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E' importante l'art. 5 della legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013" (pubblicata sulla G.U. n.194 del 20-8-2013 ed entrata in vigore il 04/09/2013). Detto articolo 5 (inserito nel Capo I della legge che è intitolato "Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi e in materia di diritto di stabilimento") ha introdotto una importante modifica al d.lgs. 96/2001 recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra avvocati.
Questo il testo dell'art. 5 della l. 97/2013: "Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK. 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35: 1) al comma 1, le parole: «, purche' almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato»; b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato»".
Questo il risultante testo dell'art. 35 del d.lgs. 96/2001 in vigore dal 4 settembre 2013:
"35. Partecipazione a società tra avvocati.
1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all'art. 16, comma 1.
2. Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente. L'intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.
3. La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate. "
Questo il risultante testo dell'art. 36 del d.lgs. 96/2001 in vigore dal 4 settembre 2013:
"36. Sede secondaria di società.
1. Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'articolo 16, possono svolgere in Italia l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'àmbito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purché tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La società si considera costituita tra persone non esercenti l'attività professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero del titolo di avvocato.
3. Per l'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.
4. Per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente."
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