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Cancellato dall'elenco speciale l'avvocato dell'ente pubblico che svolge anche compiti gestori

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L'avvocato di una banca iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo deve esserne cancellato se, quale dipendente dell'ente, svolge anche funzioni di coordinamento d'uffici o, comunque, attività non tipicamente legali.
L'ha stabilito la Cassazione a sezioni unite con sentenza 15 settembre 2010, n. 19547, che conferma vecchia giurisprudenza (Cass. S.U. 23 giugno 1995 n. 7084).
Scrive tra l'altro la Cassazione: 
"A norma dell'art. 3, quarto comma, lett. b), del regio decreto n. 1578 del 1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), l'isrizione di avvocati e procuratori dipendenti, come nel caso di specie, di istituti di credito di diritto pubblico, nell'elenco speciale annesso all'albo ordinario presso il Consiglio dell'Ordine locale presuppone che gli stessi prestino la loro attività negli uffici legali organicamente istituiti come tali presso tali istituti "per quanto concerne le cause e gli affari e le cause inerenti agli uffici a cui sono addetti".
Tale disposizione è stata interpretata (Cass. S.U. 23 giugno 1995 n. 7084) nel senso che l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la loro opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso. Tale esclusività deve essere accertata con riferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività svolte dal dipendente e deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente lo stesso svolga mansioni amministrative o, comunque, di natura diversa."
Secondo me la Cassazione ha sbagliato a confermare la sua interpretazione del 1995. La lettera dell'art. 3 in questione non prevede affatto la "esclusività" fattane derivare in via interpretativa; inoltre l'interpretazione corretta è quella che amplia e non quella che riduce i diritti di libertà professionale, i quali costituiscono un ambito della libertà dell'individuo per quanto afferma  anche la Corte europea dei diritti dell'uomo con riguardo all'art. 8 CEDU.
A questo punto, per i ricorrenti che non hanno visto riconosciute le loro argomentazioni da Cass. 19547/2010, si apre la strada del ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, mentre per tutti gli altri avvocati di enti pubblici iscritti negli elenchi speciali annessi agli albi forensi e che incappassero in analoghe cancellazioni, motivate con lo svolgimento di attività "gestorie" o comunque non tipiche d'avvocato, si prospetta la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale nei conseguenti giudizi. Infatti, potranno evidenziare al giudice delle dette cancellazioni che esiste ormai un "diritto vivente" che contrasta con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, dovendosi riconoscere come norma costituzionale interposta quella risultante dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul "diritto alla professione".

Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Novembre 2013 11:48  

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Vi è da dire in pro della stupidità più di quanto non si crede. Personalmente ho una grande ammirazione per la stupidità. Sarà probabilmente per un senso di solidarietà (O. Wilde)