
(da www.servizi-legali.it )
Due anni al massimo per un "giudizio Pinto".
La sesta sezione della Cassazione, con sentenza n. 8283 del 2012, depositata il 24 maggio 2012, è intervenuta in senso restrittivo sul tema della risarcibilità per irragionevole durata del processo. Il caso all'esame della Cassazione riguardava un giudizio "Pinto" (ritardo nel processo sul ritardo) che aveva avuto durata di quattro anni e nove mesi. La Cassazione, dopo aver dato conto del precedente suo orientamento, espressosi in sentenza n. 8287 del 2010, nel senso che "la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla l. 89 del 2001 vada determinata in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione chiaramente desumibile dall'art. 3, comma 6, della medesima legge", ha sostanzialmente ristretto l'ambito temporale della risarcibilità in forza della legge c.d. "Pinto" del ritardo nella decisione processuale in fattispecie nella quale ad un solo grado di giudizio nel merito segua un giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Si legge, tra l'altro, nella sentenza della sesta sezione della Cassazione n. 8283 del 2012: "Il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che, rimandandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura "Pinto" che si svolga solo dinnazi alla Corte d'appello, ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 89 del 2001, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno." ...
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