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In G.U. il d.l. 25/6/08, n. 112 convertito: modifiche al part time

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{mosimage} Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", già pubblicato in gazzetta ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 e poi convertito definitivamente in legge, approda in gazzetta ufficiale (n. 195 del 21 agosto) nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 133/08.  Sono previste all'art. 73, intitolato "Part time", rilevanti modifiche alla normativa sul part time nelle publiche amministrazioni. Tra l'altro è stabilito che la trasformazione da tempo pieno a part time non è più un diritto ma "può essere concessa dall'amministrazione" e che l'amministrazione può negare la trasformazione non solo se ne derivi "grave pregiudizio" alla sua funzionalità ma semplicemente se ne derivi un "pregiudizio" non ulteriormente qualificato. Sul punto, però, si deve ricordare che l'art. 39, comma 27, della l. 449/1997, prevede che le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della l. 662/96 in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano al personale dipendente delle regioni e dgli locali se non diversamente disposto dai detti enti con atto normativo proprio. Ciò significa che v'è possibilità di una deroga al nuovo "regime generale della discrezionalità nella concessione del part time" per  i rapporti di lavoro alle dipendenze di Regioni ed enti locali: questi possono riconoscere ancora che il part time è un diritto!
LEGGI DI SEGUITO L'ART. 73 del d.l. 112 ...
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Art. 73.

Part time

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere concessa dall'amministrazione»;

b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite da «pregiudizio»;

c) al secondo periodo le parole da: «puo' con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;

b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «puo' essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;

c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttivita' individuale e collettiva» sono soppresse.

 

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E' tanto facile avere simpatia per la sofferenza. E tanto difficile avere simpatia per il pensiero (O. Wilde)