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Nel bollettino 12/2013, a pag. 25, dell'Antitrust leggi il provvedimento 24275 in tema di tariffe notarili (CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA/CONTROLLI SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA).
Segnalo alcuni passaggi dell'argomentazione dell'Autorità:
"L’intesa
74. Conformemente alla giurisprudenza comunitaria e nazionale sulla natura di impresa dei professionisti, i notai, in quanto prestano stabilmente a titolo oneroso e in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono attività economica ai sensi dei principi antitrust. Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “l'attività del notaio si inquadra a pieno titolo nel genus del lavoro autonomo e, precisamente, nell'esercizio delle professioni intellettuali” (nota 44).
75. A questo riguardo, giova ricordare che per consolidata giurisprudenza comunitaria le prestazioni notarili non si sottraggono all'applicazione del diritto della concorrenza: irrilevante è, a tal proposito, il fatto che i notai agiscano perseguendo un obiettivo di interesse generale, giacché, come recentemente sottolineato dalla Corte di Giustizia (nota 45), tale caratteristica non è unicamente prerogativa della professione notarile, ma è propria di numerose attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate (nota 46). Si rileva inoltre che, tranne i casi in cui il notaio è designato dal giudice, ciascun utente ha la possibilità di scegliere liberamente il proprio notaio, in funzione della qualità dei servizi forniti e delle capacità di ciascun professionista. I notai, peraltro, sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell'esercizio delle loro attività.
76. Ne consegue che i notai esercitano un'attività economica in condizioni di concorrenza e, pertanto, possono essere qualificati come imprese.
77. I Consigli notarili distrettuali, in quanto enti rappresentativi di imprese che offrono sul mercato, in modo indipendente e stabile, i propri servizi professionali, sono associazioni di imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90.
78. La delibera mediante la quale il CNL ha adottato i quattro prontuari in questione e la successiva attività di monitoraggio e verifica del rispetto delle tariffe, anche mediante attività sanzionatoria, in quanto atti adottati da un organo di un ente rappresentativo di imprese attive nella fornitura di prestazioni professionali notarili, costituiscono deliberazioni di un'associazione di imprese e sono, pertanto, qualificabili come un’unica intesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90.
...
La restrittività dell’intesa
85. L'intesa in esame, consistente nella delibera del CNL di approvazione dei quattro tariffari descritti, nell’attività di monitoraggio e verifica e nell’adozione di meccanismi sanzionatori, in quanto idonea ad uniformare le condotte di prezzo dei notai operanti nel distretto di Lucca, ha un oggetto restrittivo della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.
86. Diversamente da quanto sostenuto dalla parte, le condotte restrittive sopra descritte, non possono essere giustificate dall’asserita necessità di garantire la qualità delle prestazioni notarili. Secondo il diritto antitrust, infatti, restrizioni nel settore dei servizi professionali possono essere giustificate soltanto laddove impongano limitazioni proporzionate agli interessi pubblici connessi con l'esercizio di una determinata professione (nota 50). In ogni caso, tali limitazioni di derivazione sia normativa che pattizia devono essere effettivamente funzionali e indispensabili per la tutela di interessi pubblici. In tal senso, la Commissione europea, nella Relazione del 2004, ha affermato che la verifica della necessarietà e della proporzionalità delle limitazioni della concorrenza tra professionisti impone che le restrizioni siano "oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e devono costituire il meccanismo meno restrittivo della concorrenza atto a raggiungere tale obiettivo" (nota 51). Sul punto, l'Autorità ha più volte affermato, in linea con la posizione degli organi comunitari e con i principi sottesi al descritto processo di liberalizzazione del settore delle professioni, che la promozione della qualità delle prestazioni dovrebbe essere perseguita tramite misure non restrittive della concorrenza, quali la formazione e l'aggiornamento degli iscritti, l'adozione di standard qualitativi minimi o di un controllo disciplinare più severo delle prestazioni inadeguate (nota 52).
87. Analoga posizione è stata espressa dalla Corte di Cassazione, la quale ha sostenuto che “la tariffa non è di per sè garanzia della qualità della prestazione, così la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso rispetto alla stessa non equivale in alcun modo a prestazione scadente” (nota 53).
88. Appare evidente, pertanto, che la fissazione delle tariffe da parte del CNL e l’attività svolta al fine di assicurarne l’applicazione, non può essere giustificata dalla necessità di garantire la qualità dei servizi notarili: ciò infatti non impedisce a soggetti meno qualificati di offrire servizi di qualità poco elevata, contribuendo, di contro, ad assicurare a tali soggetti una rendita ingiustificata (nota 54).
NOTE
- nota 44: Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 del 14 febbraio 2013 e le sentenze ivi richiamate (Cass., Sez. 2^, 10 novembre 1998, n. 11284; Cass., Sez. 2^, 11 maggio 2012, n. 7404; Cass., Sez. 3^, 28 settembre 2012, n. 16549).
- nota 45: Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, del 24 maggio 2011 nella causa C47/08 Commissione c. Belgio e altri. In questo caso, la Corte ha escluso l'applicabilità tout court della deroga di cui all'art. 45, comma I del trattato CE - che esonera dall'applicazione delle disposizioni in tema di libertà di stabilimento le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri - alla professione notarile. Ai fini del presente procedimento, rileva quanto affermato al paragrafo 118, laddove la Corte chiarisce che "nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione ... in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri". La posizione della Commissione Europea in merito alla soggezione dei notai alle norme sulla concorrenza risulta ribadita anche nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio 2004, laddove vengono invitati gli Stati Membri ad avviare un'attività di advocacy presso gli ordini professionali più importanti, tra cui i notai.
- nota 46: Anche la Corte di Cassazione ha di recente affermato che “… i notai, ‘nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali’, esercitano la loro professione ‘in condizioni di concorrenza’; e la circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale, miranti in particolare a garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente a far considerare quelle attività come una forma di "partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri”. Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715, citata.
- nota 50: Peraltro, anche le asimmetrie informative tra professionisti e fruitori dei servizi professionali, talvolta significative, possono giustificare la regolamentazione della professione —prevedendo, ad esempio, la presenza di un ordine professionale che controlla la liceità e la qualità delle prestazioni degli associati- senza tuttavia incidere negativamente sulla possibilità di confronti concorrenziali tra professionisti.
- nota 51: Cfr. Comunicazione della Commissione Europea recante "Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali”, del febbraio 2004, secondo la quale, inoltre, “i prezzi fissi non possono impedire a professionisti senza scrupoli di offrire servizi di qualità scadente. Ne li disincentivano a ridurre la qualità e i costi. Inoltre esiste una varietà di meccanismi meno restrittivi che consentono di mantenere la qualità e di proteggere i consumatori. Ad esempio le misure intese a migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni sui servizi professionali possono aiutare i consumatori a prendere decisioni di acquisto più informate".
- nota 52: Cfr. per tutti, IC15/1997 e IC34/2009.
- nota 53: Cass. Civ., Sez. II, 14 settembre 2013, n. 3715.
- nota 54: Cfr. anche IC15-Indagine conoscitiva sul settore degli ordini e dei collegi professionali, nella quale si afferma che ".. le tariffe minime, [..] non impediscono a soggetti che non possiedono i necessari requisiti di qualificazione di continuare ad offrire servizi di scarsa qualità".
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