
(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 17 giugno 2013)
Sospensione cautelare: per il “clamor” basta anche una sola notizia di stampa.
In tema di sospensione cautelare, il fatto che la notizia sia stata pubblicata da un solo giornale e per un’unica volta non basta di per sè ad escludere il c.d. strepitus fori, giacché la rilevanza mediatica suscitata dal comportamento imputato al professionista non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda (Nel caso di specie, la notizia veniva pubblicata in prima pagina e riguardava il rinvio a giudizio del professionista per un suo presunto coinvolgimento in plurimi reati di truffa ai danni di compagnie assicurative).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Picchioni), sentenza del 15 marzo 2013, n. 46
Sospensione cautelare: la gravità dell’imputazione penale.
Ai fini della sospensione cautelare del professionista, il Consiglio territoriale non è tenuto a verificare l’apparente fondatezza delle accuse, ma esclusivamente la non manifesta infondatezza della notizia dell’esistenza del procedimento penale e dell’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (il quale, peraltro, non deve necessariamente essere acquisito agli atti). (Nel caso di specie, il professionista veniva rinviato a giudizio per un suo presunto coinvolgimento in plurimi reati di truffa ai danni di compagnie assicurative).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Picchioni), sentenza del 15 marzo 2013, n. 46.
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