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Avvocati dipendenti comunali non pagano IRAP

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{mosimage} Gli avvocati dipendenti del Comune ed in servizio presso l'ufficio legale dell'Ente non devono pagare l'IRAP sulle somme che percepiscono dal proprio datore di lavoro pubblico come compenso professionale per patrocinio in cause decise con sentenza favorevole. Lo riconosce la risoluzione n. 327 del 14/11/2007 dell'Agenzia delle Entrate. Leggila di seguito ...

RISOLUZIONE n. 327/E dell'Agenzia delle Entrate del 14/11/2007

OGGETTO: Istanza di Interpello – Comune di … – IRAP- compensi
avvocati dipendenti - decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446-
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del
d.lgs. n. 446 del 1997 è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Comune istante fa presente che corrisponde ai propri dipendenti che
rivestono la qualifica di Avvocato e che sono assegnati all'Ufficio Legale
dell'Ente i compensi professionali maturati in relazione al patrocinio di cause
chiuse con sentenza favorevole .
Infatti, l'art. 37 del CCNL 23/12/99 - Area Dirigenza del Comparto Regioni e
Autonomie Locali- stabilisce che "Gli Enti provvisti di Avvocatura (.)
disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di
sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27
novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore)".
Detti compensi sono sempre stati inclusi nella determinazione della base
imponibile ai fini IRAP del Comune, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, del
D.Lgs. 446 del 1997.
Il Comune istante, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della
legge 266 del 2005 secondo cui "Le somme finalizzate alla corresponsione di
compensi professionali comunque dovuti al personale dell'Avvocatura interna
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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delle Amministrazioni Pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali
sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro"
ha chiesto alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia
Romagna- di chiarire se nella dicitura "oneri riflessi a carico del datore di lavoro"
siano compresi anche i contributi previdenziali e l'IRAP.
La Corte dei Conti, con deliberazione n. 34 del 2007, ha evidenziato come il
presupposto impositivo dell'IRAP è costituito, in base all'art. 2 del D.Lgs.
446/97, "dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta
alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" e che la
mancata indicazione, al successivo art. 3, dei lavoratori dipendenti quali soggetti
passivi, comporti "ex se" la inapplicabilità dell'IRAP all'Avvocatura interna degli
Enti.
Inoltre detta delibera rileva, con il supporto della giurisprudenza in materia della
Corte Costituzionale ( (n. 156 del 2001, n. 103 del 2002) e della Corte di
cassazione (nn. 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678 del 2007), che l'attività
professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione non dà luogo al
presupposto impositivo IRAP.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
Il Comune istante ritiene di non dover considerare nel calcolo della
propria base imponibile ai fini IRAP, come definita dall'art. 10-bis del D.Lgs.
446/97, i compensi che corrisponde a titolo di onorari di causa ai propri
dipendenti appartenenti all'Avvocatura interna dato che rivestono il carattere di
“compensi professionali” Inoltre è dell’avviso che i dipendenti del Comune
percettori di tali compensi professionali sono privi di soggettività passiva ai fini
IRAP sulla base della costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (
ordinanza 103 del 2002 ) e della Corte di Cassazione in quanto l'attività svolta
non presenta elementi di organizzazione.
Secondo l’istante un comportamento difforme da quanto indicato dalla Corte dei
Conti potrebbe configurare ipotesi di danno erariale a carico del Comune di ...
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione prospettata riguarda i compensi che il Comune eroga agli avvocati
ai sensi dell’art. 37 CCNL del 23/12/99 -comparto regioni- Autonomie locali, in
qualità di datore di lavoro. Detti compensi sono tratti dalle somme, poste dal
giudice a carico della parte soccombente, che derivano al Comune stesso dalle
sentenze in cui risulta vittorioso.
Il Comune di … ritiene di non dover pagare l’IRAP in relazione ai predetti
compensi che corrisponde ai propri avvocati dipendenti assumendo a sostegno
della sua tesi una delibera della Corte dei Conti n 34 del 2007 che li definirebbe
compensi professionali.
Dalla lettura sistematica della delibera invocata dall’Ente istante si ritiene che
siano desumibili argomenti contrari alla tesi della inapplicabilità dell’IRAP al
caso di specie.
La delibera della Corte dei Conti, finalizzata all’interpretazione dell’art. 1,
comma 208, della legge 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha escluso, sulla
base di una interpretazione sistematica di alcune disposizioni della legge
finanziaria, che nella nozione di “oneri riflessi” sia da comprendere l’IRAP.
La Corte ha ritenuto che la disposizione citata non ha inteso ampliare il novero
dei soggetti passivi dato che “la mancata esplicita inclusione, nell’art. 3 del D.lgs
n. 446 del 1997, che individua i soggetti passivi dell’imposizione, dei lavoratori
dipendenti, comporta ex se, la inapplicabilità del tributo all’avvocatura interna
degli enti” .
Secondo la Corte “a tale estrema opzione interpretativa osta sia la formulazione
del comma 208, che fa riferimento alle somme finalizzate alla corresponsioni di
compensi professionali da considerare comprensive degli oneri riflessi, sia la
costante interpretazioni delle norme di sistema operata dalla Corte Costituzionale
e della Corte di Cassazione”. La Corte dei Conti ritenendo che sia da escludere,
sulla base della sentenza della Corte di cassazione del 16 febbraio 2007 n. 3678,
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la soggettività passiva ai fini IRAP di un avvocato professionista privo di
organizzazione, ha affermato che “se così è, deve a maggior ragione ritenersi che
gli avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche difettino in senso assoluto
di soggettività passiva” ai fini di detto tributo. La Corte sembra pertanto
valorizzare la differenza sostanziale tra i professionisti autonomi privi di
organizzazione e i dipendenti, come gli avvocati del comune, concludendo che
per entrambe le diverse situazioni non si realizzano i presupposti per
l’applicazione dell’IRAP.
Peraltro, prosegue l’organo consultivo, ritenere “applicabile alle avvocature
pubbliche il tributo di cui trattasi significherebbe introdurre, tra l’altro, un
improprio e del tutto anomalo concetto di traslazione dell’imposta comportante,
in concreto, la trasformazione dell’imposta reale in esame in imposta sul reddito .
Di qui la conseguenza che è la stessa natura giuridica dell’IRAP ad escludere che
essa possa trovare copertura nell’ambito del finanziamento delle suddette
competenze professionali”. Sostanzialmente ad avviso della Corte dei Conti,
l’IRAP, per la sua stessa natura, non può ricadere sugli avvocati in quanto
lavoratori dipendenti e quindi privi di soggettività ai fini dell’imposta, in caso
contrario si determinerebbe infatti una inammissibile traslazione dell’imposta .
Ciò premesso in merito alla delibera della Corte dei Conti, si fa presente che la
giurisprudenza del Consiglio di Stato con diverse sentenze (vedi adunanza
plenaria sent. n. 32 del 1994 ) si è espressa ritenendo che i compensi oggetto del
quesito sono parte integrante della retribuzione.
In tale contesto si ritiene, contrariamente a quanto affermato dal Comune istante,
che le somme in discorso non costituiscono compensi professionali in quanto
sono percepite dagli avvocati a fronte di una attività esercitata sulla base di un
rapporto di lavoro dipendente e rappresentano parte della loro retribuzione. Non
si realizzano pertanto, in relazione a tali situazioni, i presupposti per
l’applicazione dell’IRAP in capo agli avvocati dato che, ai sensi degli articoli 2 e
3 del D.lgs n. 446 del 15.12.1997, i lavoratori dipendenti non sono assoggettati
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al tributo, come evidenziato peraltro anche nella delibera n. 34 della Corte dei
Conti.
Il presupposto per l’applicazione dell’IRAP, nella fattispecie rappresentata, si
realizza, invece, nei confronti del Comune contemplato, quale pubblica
amministrazione, tra i soggetti passivi di detta imposta, dagli articoli 2 e 3
comma 1, lettera. e-bis), del d.lgs. 446 del 1997.
In particolare, detti compensi devono concorrere alla determinazione della base
imponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 10 bis D.lgs. 446/1997, secondo cui le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP,
devono tener conto anche delle retribuzioni erogate al personale dipendente
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione regionale … viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art.
4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001 n. 209.

 

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