dei diritti quesiti a favore dei detti dipendenti pubblici a part time ridotto.

Evidentemente, dopo l'entrata i vigore, il 2 febbraio 2013, della l. 247/12, non appare più possibile ricostruire un sistema coerente di incompatibilità per l'esercizio della professione forense; nemmeno quanto alle modalità d'applicazione del principio generale dell'affidamento nella stabilità delle leggi. Tale principio a volte viene rispettato e a volte no, con intollerabile arbitrio del legislatore (vedasi Corte cost. 166/12). Talvolta si evita di conservare, "ad esaurimento", una certa categoria di avvocati all'interno di un sistema contrario (in quanto ne afferma l'incompatibilità) alla coesistenza di determinate situazioni in capo al soggetto che chieda l'iscrizione all'albo. Altre volte non lo si fa e si creano categorie di avvocati "ad esaurimento".

Se così è si dovrà almeno riconoscere l'incostituzionalità della discriminazione dei dipendenti pubblici a part time ridotto, rispetto ad insegnanti e "avvocati degli enti pubblici", quanto alla valutazione positiva (negata ai soli dipendenti pubblici a part time ridotto) del valore della "libertà di lavorare" (art. 15 della Carta di Nizza) che consenta la costituzione in "categoria d'avvocati ad esaurimento".

 

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