Avvocati Part Time

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Avvocati-part-time alle SSUU l'8/10/13: tempi maturi perchè Cassazione dica che il CNF non è giudice

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Scriveva la Corte di giustizia al punto 25 della sentenza del 16 ottobre 1997, resa nelle cause da C- 69/96 a C-79/96: "25. Infine, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, il Consiglio di Stato è un organo permanente, imparziale e indipendente poiché i suoi membri, tanto nelle sezioni consultive quanto in quelle giurisdizionali, offrono garanzie legali d'indipendenza e d'imparzialità e non possono far parte contemporaneamente delle due sezioni".

Le conclusioni dell'avvocato generale Dàmaso Ruiz Jarabo Colomer erano state nel senso che il Consiglio di Stato italiano, nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non perde gli aspetti che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, caratterizzano gli organi giurisdizionali (autorizzati a formulare questioni pregiudiziali) e, in particolare, non perde "l'indipendenza e l'imparzialità dei suoi membri, che facciano essi parte delle sezioni consultive o di quelle giurisdizionali". A tale conclusione l'avvocato generale Dàmaso era potuto pervenire perchè (nota 13 al punto 25 delle sue conclusioni) "I membri del Consiglio di Stato italiano non sono assegnati contemporaneamente alle sezioni consultive e contenziose; vige invece il sistema della loro rotazione tra le une e le altre".

Dopo numerosi anni, il 6 agosto 2013, sulla newsletter n. 160 del CNF leggo:
"Consigli distrettuali di disciplina: terzietà e parità di genere nei nuovi giudici disciplinari.
Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato in via preliminare, nella seduta amministrativa straordinaria di martedì 30 luglio scorso, la bozza di regolamento che disciplina il sistema elettorale dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), i nuovi organi previsti dalla legge professionale, competenti a giudicare gli iscritti.
La bozza è stata inviata mercoledì 31 luglio  ai Consigli dell’Ordine, alle Unioni forensi regionali, alla Cassa, all’Oua e alle Associazioni forensi, per loro necessarie osservazioni e/o proposte di modifica in vista dell’approvazione definitiva. La consultazione avverrà via internet e il termine scadrà il 15 novembre prossimo.
Il nuovo sistema disciplinare disegnato dalla legge 247/2012, con la previsione di organismi di livello distrettuale, realizza il principio della terzietà del giudice disciplinare rispetto agli iscritti, valorizzando tuttavia l’attività e la conoscenza acquisita dei Consigli dell’Ordine circondariali. 
Secondo principio innovativo è la separatezza tra le funzioni giudicanti e le funzioni istruttorie, che si realizzerà pienamente con il regolamento sul procedimento disciplinare, in fase avanzata di elaborazione da parte del plenum.
I due regolamenti entreranno in vigore il 1 gennaio 2015.

In sintesi, la bozza di regolamento stabilisce che i CDD siano formati con un numero di consiglieri pari a 1/3 dei componenti dei Consigli dell’Ordine di distretto; questi ultimi costituiscono la base elettorale.
Importante il sistema delle incompatibilità per evitare qualsiasi sovrapposizione con i Coa e con il CNF: la carica di consigliere del CDD è incompatibile con la carica ad entrambi gli altri organismi dell’avvocatura.
Ogni elettore potrà eleggere esclusivamente gli iscritti al proprio albo.
Ciascun iscritto potrà candidarsi, a condizione che abbia una anzianità di iscrizione  di almeno cinque anni e non abbia subito condanne disciplinari superiori all’avvertimento.
Le operazioni elettorali dovranno svolgersi contestualmente in tutto il distretto sotto la direzione/gestione del presidente del Coa distrettuale.
La scheda elettorale conterrà tutti i nomi dei candidati e sarà possibile spromere preferenza per non oltre i 2/3 degli eligendi, pena la nullità della scheda.
Risulteranno eletti coloro che hanno raggiunto il maggiori numero di voti. In caso di parità, valgono la anzianità di iscrizione all’albo e l’anzianità anagrafica.
Il regolamento realizza il principio costituzionale, ribadito nella legge professionale, della rappresentanza di genere: le elezioni sono nulle se a livello distrettuale  quest’ultima non sarà garantita
."

Dunque (visto che i Consigli distrettuali di disciplina non sono certo giudici speciali ma un nuovo organo amministrativo deputato ad irrogare o meno sanzioni disciplinari ad avvocati, i quali poi potranno eventualmente impugnarle innanzi al CNF-giudice speciale), si va attuando la scelta operata dalla l. 247/12 (in coerenza con la, di poco precedente, riforma generaledi tutte le professioni regolamentate) di garantire la terzietà dell'organo amministrativo irrogatore di sanzioni disciplinari agli avvocati. ASSURDAMENTE, PERO', LA TERZIETA' VIENE REALIZZATA NELLA FASE DEL "TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO" DELLA DISCIPLINA E NON NELLA FASE DEL "TRATTAMENTO GIURISDIZIONALE" DELLA DISCIPLINA: IL CNF, INFATTI, RESTA UN AMMINISTRATORE-GIUDICE SPECIALE (OLTRE CHE LEGISLATORE DI SETTORE, ATTRAVERSO IL CODICE DEONTOLOGICO) NEL QUALE NON V'E' SEPARATEZZA SOGGETTIVA TRA PERSONE FISICHE ALLE QUALI SIA DEMANDATA SOLO L'ATTIVITA' DI GIUDICE SPECIALE (DELLA DISCIPLINA E DELLA TENUTA DEGLI ALBI) E PERSONE FISICHE ALLE QUALI SIANO DEMANDATI SOLO I RILEVANTISSIMI COMPITI AMMINISTRATIVI CHE LA L. 247/12 ASSEGNA AL CNF. TUTTI I CONSIGLIERI DEL CNF, SECONDO LA L. 247/2012, POSSONO "FARE TUTTO". IN QUESTO STA L'INCOSTITUZIONALITA' DELLA L. 247/12 CHE GLI "AVVOCATI PART TIME" CHIEDERANNO ALLE SS.UU. DI RICONOSCERE (SOLLEVANDO Q.L.C.) ALL'UDIENZA DELL'8 OTTOBRE 2013.

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{mosimage} Esperienza è il nome che ciascuno dà ai suoi errori. (O. Wilde)