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Societas sceleris o strumento per una sana concorrenza nell'avvocatura?

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(da www.servizi-legali.it )

Con riguardo alle novità introdotte dalla legge di riforma forense (l. 247/2012) in tema di società tra avvocati, si legge nel Dossier 1/2013 dell'Ufficio studi del CNF:

"12. La legge conferisce delega al Governo per la disciplina delle società tra avvocati ed esclude, tra i criteri direttivi di esercizio del potere delegato, che la stessa possa accogliere soci non avvocati. L’art. 5 ha, dunque, l’effetto di sottrarre la materia delle società di avvocati all’ambito di applicazione oggettivo della normativa generale di cui all’art. 10 della legge 183/2011, con la conseguenza che non è possibile costituire società di avvocati con soci non avvocati, come invece previsto dalla predetta disciplina generale. Anche in questo caso la questione appare di scuola perché non è stata ancora adottato il decreto ministeriale che, in attuazione dell’indicato art. 10, l. 183/2011 consentirebbe l’effettiva operatività dell’istituto societario. Possono continuare a costituirsi società tra avvocati secondo il tipo previsto nel d. lgs. n. 96 del 2001 (stp ricalcata sul modello delle Snc).

13. È consentito costituire associazioni in partecipazione (art. 2549 c.c.); nel testo elaborato dal CNF (Tavolo dell’Avvocatura) si faceva in realtà riferimento al fenomeno dell’A.T.I. (associazione temporanea di imprese); anche tenuto conto di ciò, si ritiene esistente un limite implicito alla realizzazione di associazioni tra imprese (art. 2549 c.c.), nel senso che lo strumento non può essere utilizzato per aggirare o comunque violare la regola della necessaria personalità dell’attività professionale. Tanto meno si può pensare alla liceità di comportamenti con i quali, conferendo ad esempio clientela o pratiche, si produca la conseguenza per cui l’avvocato ritrae utilità da attività professionali svolte da altri.  Non è invece immediatamente consentita la costituzione di associazioni multidisciplinari,
per la quale bisognerà attendere l’adozione del regolamento ministeriale per l’individuazione
delle categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni multidisciplinari, da emanarsi entro due anni ai sensi dell’art. 1, co. 3 (art. 4, co. 2
)".

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