Audizione del Presidente Giovanni Pitruzzella sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitto di interessi - 29 marzo 2012.
Premessa
Nell’ordinamento italiano, a differenza di altri, non vi è un esplicito riconoscimento a livello costituzionale della disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, ma d’altra parte appare possibile ravvisare in alcune norme della Costituzione un generale divieto di svolgere incarichi pubblici in situazioni di conflitto di interessi.
L’art. 51 Cost., ad esempio, nel demandare alla legge la determinazione dei requisiti per l’accesso alle pubbliche funzioni sembra costituire un saldo fondamento dell’obbligo di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici. Una sorta di richiamo costituzionale al disinteresse personale nell’esercizio di pubbliche funzioni sembrerebbe poi dipanarsi negli artt. 67, 97, 98 e 101 Cost.
L’esperienza degli altri paesi
Tanto premesso, appare utile svolgere qualche riflessione di diritto comparato in merito alla disciplina che qui ci occupa, ciò al fine di valutare se vi siano modelli di tutela che, confrontati a quello nazionale, possano fornire spunti costruttivi al legislatore nell’ottica di colmare alcune carenze della L. 215/2004. Tale riflessione non è - e non potrebbe essere - volta ad operare un confronto puntuale tra singole decisioni o scelte di sistema, dal momento che le peculiarità dei singoli ordinamenti, sia dal punto di vista culturale che dei modelli istituzionali, non consentono una comparazione omogenea. Tuttavia, il confronto con altre discipline aiuta a cogliere i diversi aspetti critici cui la commistione tra interessi pubblici e privati può dare luogo, ciò anche al fine di valutare l’adeguatezza e l’efficacia della normativa interna alla luce dei modelli internazionali.
Su un piano generale, può dirsi che in origine l’esperienza giuridica internazionale offriva due diversi modelli di tutela del conflitto di interesse: quello della incompatibilità stabilita in via preventiva e generale e quello della incompatibilità concreta e controllata. Uno ha trovato maggiore diffusione in Europa l’altro è tipico del sistema statunitense (NOTA 1). In tempi più recenti, tuttavia, soprattutto a seguito del Rapporto OCSE2 sull’implementazione delle politiche atte a prevenire e disciplinare il conflitto di interessi, si assiste ad una progressiva armonizzazione dei sistemi nazionali nel senso indicato dalle linee guida individuate nel Rapporto stesso, che si ispirano ai modelli più maturi di legislazione sul conflitto di interesse ed in particolare a quello statunitense. Il rapporto OCSE, tra l’altro, individua anche una serie di soluzioni a carattere preventivo in materia di conflitto di interesse aventi ad oggetto: la cessione o liquidazione degli interessi economici in conflitto; la limitazione dell’accesso alle informazioni suscettibili di essere utilizzate per interessi personali; l’attribuzione di funzioni pubbliche per le quali il rischio di conflitto non esiste; la costituzione di un blind trust; l’astensione da decisioni su questioni specifiche; la cessazione dalla carica o dalla funzione privata che dà origine alla situazione di conflitto; le dimissioni dall’ufficio pubblico se il conflitto non può essere risolto in altro modo.
L’esperienza USA
Il sistema statunitense si basa essenzialmente su una public disclosure totale, finalizzata ad informare l’opinione pubblica ed a permettere all’organo di controllo di verificare se la situazione finanziaria del dichiarante non imponga l’adozione di misure finalizzate ad evitare a priori l’insorgenza del conflitto di interessi.
La scelta del sistema per risolvere la situazione di conflitto può essere presa anche dal titolare della carica con l’avallo dell’organo di controllo, che per le cariche governative è l’Office of Government Ethics. Tuttavia, se nonostante l’attuazione dei rimedi assunti dal titolare, l’autorità competente ritenesse ancora sussistente il semplice pericolo di una situazione di conflitto (clear and present danger), indicherà gli strumenti, tra quelli previsti dalla legge, che quel determinato soggetto, in considerazione della sua specifica situazione economico-finanziaria, dovrà adottare per risolvere la situazione secondo un sistema che è stato appunto definito di ‘incompatibilità concreta e controllata’.
Tre sono gli strumenti contemplati: recusal; divestiture; blind trust.
Il recusal prevede che i titolari di carica si astengano, nell’esercizio delle loro funzioni, dall’intervenire su determinate questioni e/o dal compiere determinati atti; la divestiture consiste nella dismissione delle attività economiche private potenzialmente in grado di ingenerare situazioni di conflitto di interessi; il qualified blind trust è uno strumento contrattuale che mira a realizzare la cd. cecità del titolare di carica rispetto alla gestione del suo patrimonio, che rappresenta la condizione perché egli possa esercitare le funzioni pubbliche senza essere condizionato dai propri interessi finanziari. In pratica, la gestione dei beni del titolare di carica viene conferita ad un trustee che opera in piena indipendenza e riservatezza. Inoltre, nei casi in cui la natura dei conferimenti lo consenta è previsto il qualified diversified trust attraverso il quale i beni inizialmente conferiti sono sostituiti dal trustee con altri, di cui il titolare non conosce né la natura né l’ammontare.
L’esperienza europea
Nei sistemi europei, i principi in materia di conflitto di interesse sono stati generalmente stabiliti nelle Costituzioni o nelle leggi fondamentali, venendo ad incidere, entro limiti più o meno ampi, sullo ‘jus ad officium’ dei vertici dello Stato o sul diritto di libertà economica e di iniziativa privata dei medesimi.
Il conflitto di interessi, in larga parte, è trattato sotto il profilo giuridico dell’incompatibilità, ossia della inconciliabilità della permanenza in capo al medesimo soggetto di due posizioni considerate dal legislatore confliggenti.
Tuttavia il Regno Unito e la Spagna e, a seguito delle indicazioni OCSE anche paesi come la Polonia, la Lituania, la Romania, la Bulgaria e la Lettonia, hanno accolto una disciplina del conflitto di interesse più vicina al modello statunitense, ispirata all’aspetto propriamente patrimoniale del conflitto3. Sotto questo profilo, deve osservarsi che gli Stati membri più vecchi hanno una legislazione meno compiuta rispetto ai paesi di più recente ingresso.
Per fare un esempio che ben potrebbe ispirare il legislatore nazionale, la Spagna ha definito un ventaglio molto completo di ipotesi di incompatibilità volto anche a prevenire casi di conflitto di interesse propriamente patrimoniale. La disciplina spagnola prevede, infatti, che i titolari delle alte cariche non possano detenere partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale di aziende che abbiano rapporti contrattuali, di qualunque tipo, con il settore pubblico, a livello statale, regionale o locale e che siano sub-fornitrici di tali aziende o che ricevano finanziamenti pubblici. In tali casi, il titolare si deve privare della partecipazione entro tre mesi. Anche in Spagna, inoltre, è previsto il ricorso ad un istituto simile blind trust, in base al quale l’amministrazione degli strumenti di partecipazione o controllo di società commerciali che emettono titoli negoziabili, deve essere delegata ad una entità finanziaria registrata presso la Comisiòn Nacional del Mercato de Valores per tutto il periodo del mandato e per i due anni successivi al termine dell’incarico.
Le scelte del nostro Paese
In questo contesto internazionale, come già anticipato, il sistema italiano non prevede, almeno direttamente, un ancoraggio costituzionale della disciplina in materia di conflitto di interesse. Il legislatore ha regolamentato la fattispecie in esame avendo riguardo alla sua duplice configurazione: quella cosiddetta ‘statica’ (incompatibilità) e quella cosiddetta ‘dinamica’ (conflitto d’interessi), la prima soggetta ad un controllo ex ante, la seconda invece rimessa a valutazioni ex post.
Il sistema delle incompatibilità espressamente indicate dall’art. 2 della legge n. 215/2004 è trattato alla stregua dei principali paesi europei: il titolare di carica deve effettuare una opzione tra la carica pubblica e quella privata eventualmente ricoperta.
Sotto questo profilo, si può affermare che nell’applicazione pratica fino da oggi avvenuta dell’art. 2 della legge si sono osservati risultati soddisfacenti, nel senso che l’azione di “dissuasione” dell’Autorità è stata effettiva ed efficace nella logica di indurre il titolare di carica ad eliminare le cause di incompatibilità: nei diversi esecutivi che si sono succeduti, come confermato dai dati di seguito riportati sulla situazione dell’attuale Governo. Dall’entrata in vigore della legge ad oggi, sono state risolte pressoché tutte le situazioni di incompatibilità che presentavano i rispettivi membri al momento dell’insediamento.
Per quanto concerne la seconda fattispecie, la disciplina nazionale fa propria una visione del conflitto di interessi in termini concreti (l’atto che incide sulla sfera patrimoniale dell’interessato) e rigetta, invece, l’idea che debba essere considerata giuridicamente rilevante la mera situazione di pericolo derivante dalla commistione tra l’incarico di governo detenuto e gli interessi economici e finanziari del titolare. In questo modo, il sistema italiano si discosta da quello statunitense ed esclude la rilevanza del semplice pericolo (clear and present danger) ritenuto di per sé rilevante e meritevole di tutela in tale ordinamento.
Il legislatore italiano ha così effettuato una scelta assolutamente peculiare, la cui premessa è che la mera titolarità di situazioni patrimoniali in potenziale conflitto di interessi con l'esercizio di funzioni governative non può essere considerata un impedimento all'accesso alle relative cariche. Al soggetto investito di funzioni di governo è garantita, di conseguenza, la proprietà di tutti i suoi beni e la titolarità degli interessi economici che vi sono connessi, con il solo divieto astratto di assumere compiti di gestione diretta "in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale” (art. 2, comma. 1, lettera c, della legge).
In questo senso, l’art. 3 della legge disciplina due diverse ipotesi che implicano un accertamento successivo al verificarsi del fatto lesivo (l’adozione dell’atto o l’omissione): a) il «conflitto di interessi per incompatibilità», che ricorre ogniqualvolta il titolare di una carica di governo che si trova già in una situazione di incompatibilità adotta o partecipa all’adozione di un atto, nell’esercizio della funzione di governo; b) il «conflitto di interessi per incidenza patrimoniale», che riguarda l’adozione di atti, attraverso i quali il titolare di carica favorisca se stesso, il coniuge o i suoi parenti entro il secondo grado, arrecando al contempo un danno all’interesse pubblico.
Nell’ordinamento statunitense l’organo di controllo può agire adottando soluzioni (quali la divestiture e il blind trust) in grado di scardinare la situazione di conflitto, affinché essa non si riproponga in futuro. Nel nostro ordinamento questo non è consentito e, sotto questo profilo, l’Autorità ha limitate possibilità di intervento.
Infatti, in primo luogo l’accertamento della fattispecie in conflitto di interessi è condizionata alla verifica della sussistenza di requisiti particolarmente stringenti: a) una “incidenza specifica e preferenziale” sulla sfera patrimoniale del titolare o dei suoi congiunti, ovvero l’atto deve aver avvantaggiato solo tali soggetti e nessun altro; ii) un danno per l’interesse pubblico, ovvero, come l’Autorità ha precisato nel regolamento applicativo, l’atto o l’omissione del titolare della carica di governo devono essere idonei ad alterare il corretto funzionamento del mercato.
In secondo luogo, una volta compiuto questo complicato accertamento, i meccanismi di enforcement, non prevedono la eliminazione del problema come previsto nell’ordinamento statunitense, dove l’organo di controllo può agire adottando soluzioni (quali la divestiture e il blind trust) in grado di scardinare la situazione di conflitto, affinché essa non si riproponga in futuro. Nel nostro ordinamento infatti, è prevista una mera sanzione pecuniaria nei confronti dell’impresa che tragga vantaggio dall’atto adottato in conflitto, sanzione che, per di più, può intervenire solo a seguito di inottemperanza alla diffida dell’Autorità. Nei confronti del titolare di carica, la sanzione è ancor più irrisoria, coincidendo con la comunicazione degli accertamenti condotti e della sanzione comminata ai Presidenti delle Camere.
Le incompatibilità nel sistema italiano: proposte di miglioramento
In materia di incompatibilità statica il sistema italiano si allinea, nelle scelte di fondo, agli altri ordinamenti europei, privilegiando, al pari di questi, l’ottica di disciplinare ex ante le situazioni di potenziale conflitto di interessi.
Sebbene si siano incontrate nel tempo alcune difficoltà interpretative, si può ritenere, nel complesso, che la normativa ha avuto una certa efficacia applicativa.
Riguardo alle disposizioni in materia di incompatibilità, il bilancio dell’attività svolta dall’Autorità può dirsi soddisfacente, in quanto l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza consente, normalmente, di rimuovere tutte le situazioni di incompatibilità concretamente rilevate.
Nell’ottica di un progressivo miglioramento della legislazione in materia, poi, non può non guardarsi con favore all’introduzione nell’ambito del Decreto Legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148), di alcune modifiche alla legge n. 215/2004 oggetto di istanze più volte sollevate nelle relazioni dell’Autorità. Attraverso detto Decreto la situazione di disparità neiconfronti delle cariche regionali (che sono e restano incompatibili) subisce un sensibile ridimensionamento ed è stata ricomposta un’altra lacuna normativa riguardante la fattispecie di incompatibilità intercorrente tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di componente del Governo di uno Stato membro.
Infine, il decreto legge n. 138/2011 è intervenuto sul tema del divieto di cumulo di retribuzioni e altri vantaggi economici derivanti da situazioni di incompatibilità disponendo che “resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell’esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta”.
Tuttavia, vi è molto ancora da fare per rendere la disciplina in materia di incompatibilità più efficace sotto il profilo della comprensibilità di alcune delle fattispecie disciplinate dall’art. 2, comma 1, della legge, soprattutto per quanto attiene ai seguenti profili:
a) la portata del divieto di “ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale” (articolo 2, comma 1, lettera c, della legge) presuppone l’accertamento della natura giuridica dell’organismo presso cui la carica è ricoperta e l’individuazione delle cariche, uffici o funzioni comunque denominate, rilevanti ai fini della legge.
Quanto all’espressione “attività di rilievo imprenditoriale”, non riconducibile alle tradizionali categorie codicistiche, l’Autorità, in assenza di una chiara e tassativa indicazione della legge, ha privilegiato l’aspetto funzionale dell’impresa e ritenuto che anche le fondazioni e le associazioni, pur non avendo scopo di lucro, possano rientrare nella nozione di “attività di rilievo imprenditoriale”, dovendosi ovviamente verificare nel concreto (attraverso l’analisi dello Statuto e dei dati contabili) se, pur in assenza di scopo di lucro, l’ente svolga materialmente un’attività imprenditoriale e se tale attività non possa definirsi “marginale” – e come tale non rilevante - rispetto al complesso delle altre.
Per quanto riguarda poi la definizione delle cariche di gestione o “funzioni comunque denominate”, la norma è estremamente generica e non specifica quali cariche o funzioni assumono rilevanza ai fini del divieto; anche qui, l’Autorità ha deciso di adottare un approccio di tipo sostanziale, che porta ad includere nell’articolo 2, comma 1, lettera c), tutti quegli incarichi che, al di là della riconducibilità alle categorie classiche degli organi sociali e degli aspetti retributivi, consentono di influire sulla attività imprenditoriale.
Al di là degli sforzi interpretativi operati dall’Autorità, sarebbe quanto mai opportuno che il legislatore specificasse con maggiore dettaglio sia le cariche o uffici incompatibili sia le tipologie di enti a cui è possibile ricondurre l’“attività di rilievo imprenditoriale”.
b) Altra questione che potrebbe essere meglio chiarita è se la semplice sospensione dall’incarico sia un rimedio idoneo a rimuovere la causa di incompatibilità.
L’Autorità ha finora ritenuto di non esprimersi sulla compatibilità dell’istituto della auto sospensione con i singoli ordinamenti dei vari enti e organismi e si è limitata a prendere atto degli effetti della sospensione sul regime delle incompatibilità, ritenendo l’istituto idoneo a far cessare la causa di incompatibilità, eccetto i casi di connessione tra la carica assunta e l’ente da cui ci si auto sospende.
In ogni caso, sarebbe auspicabile un chiarimento normativo anche per coordinare l’istituto con l’esistenza di un regime di incompatibilità post-carica che esclude per alcune tipologie di cariche la possibilità di riassunzione immediata, consentendola solo decorsi dodici mesi dalla cessazione della carica.
c) Problematiche non di minore rilevanza sorgono poi relativamente alle incompatibilità post carica previste all’articolo 2, comma 4, della legge, il quale stabilisce che le incompatibilità derivanti da cariche in enti pubblici, in società o enti svolgenti attività imprenditoriale o dallo svolgimento di attività professionale “perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”.
La disposizione, che è finalizzata ad evitare che il titolare di carica si possa precostituire benefici futuri, non è chiara nel delimitare l’esatta estensione delle incompatibilità successivamente alla cessazione della carica di Governo. Il divieto di ricoprire cariche e uffici o svolgere funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fine di lucro o in attività imprenditoriali, risulta, nella fase successiva alla carica, certamente circoscritto ai soli casi in cui sussistano la connessione e la prevalenza dell’attività della società nei settori in cui il titolare ha svolto la funzione.
Quanto invece alle cariche negli enti pubblici, di cui alla lettera b), non è chiaro se esse siano vietate tout court nei successivi dodici mesi (senza alcun ridimensionamento quindi rispetto alla incompatibilità già prevista per i titolari in costanza di carica), ovvero se anch’esse siano vietate solo in presenza di una connessione e prevalenza dell’attività dell’ente nei settori in cui il titolare ha svolto la funzione.
Sarebbe, quindi, quanto mai opportuno un intervento del legislatore che specifichi se il requisito della connessione e della prevalenza vada riferito o meno anche agli enti pubblici.
Inoltre, un efficace sistema di controlli post-carica da parte dell’Autorità dovrebbe implicare l’introduzione da parte del legislatore di un obbligo dichiarativo da parte degli ex titolari di cariche di governo di assunzione o riassunzione delle attività post carica.
d) Il sistema delle dichiarazioni di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 215/2004, potrebbe essere migliorato nel senso di prevedere un obbligo di dichiarazione di tutte le cariche, gli uffici e le funzioni sussistenti alla data di assunzione dell’incarico di governo, lasciando poi all’Autorità la valutazione sull’eventuale qualificazione delle stesse come incompatibili. Attualmente, invece, la norma prevede che i titolari devono dichiarare le situazioni di incompatibilità sussistenti alla data di assunzione della carica, investendo i dichiaranti di una valutazione preventiva di compatibilità dei propri incarichi. Ne consegue che non sono rari i casi in cui i titolari di carica di governo omettono di indicare alcune situazioni nell’erroneo convincimento che non si tratti di cariche o uffici incompatibili con l’art. 2, comma 1 della legge n. 215/04.
Il conflitto patrimoniale: difficoltà applicative e possibili proposte
Per quanto attiene infine alla disciplina del conflitto per incidenza patrimoniale di cui all’art. 3 della legge, le principali problematiche applicative sono riferibili al fatto che il relativo accertamento è subordinato alla sussistenza di rigidi presupposti formali (l’adozione di un atto di Governo, il vantaggio patrimoniale preferenziale e il danno all’interesse pubblico, nonché il collegamento funzionale tra questi elementi e il titolare di carica) di non facile verifica e spesso non riscontrabili in rapporto a fattispecie concrete che l’opinione pubblica tende comunque a percepire come situazioni di conflitto.
Si tratta di problemi connessi con la scelta di fondo compiuta dal legislatore italiano, che si distacca sul punto da buona parte dei paesi UE ed extra UE.
La legge italiana rinuncia a prevenire la situazione di conflitto di interessi e lo affronta solo quando sorge, in modo peraltro assai complesso (sotto il profilo dell’accertamento) e del tutto inefficace (sotto il profilo dell’enforcement). In un modo o nell’altro i sistemi esteri che conoscono questa fattispecie introducono invece delle situazioni di pericolo in quanto tali (USA) - e ammettono la possibilità per le autorità preposte di adottare soluzioni spesso anche radicali quali la cessione della proprietà o il blind trust. Si tratta di scelte che hanno reso quei sistemi più efficaci e più effettiva la tutela dell’interesse pubblico da parte delle istituzioni preposte.
Dati di sintesi sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitto di interessi
A conferma di quanto osservato più sopra, i dati relativi all’attività condotta con riferimento al Governo in carica mostrano una certa efficacia dell’azione dell’Autorità in materia di incompatibilità, mentre allo stato, anche in considerazione della attuale normativa, non sono stati condotti procedimenti in materia di conflitti di interessi di tipo economico – finanziario.
Il Governo Monti, nominato in data 16 novembre 2011 a seguito delle dimissioni del Presidente Silvio Berlusconi, risulta composto, al 28 marzo 2012, da 49 titolari: il
Presidente del Consiglio, 17 Ministri, 3 Viceministri e 25 Sottosegretari, nonché 3 Commissari straordinari di governo che, alla medesima data, risultavano ancora in carica.
Come noto, al fine di consentire all’Autorità di esplicare i propri compiti sia in materia di incompatibilità (controllo statico) che in materia di conflitto di interessi (controllo dinamico), la legge n. 215/2004 prevede all’art. 5 che i titolari di cariche governative, sono tenuti a dichiarare all’Autorità, entro trenta giorni dall’assunzione dell’incarico, l’eventuale sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2 della legge ed entro 60 giorni a dichiarare le attività patrimoniali proprie del coniuge e dei parenti entro il 2° grado.
Tutti i titolari di carica hanno adempiuto tempestivamente agli obblighi dichiarativi, mentre residuano ancora alcune lacune informative in merito ai parenti. Si consideri che le dichiarazioni attualmente pervenute sono 173 su un totale di 247 familiari obbligati. In assenza di strumenti coercitivi, l’Autorità ha ritenuto opportuno inviare attivare specifiche note di sollecito ai familiari inadempienti.
Per quanto riguarda il controllo delle incompatibilità l’Autorità, ha, nei tempi previsti dalla legge e dal suo regolamento applicativo, analizzato tutte le posizioni e pressoché esaurito il proprio compito. Risultano infatti ora in corso di ultimazione solo due procedure (sono state valutate 47 posizioni su 49).
Molto elevato è il numero delle situazioni di incompatibilità rimosse spontaneamente dai titolari di carica e di quelle cessate su sollecitazione dell’Autorità durante la fase degli accertamenti preliminari.
Come per i precedenti, anche nel “Governo Monti” ciascun titolare è risultato detenere una pluralità di cariche potenzialmente incompatibili con il mandato assunto. Il numero di situazioni di potenziale incompatibilità rilevate risulta particolarmente consistente, tenuto conto anche del fatto che il numero di componenti del governo in carica è largamente inferiore ai precedenti. Tale circostanza può essere, con tutta probabilità, ascritta alla peculiare composizione dell’Esecutivo in carica, fra i cui titolari di carica non figurano membri del Parlamento. Il regime delle incompatibilità previsto dalla legge n. 60 del 1953 nei confronti dei membri del Parlamento, comporta, infatti, che, qualora questi ultimi vengano chiamati a ricoprire incarichi di Governo, alcune delle situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 215/20044, risultano, di regola, già risolte.
Le specifiche situazioni esaminate - tra cariche pubbliche e private, attività professionali e rapporti di impiego - sono 257 (a fronte delle 169 del governo precedente), di cui 182 (rispetto alle 120 del Governo precedente) potenzialmente incompatibili e, pertanto, rimosse dagli interessati in fase preistruttoria, spontaneamente (162) o su intervento dell’Autorità (20). Ad oggi non si è, pertanto, reso necessario l’avvio, da parte dell’Autorità, di procedimenti istruttori.
Si conferma anche per questo governo, come per i precedenti, una netta prevalenza, fra le cause di incompatibilità rimosse, di quelle riguardanti la gestione di società con fini di lucro o di altre persone giuridiche di diritto privato esercenti attività di rilievo imprenditoriale (57%), cui seguono le attività professionali (15%) e i rapporti di pubblico impiego (13%).
NOTA 1. Ampi riferimenti si trovano nel Documento conclusivo del comitato di studio sulla questione del conflitto di interessi, 7 ottobre 1994; Si veda anche, Camera dei deputati, “Materiale di diritto comparato: conflitto di interessi e cariche di governo” - Settembre 2006.
NOTA 2. Managing Conflict of interest in the Public Service, OECD Guidelines and Country experiences 2003.
NOTA 3. Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union, Comparative Study of the Rules and Standards of Professional Ethics for the Holders of Public Office in the EU-27 and EU Institutions, European Institute of Public Administration, giugno 2008.
NOTA 4. La legge n. 60 del 1953, in materia di cariche pubbliche, ovvero di cariche in enti pubblici e di attività professionali, dispone che “i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell’Amministrazione dello Stato” (art. 1, comma 1) e che “non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato” (art. 4). In materia di cariche o uffici in società lucrative o in associazioni e fondazioni che esercitano attività imprenditoriale, la disciplina delle incompatibilità parlamentari limita il divieto alle sole “associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente” (art. 2).
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