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Consigliere dell'ordine degli avvocati? niente incarichi giudiziari da magistrati del circondario

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(da www.servizi-legali.it )

Il comma 10 dell'art. 28 (articolo intitolato "Il consiglio dell'ordine") della legge di riforma forense (l. 247/2012) dispone: "La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario".
In relazione all'ultimo periodo di tale articolo si legge al punto 7 delle note esplicative redatte dall'Ufficio studi del CNF e pubblicate nel Dossier n. 1/2013 del CNF: "Il divieto di conferimento di incarichi giudiziari ai consiglieri dell’Ordine da parte dei magistrati del circondario (di cui al comma 10, ultimo periodo) non è immediatamente operante.
A favore di tale soluzione militano le seguenti considerazioni:
a) ove la legge ha voluto anticipare l’operatività di norme relative allo statuto del Consigliere lo ha fatto espressamente (art. 65 co. 4);
b) in generale, le norme relative alla nuova organizzazione dei COA non sono di immediata applicazione, essendo la loro attuazione rinviata a regolamenti e comunque alla entrata in carica dei nuovi COA, a partire dal 1 gennaio 2015.
Infine è indubbio che i consiglieri attualmente in carica l’hanno accettata facendo affidamento sull’inesistenza di un tale divieto, affidamento che, se la norma dovesse trovare immediata applicazione, verrebbe mortificato
".


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