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Dalla newsleter di deontologia forense del CNF del 18 luglio 2013

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L’accesso agli atti del procedimento disciplinare ai sensi della L. n. 241/1990.
In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, non sussiste violazione del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disciplinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se disciplinari, previsto dagli artt. 21 ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione (nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale interesse era stato correttamente riconosciuto al denunziante, un avvocato nei cui confronti l’incolpata aveva adoperato espressioni oltraggiose ed espresso giudizi negativi).
Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 00218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale illiceità civile o penale.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Cassazione Civile, sentenza del 23-07-2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

È stato chiesto a questa Commissione di esprimere parere circa l’applicabilità immediata dell’art. 56 della L. n. 247/2012 che disciplina la prescrizione dell’azione disciplinare.
L’opinione della Commissione è che la norma non sia di applicazione immediata, quest’ultima dipendendo dall’entrata a regime del nuovo sistema disciplinare.
Ciò per le ragioni che seguono.
La disposizione disegna un nuovo volto della prescrizione, anzitutto, aumentando da cinque a sei anni il termine oltre il quale si estingue il potere disciplinare (comma 1).
Secondariamente, prevede che nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 55 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (comma 2).
Poi, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva, limitandoli a tre: (i) la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, (ii) la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, (iii) la notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF (comma 3, primo periodo). Stabilisce che da ogni atto interruttivo decorra un nuovo periodo di prescrizione, che però non è di sei anni, ma di cinque (comma 3, secondo periodo). Infine, prevede che in nessun caso, pur in presenza di più atti interruttivi, il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto (comma 3, quarto periodo).
Ciò posto, l’applicabilità immediata della nuova disposizione non si può giustificare con l’ipotetico argomento del cd. favor rei.
Intanto perché il comma 1 introduce sicuramente disposizione meno favorevole per l’incolpato dato che aumenta, in luogo di diminuire, la durata della prescrizione, così protraendo il tempo entro cui il consiglio distrettuale di disciplina può esercitare l’azione.
Secondariamente, perché il principio del cd. favor rei è regola di portata generale operante nel processo penale, mentre quello disciplinare di cd. primo grado non è un processo, ma un procedimento amministrativo. La norma, poi, dell’art. 65, co. 5, ultimo periodo, secondo cui “(…) le norme contenute nel codice deontologico (quello nuovo da emanare entro un anno: N.d.R.) si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato” conferma che là dove il legislatore ha inteso rendere applicabile immediatamente regole più favorevoli, l’ha esplicitamente previsto (ubi voluit dixit).
Conclusione confermata dall’art. 63, co. 2, ove si stabilisce che i nuovi poteri ispettivi del CNF di cui al primo comma, “(…) possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso (…)”; il che rende chiaro che nella prospettiva del legislatore è necessaria una previsione espressa di applicabilità immediata di nuovi istituti. Come, infine, conferma l’art. 48 che introduce una disciplina transitoria per la pratica professionale a tenore della quale la nuova durata del tirocinio (18 mesi) è applicabile anche a quelli in corso, ma ciò solo perché è espressamente previsto.
Detto questo, la norma dell’art. 56 non può applicarsi nel suo complesso nell’immediato perché è parte integrante del quadro del nuovo procedimento disciplinare rispetto al quale non vive di vita autonoma.
In questo senso è particolarmente significativa la disposizione del secondo comma che detta regola a proposito della prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55, norma alla quale, perciò, si lega intimamente.
Quale conseguenza dell’autonomia di procedimento disciplinare e penale (art. 54, co. 1) declinata nel senso che la pendenza del secondo non produce effetti sul primo anche quando – è dato ritenere – l’ontologia dell’illecito disciplinare dipenda dalla statuizione sul fatto/reato (diversamente da ora, allorché la sospensione necessaria del procedimento disciplinare è funzionale a regolare proprio questa interferenza), l’art. 55 ipotizza il caso di un procedimento penale che abbia escluso o, per converso, accertato il fatto/reato per il quale l’incolpato sia stato, in precedenza, rispettivamente condannato, ovvero prosciolto in sede disciplinare con provvedimento definitivo. In tal caso ipotizza la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare ad opera dello stesso Consiglio distrettuale di disciplina che lo aveva definito. Tale riapertura, dunque, e la conseguente nuova prescrizione della relativa azione, è strettamente dipendente (costituendone forma di bilanciamento) dalla già vista statuizione di non interferenza tra procedimento penale e disciplinare che costituisce una novità peculiare della normativa. In buona sostanza tutte le norme esaminate legandosi l’un l’altra fanno parte di un sistema integrato che presuppone il nuovo quadro disciplinare e, non per ultimo, il nuovo organo depositario del relativo potere.
Se per i motivi anzidetti non può sostenersi l’applicabilità immediata dei commi 1 e 2, non sarebbe giustificata quella del solo comma 3, penultimo periodo, laddove si afferma che, ad onta della pluralità degli atti interruttivi, “(…) in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto”. Infatti, la nuova durata massima della prescrizione così prevista è calibrata sul termine di sei anni oggetto di una previsione che – per come si è sopra visto – non opera nell’immediato, onde l’inapplicabilità della prima deriva da quella della seconda.
Quanto detto non toglie che, entrato in vigore il nuovo sistema disciplinare, le norme sulla prescrizione non trovino immediata applicazione anche ai procedimenti in corso trattandosi, appunto, di situazioni in corso di effetto su cui può appuntarsi lo ius superveniens.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 29
Quesito n. 227 bis, Rel. Cons. Perfetti.

La “consumazione” del ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF.

La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di altro ricorso, il quale, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità. Tale principio vale anche per il giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni in sede disciplinare adottate dal Consiglio nazionale forense, attesa l’applicabilità delle norme del processo civile, ai sensi dell’art. 67, quinto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 06295, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Bonomo M- P.M. Iannelli D (conf.).

Il Consiglio territoriale può impugnare in Cassazione la sentenza del CNF che dichiara la nullità della sospensione cautelare.

E’ ricorribile dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, da parte del locale Consiglio dell’Ordine, la decisione del Consiglio nazionale forense dichiarativa della nullità della sospensione cautelare di diritto dall’esercizio della professione disposta, a tempo indeterminato, dal medesimo Consiglio dell’Ordine, trattandosi di provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed incidente, in via diretta ed immediata, sullo “ius postulandi” dell’avvocato.
Cassazione Civile, sentenza del 08-08-2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

Procedimento disciplinare dinanzi al CNF e litisconsorzio necessario del consiglio dell’ordine.
Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione avverso provvedimento disciplinare adottato dal consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, l’instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del predetto consiglio dell’ordine, quale litisconsorte necessario, è assicurata dalla esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (avviso del deposito degli atti e comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza), e prescinde, pertanto, dalla circostanza che quella parte abbia o meno svolto attività difensiva.
Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 02162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF)

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina pone il problema dell’immediata applicabilità o meno dell’art. 60 della legge 31 dicembre 2013, n. 247, in tema di sospensione cautelare dall’esercizio della professione degli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare.
La norma, nel suo complesso, non può trovare immediata applicazione; la premessa è che essa configura una nuova sospensione cautelare profondamente diversa da quella disciplinata (in modo non esaustivo, peraltro) dall’art. 43, co. 3 RdL n. 1578/1933; mentre quest’ultima era una misura atipica da adottare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento) quando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi non contemplati.
La vecchia sospensione poteva applicarsi sine die, la nuova è sottoposta alla duplice e concorrente limitazione di una durata massima di un anno e della sua caducazione se entro sei mesi dall’irrogazione non venga deliberato il provvedimento sanzionatorio.
La novità della sospensione – che di per sé non osterebbe, peraltro, alla sua immediata operatività – si sintonizza con la novità dell’organo che può irrogarla, individuato nel Consiglio distrettuale di disciplina (CDD).
Ne deriva che, mancando allo stato un CDD operativo, manca la premessa logico/giuridica per l’applicazione immediata della norma che va letta ed interpretata in modo unitario.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28
Quesito n. 227 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina.

Il ricorso in Cassazione contro le sentenze del CNF va notificato, a pena di inammissibilità, anche al PG presso la corte stessa.

Il ricorso per cassazione contro le pronunce del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi (ivi compresi i registri speciali dei praticanti procuratori), deve essere notificato, a pena d’inammissibilità, a tutte le parti interessate, e, quindi, anche al procuratore generale presso la corte di cassazione, nell’unico termine perentorio all’uopo fissato, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.
Cassazione Civile, sentenza del 04-04-1984, n. 02187, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. COLASURDO A- P.M. TAMBURRINO G (PARZ DIFF).

 

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Non si può per legge di parlamento rendere la gente morale - ed è già qualche cosa (O. Wilde)