Il CNF ha confermato invece, nonostante le richieste di abrogazione e/o di modifica avanzate dall’Autorità, le norme del codice che sono fondamentali per la deontologia forense, peraltro affermando il proprio potere legislativo confermato dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 26810 del 2007. Rimangono così invariati: 1) il divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa; 2) il riferimento ai limiti della dignità e del decoro della professione nell’attività di informazione al pubblico; 3) alcuni divieti contenuti nell’articolo 19 del codice come quello di accaparramento di clientela o il divieto di offerta di prestazioni al domicilio o in luoghi aperti al pubblico. E’ articolata la risposta che il Consiglio nazionale forense ha deliberato di dare all’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito delle osservazioni formulate sul codice deontologico forense in occasione dell’audizione che si è tenuta lo scorso 18 aprile. Nel documento fatto pervenire all’Autorità lunedì 23 giugno, accompagnato da una lettera a firma del presidente Guido Alpa, il Cnf ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni, obiettive e non certo corporative, della difesa di alcuni principi ritenuti irrinunciabili per il corretto svolgimento della professione a difesa dei cittadini.
Quanto al divieto di pubblicità comparativa e elogiativa, il Cnf ha spiegato che essi sono “funzionali all’interesse generale che l’ informazione data dall’avvocato risponda a criteri di correttezza e verità”, senza tenere conto che analoghi canoni sono contenuti in codici deontologici di altri paesi europei, come Francia e Spagna. “Questa limitazione”, spiega il Cnf, “è volta a evitare che gli iscritti all’albo possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione”. Le stesse ragioni militano per la conservazione del disposto dell’articolo 19 del codice di deontologia forense, e dunque anche dei divieti di accaparramento della clientela etc, “con l’ulteriore precisazione che le norme ivi indicate hanno come obiettivo la tutela della professione dall’esercizio di forme di acquisizione della clientela illegittime e comunque scorrette”. Quanto, infine, al necessario richiamo ai principi di dignità e decoro della professione come limite generale all’attività di informazione al pubblico, il Cnf fa presente che esso è contenuto nella legge professionale e costituisce “il parametro normativo generale alla stregua del quale deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense”. E la natura normativa del codice deontologico, riconosciuta dalla Corte di cassazione, comporta la necessità che la norma deontologica sia formulata in relazione al parametro normativo che la legittima.Il Consiglio nazionale forense ha anche inviato all’Autorità gli articoli del codice deontologico così come modificati a seguito del confronto.
Art. 17 bis – Modalità dell’informazione.
L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
•) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
•) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali
materie di attività prevalente;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
•) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare
menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato;
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Art. 18 – Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III. E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
Art. 24 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.
L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale.
IV. Ai fini della tenuta degli albi, l’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.
E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art 2233 del Codice civile.
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