Il Tribunale di Chieti segue quello di Lanciano nel ritenere che è illegittimo negare al docente universitario o di scuola secondaria di patrocinare nelle cause in cui sia parte una pubblica amministrazione (anche il Ministero Istruzione Università e Ricerca).
LEGGI DI SEGUITO IL PROVVEDIMENTO DEL 31/3/2010 DEL TRIBUNALE DI CHIETI CHE HA ACCOLTO ISTANZA CAUTELARE IN TAL SENSO ...
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CHIETI
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, nel procedimento ex art. 700 cpc in corso di causa instaurato da .... nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione nonchè dell'Istituto Tecnico - Statale Commerciale, Geometri e per il Turismo .... di ......, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento e attribuzione, in favore del ricorrente, del diritto a svolgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione, in particolare il MIUR,
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/2/2010;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- osservato che il ricorrente rivendica il suo diritto a svolgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione, in particolare il MIUR, in virtù di una normativa speciale -art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e art. 92 del D.P.R. 31/5/74, n. 417, ora sostituito dall'art. 508 del T.U. n. 297 del 16/4/94- che ha sempre consentito ai docenti delle scuole secondarie di II grado di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della professione di avvocatop senza limitazioni di sorta, compatibilmente con l'orario di insegnamento e di servizio e senza recare pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente; sicchè per il ricorrente la posizione dei docenti autorizzati allo svolgimento della professione forense era e sarebbe ancora del tutto diversa da quella degli altri dipendenti pubblici, anche dopo l'introduzione del comma 56 bis (aggiunto dall'art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 79, nel testo integrato dalla legge 28/5/97, n. 140), prevedente, solo per questi ultimi, che "gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione";
- osservato, altresì, che per i resistenti il divieto imposto dall'art. 56 bis sarebbe tuttora operante nei confronti del ricorrente;
- considerato che il divieto ex art. 56 bis l. 662/96 di dare incarichi professionali pubblici o di assumere il patrocinio delle p.a. nacque per impedire i conflitti di interesse e di accaparramento agevolato della clientela nonchè il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici -non professori universitari o di scuole secondarie- che all'epoca, prima del divieto introdotto dalla l. 339 del 2003, potevano iscriversi negli albi, come quello degli avvocati, in base all'art. 1, comma 56 della stessa legge 662/96; la norma non poteva -e non può a tutt'oggi- riguardare i professori avvocati, in quanto per loro vi era -e vi è- una norma speciale, l'art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che consente qualsiasi incarico defensionale e consultivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla normativa universitaria (art. 11, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e art. 1, comma 13, l. 4/11/2005, n. 230) sia da quella della scuola secondaria di II grado (art. 92 del D.P.R. 31/5/74, n. 417, ora sostituito dall'art. 508 del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994); ripristinato il divieto per dipendenti anche in "part time" di iscriversi in albi ex l. 339 del 2003, la norma del 1996 (L. n. 662) resta oggi priva di applicazione concreta, in quanto gli unici dipendenti autorizzati ad iscriversi in albo di avvocati sono i professori avvocati, che godono però, come innanzi detto, di una "lex specialis" che li abilita a difendere chiunque, ergo anche la p.a. e ad avere incarichi dalla p.a,;
- considerato altresì che l'Avvocatura dello Stato, nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56 bis della l. 23 dicembre 1996, n. 662 (ord. n. 183/1999 C. Cost.), ha sostenuto che, "il contemporaneo svolgimento della professione forense e del rapporto di pubblico impiego non comporta nessun conflitto fra i doveri del difensore e quelli del dipendente pubblico";
- considerato, inoltre, che la Corte cosstituzionale con la sentenza n. 390 del 21 novembre 2006 ha riaffermato il principio giusta il quale "le eccezioni, alla regola che sancisce l'incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione, non vulnerano la coerenza del sistema allo stato vigente: in particolare l'eccezione che riguarda i docenti deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense; a sua volta, quella che riguarda gli uffici legali presuppone -secondo la costante giurisprudenza- la creazione di una struttura autonoma rispetto a quella amministrativa dell'ente e l'assenza di ogni vincolo di subordinazione dei legali inseriti in tali uffici rispetto all'organizzazione amministrativa dell'ente";
- ritenuta pertanto la sussistenza del "fumus boni iuris";
- ritenuta, altresì, la sussistenza del "periculum in mora", ove si consideri il fatto che l'attività professionale del ricorrente verrebbe gravemente minata dall'impugnato provvedimento, anche in considerazione delle numerose controversie pendenti;
- visti gli artt. 700 e ss. e 669 sexies e ss. cpc;
ACCOGLIE
l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina all'Istituto Tecnico Statale Commerciale, Geometri e per il Turismo .... di ......, in persona del Dirigente scolastico p.t., e al Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., per quanto di loro rispettiva competenza, di riconoscere il diritto del ricorrente a svolgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR.
Si comunichi alle parti.
Chieti, 31 marzo 2010
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Ciro Marsella)
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