
Si legge sul sito della Cassazione (servizio novità), riguardo alla sentenza 27266/2013 delle SS.UU. civili: "Sentenza n. 27266 del 05/12/2013 inserito il 13/12/2013
AVVOCATO E PROCURATORE - DIPENDENTI PUBBLICI PART-TIME SVOLGENTI ATTIVITA' DI AVVOCATO EX L. N. 662 DEL 1996 - INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELLA L. N. 339 DEL 2003 - ABROGAZIONE IN FORZA DI NORME SUCCESSIVE - ESCLUSIONE
La disciplina introdotta dalla legge 25 novembre 2003, n. 339, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time e professione forense, non è stata tacitamente abrogata dalle norme successive, di cui al d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv., con modif., dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) e D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ..."
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Basterebbe, per confutare le argomentazioni della sentenza 27266/2013 in tema di abrogazione della l. 339/03: 1) considerare la valenza dei decreti legislativi e del testo Unico che il Governo deve emanare ex art. 64 l. 247/12 per rilevare le disposizioni (anche implicitamente) abrogate e quelle ancora vigenti, di rango primario e secondario; 2) considerare che, previo giudizio di compatibilità, devono trovare applicazione le disposizioni vigenti, ancorché non richiamate dalla legge di riforma forense (articolo 65, comma 1, l. 247/12). L'art. 64, "Delega al Governo per il testo unico", recita:
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o piu' decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilita' con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benche' non richiamate, che sono comunque abrogate;
b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo e' autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
L'art. 65, "Disposizioni transitorie", al comma 1, recita:
"Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se ecessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate."
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