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Dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 31 maggio 2013.

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In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA.
Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio
La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF
L’omessa notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare
In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio.
Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87.

La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF.
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

L’omessa notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare.
Stante la natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA territoriale, l’eccezione di nullità per omessa notifica della delibera di apertura del procedimento deve essere proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa, sicché è inammissibile, siccome tardiva, ove proposta soltanto con l’atto di appello al CNF (Nel caso di specie, l’incolpato era stato comunque reso edotto della pendenza del procedimento disciplinare sicché non era stato altrimenti compromesso il suo diritto di difesa).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 83 del 30.04.2012.

 

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