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Basta con le incompatibilità preventive che impediscono l'iscrizione all'albo forense

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Per le Sezioni Unite della Cassaione la sanzione della radiazione dall'albo di un avvocato che sia stato condannato per patrocinio infedele è sanzione adeguata, stante la grave offesa che il patrocinio infedele arreca al prestigio dell’intero ordine professionale forense. L'hanno confermato pure di recente.

C'è ancora chi dubita che per garantire i clienti degli avvocati e l'intera classe forense dai, peraltro sempre possibili, confliti di interesse sia necessario prevedere incompatibilità "preventive" (che impediscano, cioè, "a monte" l'iscrizione all'albo professionale)? C'è chi crede che tali presunzioni odiose di incompatibilità (necessariamente "rozze" e, fatalmente, "a maglie troppo larghe o troppo strette") siano proporzionate rispetto al fine della prevenzione del conflitto di interessi? E' evidente che è, invece, sufficiente e da preferire (in quanto non liberticida) la previsione di una sanzione espulsiva da comminare nei confronti dell'iscritto all'albo professionale che sia risultato, in concreto, carente del requisito dell'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si veda, al riguardo l'insegnamento della sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001. E' la più valida argomentazione a prova della correttezza della scelta -operata con il D.P.R. 137/2012 di riforma delle professioni- di abrogare tutte le norme che prevedono una incompatibilità "preventiva" per l'iscrizione negli albi professionali.

 

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