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Potenziamento dell'Antitrust: può agire in giudizio ex art. 35 del decreto 201 / 2011 "salva Italia"

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(da www.servizi-legali.it )

L'art. 35 del decreto legge 201 del 2011 (c.d. manovra salva Italia ) è dedicato al "Potenziamento dell’Antitrust" e dispone:
"1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo l’art. 21, è aggiunto il seguente:
“21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
”.

Nell'ambito del c.d. codice del processo amministrativo, il Titolo V in questione, intitolato "Riti abbreviati relativi a speciali controversie", comprende gli articoli da 119 a 125:
Art. 119 Rito abbreviato comune a determinate materie
Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)
Art. 121 Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
Art. 122 Inefficacia del contratto negli altri casi
Art. 123 Sanzioni alternative
Art. 124 Tutela in forma specifica e per equivalente
Art. 125 Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

Nuovi spazi si aprono, dunque, alla tutela della concorrenza poichè l'Antitrust potrà ora essere il destinatario UTILE di una enormità di segnalazioni da parte dei singoli soggetti, fino ad oggi privi di un "tutore istituzionale" di prim'ordine (quale certamente sarà l'Antitrust, col supporto tecnico , inoltre, dell'Avvocatura dello Stato), dotato di legittimazione processuale ad agire  in giudizio  "contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato".

 

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