Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Circolare Funzione pubblica n. 2 dell'11/3/2008 su collaborazioni esterne

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
{mosimage}  La circolare 11 marzo 2008, n. 2, del Ministro della Funzione Pubblica, avente per oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne", chiarisce i nuovi obblighi derivanti dalla legge Finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) in tema di conferimento da parte della p.a. di incarichi ad esterni. Solo "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" potranno concludere con la pubblica amministrazione una collaborazione occasionale e coordinata e continuativa o di consulenza esterna. Requisito minimo sarà "il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l’oggetto dell’incarico". Ma "... Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale". LEGGI DI SEGUITO LA CIRCOLARE E L'ALLEGATO "Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione"...
   per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
 
{mosimage} MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA, CIRCOLARE 11 marzo 2008, n. 2

Roma, 11 marzo 2008

A tutte le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

OGGETTO: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

Premessa

La legge finanziaria per l'anno 2008 è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire

ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni,

consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi

eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa

correlata.

Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni più recenti

abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad

un unico obiettivo:

escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni

permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso

alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità, in

particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole

quali rapporti di lavoro subordinato.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'articolo 7, del decreto legislativo n.

165 del 2001 dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e

quelle apportate all'articolo 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per l'anno

2008, sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di

lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non

possono essere considerate sovrapponibili.

Ciò comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall'articolo 36, comma 1,

del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno

2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di

collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria

dei contratti di lavoro flessibile subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea, come previsto

dalla legge, considerato che la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi

all’interno della programmazione delle attività dell’amministrazione con riferimento ad

aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non può ritenersi prorogabile se

non limitatamente al completamento di un’attività avviata, in quanto la sua durata è

predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell’attività. Altresì non è

configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed

essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.

1. Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative

L'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in

relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo,

opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione

coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. che

all'articolo 2230 c.c..

Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore

svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce

in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove“il contatto

sociale con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere

necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una

pubblica amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la

continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del

committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di

verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di

coordinamento spazio-temporale.

La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non

solo ai fini fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si

rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le

amministrazioni committenti.

2. Il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria"

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche

amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto

legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali. Pertanto, coerentemente a tale

impostazione, il comma 6-ter dispone, per le autonomie locali, l'adeguamento dei regolamenti

ex articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al

comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001.

Inoltre, come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti

per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi

e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro

autonomo. Ciò comporta l’irrilevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza,

ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall’amministrazione:

occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini.

L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una particolare e

comprovata specializzazione universitaria, operata dall’articolo 3, comma 76, della legge n.

244 del 2007, ponendo l'accento sull’elevata competenza e coordinata con il presupposto

dell’assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all’interno dell’amministrazione

fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per

attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia

di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già

indicato alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 7, citato.

Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo

dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve

far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del

titolo equivalente, attinente l’oggetto dell’incarico. Non sono tuttavia da escludere

percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti,

finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.

Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con

persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all’

esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l’oggetto

dell’incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli

incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo

nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall’articolo

7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente

qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte

ricordato, dal contenuto della stessa.

In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle

amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre

amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a

strumenti diversi, quali gli appalti di servizi.

Come già evidenziato l'articolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in

tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle

previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori

o anche le procedure per l'affidamento dell’incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza

pubblica.

È questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e

collaudo di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei

contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per

l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di

trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che

possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6,

del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia. Si può

affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito

dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono

edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio.

Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra

cui l'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per

gli addetti stampa, nonché quelle contenute nell’articolo 51, comma 6, della legge n. 449

del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati

dalle amministrazioni ivi indicate.

Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in

materia di pubblicità e comparazione.

3. Obblighi di pubblicità

Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione

del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle

pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano

incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte

la pubblicità.

In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell’articolo 7

del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall’articolo 32 del decreto legge n. 223

del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessità che le amministrazioni

adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali

conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di

regolamento, contenuta nell’allegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono

fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative ed

alle funzioni istituzionali loro proprie.

Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, già richiamati nella citata circolare n. 5 del

2006, al paragrafo 4, previsti dall’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165

del 2001, come integrato dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006,

convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: Le amministrazioni rendono

noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via

telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso

dell’incarico.” Obblighi che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal

medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al

Dipartimento della funzione pubblica.

Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nell'articolo 1, comma 593, della

legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile

dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni,

ha puntualmente disposto in merito alla pubblicità. Quest’ultima disposizione è stata

sostituita da quella contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007,

secondo cui: Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento

economico omnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle

pubbliche amministrazioni) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto,

con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la

pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché

comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia

disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di

danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti

pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università per i quali trova applicazione

il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti

alla Corte dei conti. In tale sede l'obbligo di pubblicità riguarda i trattamenti economici

che superano la soglia individuata dal legislatore.

Sullo specifico tema, si rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta.

L'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 modifica l'articolo 1, comma

127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono

di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un

compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con

l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell'ammontare del

compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere

onnicomprensivo, più volte evidenziato, dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165

del 2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a

soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da

specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del

compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente

preposto.

Ma a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è

il comma 18 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina

l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e

del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante. Di tale

previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di

incarico. Tale vincolo sull'efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1°

gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già

applicazione sui contratti in essere a tale data.

In un’ottica più generale di trasparenza si può ritenere che gli obblighi di pubblicità

richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all’

anagrafe delle prestazioni di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del

2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall’articolo

54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

4. Limite di spesa per le amministrazioni statali

La legge finanziaria per l'anno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già

stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l'articolo 1,

comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal

decreto legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le medesime non potranno sostenere una

spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall’anno

2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei

all'amministrazione.

Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'articolo 1 della

stessa legge i quali stabiliscono che: le somme riguardanti indennità, compensi,

retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da

parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte

del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 e che per

un periodo di tre anni, quindi compreso l'anno 2008, le medesime non possono stipulare

contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’

ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente

ridotto.”

Come già evidenziato dal quadro normativo attuale deriva l'irrilevanza della distinzione fra

incarichi relativamente all'oggetto della prestazione, dal punto di vista della

qualificazione giuridica dell'istituto. Infatti, la modifica introdotta nell’articolo 7,

comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il

carattere autonomo della prestazione, ha confermato un’unica distinzione dal punto di vista

ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e

continuativa.

Diversamente per quanto concerne l'applicazione del limite di spesa, come già chiarito nella

circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi

9, 56 e 57, dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni

coordinate e continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell’articolo 1

della medesima legge.

Quest’ultimo dispone che a decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni possono

avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di

collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta

per le stesse finalità nell’anno 2003, con l'esclusione del comparto scuola e quello delle

istituzioni di altra formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una

propria disciplina dedicata.

Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dall'articolo 3, comma 80 della legge 24

dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La violazione dei limiti di spesa

così fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilità

erariale.

Il legislatore ha differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della

dimensione assunta nell’organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle

collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il già richiamato unitario quadro

ordinamentale.

Infine si ricorda il comma 173 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha

disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro

siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo

successivo sulla gestione.

L'articolo 3, comma 58, della legge finanziaria per l’anno 2008 ha disposto che con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano

individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le

amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata

continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento. Sono

esclusi dall’ambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e

storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Previsioni per le Regioni e le Autonomie Locali

I commi 55, 56 e 57 dell’articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 dettano norme

specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne.

Per tali enti è necessario, in primo luogo, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici

e dei servizi, previsto dall'articolo 89 del Testo Unico degli enti locali, fissi i limiti,

i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di

ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. La previsione era di

fatto già contenuta nell’articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001,

quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e

particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nell’intento di

assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo

della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Per l'individuazione di tale limite

occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno

base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall’attuazione dei principi in materia di

riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento

alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da

porre limiti certi a regime alla discrezionalità dell’ente di ricorrere alle collaborazioni

ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà

a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e

continuative sia alle collaborazioni occasionali.

La legge aggiunge, poi, l'obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per

estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla

loro adozione.

È, inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nell'ambito di un programma

approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioè i consigli

degli enti, ai quali l'ordinamento ha già attribuito competenze generali in tema di

programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge all'articolo 42, comma 2,

lett. b) del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: programmi, relazioni

revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei

lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani

territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,

eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.”

In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il

ricorso ad una collaborazione solo nell’ambito della programmazione delle attività dell’

amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come

determinata dall’articolo 42. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di

collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge,

sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessità della

verifica tecnica sulla mancanza della professionalità interna necessaria.

Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nell'articolo

7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di

legittimità di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione è

previsto che l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite

dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e

determinati.

Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 12,

ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005

stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si

applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio

sanitario nazionale.

Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dell'orientamento della Corte in

tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle

autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di

personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nel comma 557, dell'articolo

unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per l'anno

2006. In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione

coordinata e continuativa.

Gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 562 dell’articolo

unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al

corrispondente ammontare per l'anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Nell’obiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del

comma 562 si collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il

legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato l'elevato ricorso a tali

tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni

occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o

comunque nelle altre tipologie di spesa corrente.

A tal fine si può tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla

singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi

dall’articolo 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007.

Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti

nell’obiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo

determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di

lavoro flessibile o con convenzioni, così confermando l'orientamento espresso dalla

circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il

personale negli enti locali.

Per tutte le amministrazioni in questione vale l'obbligo di trasmissione degli atti relativi

alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della

Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma

173 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, così come indicato

dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del

17.2.2006 (Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei

confronti delle regioni e degli enti locali).

Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008

costituiscono, comunque, a norma dell'articolo 3, comma 162, della medesima legge norme di

coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

6. Responsabilità

Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilità per il conferimento degli

incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 7, comma 6, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-bis.

In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilità amministrativa del dirigente che

abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul

piano della responsabilità disciplinare, ciò in quanto il conferimento dell'incarico

costituisce atto di gestione.

In particolare si ricorda che qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza

in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilità civile nei confronti del

prestatore d'opera ex articolo 2126 c.c..

Ma tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene

l'amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia

considerabile danneggiata in senso lato, perché ha remunerato un’utilità effettivamente

conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei canoni di valutazione

civilistici del danno in quanto la pubblica amministrazione è comunque tenuta a porre in

essere comportamenti legittimi.

Al riguardo si ricorda come la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti abbia spesso

escluso la colpa lieve quando ha valutato l'attribuzione di incarichi in assenza dei

presupposti di legge e abbia spesso operato un contemperamento fra potere di riduzione e

necessità di rispetto dei canoni di legittimità e, quindi, fra il parametro della cosiddetta

utilità gestoria, ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e tutela

degli interessi pubblici.

Si rappresenta, altresì che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del

comma 6 dell’articolo 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di

violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di

utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati

stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'intento di

eludere i limiti imposti dal medesimo articolo.

7. Esclusioni

L'articolo 3, comma 77, della legge finanziaria per l'anno 2008, introduce delle esclusioni

alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6 quater dell’articolo 7 del decreto

legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto, non si applica ai componenti degli

organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n.

144 del 1999.

L'esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione

corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge quali il possesso di una

competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata

ed il contenuto dell’incarico predeterminati. Inoltre il regime di pubblicità previsto dal

comma 6-bis contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina,

ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto all’indirizzo

politico.

Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in

una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente

il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile

ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola

docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle

procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto

sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a

remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha

inserite nel comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole

compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Infine, con riferimento alle collaborazioni escluse dall’applicazione sui limiti di spesa le

collaborazioni individuate dall’articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative

a progetti di ricerca e innovazione, occorre precisare che ad esse si applicano tutti i

requisiti di legittimità, ivi compresi pubblicità e comparazione, individuati nell’articolo

7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In nessun caso, infatti, le deroghe di

carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle

disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di

individuazione.

8. Trattamento previdenziale

Come già evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che

hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all’

iscrizione alla gestione separata Inps cui corrisponderà il versamento dei contributi da

parte del committente.

Gli importi delle aliquote contributive sono stati aggiornati dalla legge finanziaria per il

2007, articolo 1, comma 770, la quale ha previsto che dal 1° gennaio 2007, le medesime sono

state determinate come segue:

1. 23,72 per cento per i lavoratori non iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria

2. 16 per cento per i lavoratori iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria o

titolari di pensione, diretta o indiretta.

Su tale determinazione è intervenuta la legge n. 247 del 2007, la quale, all'articolo 1,

comma 79 ha previsto che per i lavoratori rientranti nella prima fattispecie l'aliquota

contributiva è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al

25 percento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Per

la seconda fattispecie con effetto dal 1° gennaio 2008 (...) l'aliquota contributiva

pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono

stabilite in misura pari al 17 per cento.”

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10 dell’articolo 1, della legge n. 247 del 2007

fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota

contributiva riguardante i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e

alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con

effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per

il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e

coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, nonchè

quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni

pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente

alle aliquote di finanziamento”

La legge finanziaria per l'anno 2007, al comma 788 dell'articolo 1, ha inoltre previsto,

sempre per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme

previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il diritto a ricevere un'indennità

giornaliera a carico dell’Inps entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della

durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco

dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

Per gli approfondimenti sul tema si rinvia alle circolari dell'Inps n. 7 dell'11 gennaio

2007 e n. 76, del 16 aprile 2007.

Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le

collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamato. Diversamente sono soggette al

medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000

euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’articolo 44, comma 2,

del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del

2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e dà luogo al versamento

contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a

carico del collaboratore.

Pertanto le amministrazioni predisporranno moduli ed attestazioni aggiornate che consentano

la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato.

Si richiamano le amministrazioni ad un'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute

nell'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga

conto dell'impossibilità di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei

presupposti ivi indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo

verificheranno periodicamente e comunque nell’ambito delle proprie competenze l'applicazione

dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


--------------------------------------------------------------------------------

ALLEGATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

A NORMA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI

ENTI LOCALI A NORMA DELL’ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.

276

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di

incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e

continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento

della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti

dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato

dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto

2006, n. 248 e dall’articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti

locali fare riferimento all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000

ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007).

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con

riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica

la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di

programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni

istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la

temporaneità della necessità.

2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il

personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto

delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al

comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio

competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto

conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata,

luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di

bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso

associazioni di categoria, 13 ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti,

al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i

limiti di spesa vigenti.

Art. 3

(Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali)

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve

comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione

contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al

programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate

all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti

elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento

espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della

prestazione;

c) durata dell'incarico;

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate

quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da

applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle

relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura,

nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

(Procedura comparativa)

1. L’Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso

commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici

che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza

delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;

d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il

bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti

e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza

legale e tecnica l’amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi,

elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e

appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di

collaborazioni esterne dall’ordinamento.

Art. 6

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater

dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di

controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole

prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il

collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o

programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti

nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del

2001.

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare

ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i

progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito

per i progetti individuati.

15 2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere

stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’

attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti

propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la

proporzionalità con l'utilità conseguita dall’amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo

diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto

dell’incarico.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico,

particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo,

mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non

conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto

insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati

entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il

contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere

al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non

superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività

prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali,

assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti

e autorizzati.

Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito

dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata

al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’

articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

 

Pubblicità


Annunci

Ci piacerebbe conoscere l'onda sulla quale andiamo alla deriva nell'oceano; solo, quell'onda siamo noi  (Hans Blumenberg)