Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazione
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento
Prot. DFP-16855-08/04/2008-1.2.3.4
Parere UPPA n. 29/08
Alla Provincia di Bologna
Servizio Gestione del Personale
U.O. Assunzioni
OGGETTO: Richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Forme di lavoro flessibile. - Comandi
Si risponde alle note P.G. n. 30755 dell’8/02/2008 class. 6.5.6/5/2008 e P.G. n. 26653 del 4 febbraio 2008 class. 6.5.6./5/2008 con la quale codesta Amministrazione chiede un parere circa l’interpretazione della disposizione richiamata in oggetto.
E’ opportuno innanzitutto precisare che l’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel modificare l’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norma di carattere ordinamentale, interviene dettando una disciplina restrittiva in materia di ricorso ai singoli contratti di lavoro flessibile di tipo subordinato. Si richiama al riguardo il contenuto della circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 19 marzo 2008, n. 3 recante “Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dall’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)”.
Nell’ambito della predetta disciplina, il comma 2, dell’art. 36 del d.lgs.165/2001, così come modificato dal citato comma 79, art. 3, della legge 244/2007, è diretto ad impedire che le amministrazioni pubbliche utilizzino il medesimo lavoratore con lo stesso tipo di contratto o con più tipologie di contratto di lavoro flessibile, sia subordinato sia autonomo, al fine di evitare di generare aspettative non legittime di impiego a tempo indeterminato, nonché aree di precariato.
In particolare, con il divieto di rinnovo si fa riferimento all’inammissibilità della riassunzione con contratto a tempo determinato. Al riguardo, tuttavia, si precisa che nel settore pubblico, comunque, il rinnovo non è ammesso in quanto ogni assunzione a termine deve essere preceduta da un concorso pubblico poco rilevando i termini temporali indicati dal comma 3, dell’art. 5 del d.lgs. 368/2001.
Circa il divieto di utilizzo, la norma non fa riferimento ad un divieto di partecipazione a procedure concorsuali pubbliche, come quelle che occorre sempre attivare per assumere a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, ma fa riferimento ad un utilizzo discrezionale del lavoratore. La discrezionalità nella scelta di quest’ultimo, viene meno in presenza di una procedura concorsuale pubblica, mentre permane in tutti gli altri casi, ivi compresi il conferimento di incarichi di collaborazione.
Relativamente a quest’ultima fattispecie, per la quale il rinnovo deve rispettare quanto previsto dal comma 6, dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e dai commi 55, 56 e 57 dell’art. 3 della Legge 244/2007, la procedura comparativa necessaria per il conferimento di un incarico professionale non elimina la discrezionalità dell’amministrazione e pertanto il divieto trova applicazione anche per gli incarichi previsti dall’art. 7, comma 6 del citato decreto legislativo n. 165/2001.
In merito poi al comma 3 dell’art. 36 in argomento, che prevede che le amministrazioni possano ovviare ad esigenze temporanee ed eccezionali ricorrendo all’istituto dell’assegnazione temporanea, si ritiene che la disposizione nasce con l’intento di fornire una soluzione alle amministrazioni in ragione del contenimento del lavoro flessibile.
La fattispecie è strettamente condizionata dalla temporaneità e dalla eccezionalità dell’esigenza. Solo in questo caso l’assegnazione è ammessa per un periodo non superiore ai sei mesi non rinnovabile.
Per i restanti casi rimane invariata la disciplina ordinaria dei comandi e dell’assegnazione temporanea prevista dalla normativa contrattuale
Il Direttore dell'ufficio
Dott. Francesco Verbaro
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