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Un revirement delle SS.UU. in virtù di giusto processo e terzietà del giudice

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(da www.servizi-legali.it )

Già con sentenza 17938 dell'1/7/08 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno mutato la loro giurisprudenza in forza del principio del giusto processo e della terzietà del giudice.
Hanno allora deciso che "La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392 cpc, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cpc".
Hanno allora, tra l'altro, argomentato: "Non ignora il Collegio che in alcune decisioni risalenti è stato affermato l'opposto principio delle riassumibilità di ufficio del processo disciplinare a carico di avvocati. In particolare, questa Corte ha affermato che <<nei procedimenti innanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo la pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all'iniziativa del medesiomo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte>> (Cass. 67/1983), in quanto può essere surrogato dalla iniziativa dello stesso consiglio (Cass. 2953/1964). Questa interpretazione, però, costruita sulla base di indici sistematici non determinanti (notifiche e comunicazioni di ufficio delle decisioni) appare oggi anacronistica ed in contrasto con il principio del giusto processo e della terzietà del giudice, espressamente introdotto nel nostro ordinamento (art. 111 Cost., comma 2) con legge costituzionale n. 2/2009".

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