La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza della V sezione del 19/7/07 nel ricorso 69533/01, ha riaffermato che il principio della certezza del diritto è patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti che sopporta eccezioni solo se giustificate dal sopraggiungere di “rilevanti circostanze di ordine sostanziale” . Orbene, tali "rilevanti circostanze di ordine sostanziale" evidentemente non sono intervenute nella fattispecie della cancellazione dall'albo dei c.d. avvocati-part-time ex l. 339/03, visto che in Italia ministri, sottosegretari di Stato, giudici di pace, VPO ecc... ancora possono essere iscritti negli albi forensi. E ancora, con sentenza depositata il 28/5/2009 (ricorso 26713/05, Bigaeva contro Grecia) la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ha confermato che si viola l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata, che comprende anche quella professionale) se un Ordine di avvocati impedisce l'accesso alla professione a soggetto che aveva coltivato legittime aspettative.
L'interpretazione che la Corte dei diritti dell'uomo fa della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ormai (a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 348 e 349/2007) integra il parametro costituzionale dell'art. 117 cost., comma 1, e perciò, ove non si ritenga possibile interpretazione costituzionalmente orientata della l. 39/03 che tuteli i diritti quesiti, il CNF, a seguito di ricorso avverso cancellazione dall'albo fondata sulla l. 339/03, deve sollevare questione di costituzionalità della l.339 per violazione di norma interposta.
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