(da www.dirittodelleprofessioni.it)
Dal sito www.lavoce.info riporto l'articolo, del 2/12/2011, "MISSIONE QUALITÀ PER LE PROFESSIONI", di Michele Pellizzari e Giovanni Pica ( http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002704.html ).
"MISSIONE QUALITÀ PER LE PROFESSIONI
La regolamentazione dei servizi professionali si giustifica solo se garantisce un'elevata qualità dei servizi. Obiettivo che non è stato raggiunto con le attuali normative. Ecco perché si discute di liberalizzare le professioni. L'evidenza empirica dimostra che limitare il potere degli operatori presenti sul mercato non ha un impatto negativo sulla qualità. Gli ordini, se vogliono sopravvivere, devono tornare al loro compito originario. E servono misure per stimolare la concorrenza e garantire una rigorosa selezione degli aspiranti professionisti.
Il ministro Severino alla sua prima audizione al Senato ha spiegato che il governo non ha in preparazione alcun provvedimento per la cancellazione degli ordini professionali e che “liberalizzare non vuole dire consentire a chiunque di fare l’avvocato o il professionista e non deve voler dire abbassare la qualità dei servizi offerti”. È confortante che il ministro abbia individuato, in tema di professioni, il nodo centrale: quello del rapporto tra regolamentazione e qualità. In effetti, la regolamentazione dei servizi professionali si giustifica solo se garantisce un’elevata qualità dei servizi. L’attuale normativa non sembra aver consentito il raggiungimento di quest’obiettivo, minando la ragione d’essere degli ordini, assimilabili in molti casi a corporazioni che offrono servizi agli associati e non, come dovrebbero, trasparenza e garanzia di qualità ai consumatori.
LIBERALIZZAZIONI E QUALITÀ DEI SERVIZI PROFESSIONALI
Liberalizzare e limitare il potere degli operatori presenti sul mercato ha un impatto negativo sulla qualità, come sostengono i difensori dello status quo? Non necessariamente. È infatti plausibile pensare che il peso (economico, ma non solo) imposto dalle barriere all’entrata nelle professioni liberali sia differente tra individui. Persone la cui famiglia è già presente nella professione possono godere, per esempio, di un accesso privilegiato grazie alla possibilità di ottenere informazioni, know-how e rete di clienti dai familiari. La presenza di barriere all’ingresso, perciò, non necessariamente migliora la qualità media dei servizi offerti sul mercato. L’effetto dipende infatti dalla correlazione tra la produttività individuale e il costo imposto dalle barriere all’ingresso.
Per chiarire il concetto si consideri il seguente esempio: si supponga che gli individui che sopportano i costi minori di ingresso nella professione (per concretezza si pensi ai familiari dei professionisti) siano in media professionisti più capaci degli altri; in questo caso, l’introduzione delle barriere all’ingresso fa sì che il mercato selezioni in maniera naturale gli operatori migliori, perché le barriere ostacolano in modo particolare l’ingresso degli operatori scarsamente produttivi. Al contrario, però, se i migliori professionisti sono coloro che sopportano i costi maggiori di ingresso nella professione, la presenza (o l’innalzamento) delle barriere scoraggia proprio costoro, riducendo la qualità media degli operatori presenti sul mercato. Pertanto, da un punto di vista teorico, l’effetto di una liberalizzazione che riduce i costi di ingresso ha un effetto ambiguo sulla produttività degli operatori di mercato e sulla qualità dei servizi offerti. L’analisi empirica diventa quindi indispensabile per comprendere il ruolo delle restrizioni all’ingresso nelle professioni liberali.
EFFETTI DELLA RIFORMA BERSANI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI LEGALI
Per valutare gli effetti della riforma Bersani (decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) che ha abolito le tariffe minime, il divieto di pubblicità e il patto di quota lite, abbiamo raccolto i dati relativi agli avvocati iscritti agli albi della Regione Veneto dal 2000 al 2009. (1) Gli albi sono pubblici e contengono, tra le altre informazioni, il nome, il cognome, l’età, la data di abilitazione e l’indirizzo dello studio di ciascun iscritto. Ciò ha permesso di costruire un indice individuale che misura la frequenza del cognome nell’albo (rispetto alla frequenza nella provincia).
I dati sono stati successivamente legati alle informazioni derivanti dai Centri per l’impiego (elaborate dall’Osservatorio di Veneto Lavoro) che registrano lo status di ciascun lavoratore e permettono, in particolare, di identificare i lavoratori dipendenti della Regione. Poiché è fatto espresso divieto agli iscritti agli albi di essere impiegati come lavoratori dipendenti (tranne in casi specifici facilmente individuabili), è stato possibile individuare coloro che lasciano la professione identificando gli iscritti che appaiono, in un secondo momento, come lavoratori dipendenti.
I risultati dell’analisi mostrano che la probabilità di uscire dalla professione è associata negativamente alla frequenza del cognome nell’albo (relativamente alla frequenza del cognome nella provincia). Tale associazione diventa tuttavia più tenue dopo la riforma del 2006, come mostra la figura 1a nella quale la linea relativa al periodo post riforma è più piatta rispetto alla linea relativa al periodo che precede la riforma: ciò indica che avere un cognome più frequente riduce di meno, dopo la riforma, la probabilità di uscita. La riforma ha quindi ridotto l’impatto delle connessioni familiari sulla capacità degli individui di operare sul mercato, favorendo così una migliore selezione tra gli avvocati.
Figura 1: Effetti della riforma Bersani
1a Connessioni familiari e flussi in uscita 1b Produttività e flussi in uscita
dalla professione prima e dopo la riforma dalla professione prima e dopo la riforma
L’evidenza indica che anche la composizione dei flussi in uscita dalla professione è stata profondamente influenzata dalla riforma del 2006. Negli anni precedenti la riforma, a parità di età, esperienza nella professione, residenza e frequenza del cognome, gli individui che lasciavano la professione provenivano con maggiore probabilità dalle fasce elevate della distribuzione (condizionata) del reddito. Dopo la riforma, accade esattamente il contrario (figura 1b). Poiché il reddito – a parità di età, esperienza nella professione, residenza e frequenza del cognome – può fornire una misura indiretta della qualità dei servizi professionali, l’analisi empirica indica che dopo la riforma la selezione tra gli avvocati sembra operare meglio: escono dalla professione soprattutto i professionisti meno preparati e produttivi, mentre prima avveniva esattamente il contrario.
In conclusione, nel periodo precedente la riforma, la regolamentazione della professione forense non raggiungeva lo scopo di proteggere i consumatori, risolvendo – o almeno mitigando – il problema delle asimmetrie informative. Per avere successo nella professione forense nel periodo che precede la riforma non era necessaria (solo) la competenza, ma anche (soprattutto?) l’appartenenza a un network in grado di dare accesso, o in alternativa di scalfire, le posizioni acquisite dagli operatori già presenti sul mercato. Nel caso del settore dei servizi legali la deregolamentazione non ha dunque inciso negativamente sulla qualità. Tutt’altro.
LIBERALIZZARE? ADELANTE, CON JUICIO
Per evitare equivoci, è bene sottolineare che, in generale, non si sta auspicando una completa deregolamentazione dei servizi professionali. Ma gli ordini, se vogliono sopravvivere, devono tornare al loro compito originario di custodi della qualità dei servizi prestati e non di custodi del potere di mercato dei loro iscritti. La realizzazione di questo obiettivo deve poggiare su misure (basate sulle caratteristiche specifiche di ciascun settore) che liberalizzino la condotta dei professionisti che operano nel mercato, allo scopo di stimolare la concorrenza, abbinate a una rigorosa selezione degli entranti basata unicamente sulla qualità. In che modo?
Un paio di esempi: innanzitutto ridurre i conflitti d’interesse negli esami di abilitazione. È opportuno limitare il potere di intervento dei professionisti già presenti sul mercato nella preparazione e nella correzione dei compiti.
Dove ciò non sia possibile, occorre rendere casuale l’identità dei correttori come già stabilito nel 2004 per il settore dei servizi legali dall’allora ministro della Giustizia Roberto Castelli. Inoltre, è necessario separare i ruoli di regolamentazione e rappresentanza in capo agli ordini, in base al principio secondo il quale il regolamentato non può coincidere con il regolamentatore.
(1) I dettagli dell’analisi sono riportati nello studio “Liberalizing Professional Services: Evidence from Italian Lawyers”, IGIER Working Papers 372."
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