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Dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 27 giugno 2013

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Alle delibere dei COA si applica il principio di conservazione del provvedimento amministrativo.

All’attività, anche disciplinare, dei Consigli territoriali -la quale è ispirata al minor formalismo possibile- si applica il principio di conservazione del provvedimento amministrativo (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sanzione disciplinare, eccependo la nullità della decisione stessa per asserita irregolarità della composizione dell’organo giudicante dal momento che ne aveva fatto parte un avvocato avverso la cui elezione era stato proposto ricorso. Il CNF, rilevata la mancanza di prova che, l’assenza del predetto avvocato ovvero la presenza di altro consigliere avrebbe determinato un esito differente del giudizio disciplinare, in applicazione del principio di cui in massima ha respinto l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55

L’erronea indicazione della norma deontologica contestata.
In presenza di contestazione disciplinare adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, l’erronea od omessa indicazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate non costituisce motivo di nullità della decisione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’erroneità dell’addebito, asserendo che l’articolo 23 cdf contestatogli riguarda i rapporti tra difensori nel processo penale, mentre l’addebito contestatogli doveva a suo dire inquadrarsi nella previsione di cui all’art. 33 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214 nonché Cons. Naz. Forense 08-06-2000, n. 116 Pres. f.f. Panuccio – Rel. Mirigliani.

L’avvocato che subentri al collega senza adoperarsi per il saldo commette un illecito permanente (per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione).
Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non inizia il suo decorso finché non cessi la condotta incriminata, che nella specie assume i connotati della continuità e della permanenza (Nella specie, il professionista subentrava al collega senza preoccuparsi di sapere se i suoi onorari fossero stati saldati o adoperarsi per il loro pagamento, con ciò violando l’art. 23 del codice deontologico).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
NOTA:
Sul dies a quo della prescrizione in caso di illecito permanente, cfr., in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.

L’obbligo di adoprarsi per il pagamento della parcella del collega non è escluso dalla conflittualità di questo con il cliente.
I rapporti conflittuali tra il cliente ed il collega cui si sia subentrati non valgono di per sè ad escludere l’obbligo del nuovo difensore di avvertire il collega sostituito e di adoprarsi affinché il cliente soddisfi le sue richieste economiche, con onere della prova dell’assolvimento di tale obblighi a carico del professionista subentrante (Nel caso di specie, all’avvocato subentrato è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
NOTA:
In senso confome, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 22 luglio 2011, n. 124; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Ruggerini), sentenza del 6 novembre 1996, n. 151.

 

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Non si può per legge di parlamento rendere la gente morale - ed è già qualche cosa (O. Wilde)