(da www.dirittodelleprofessioni.it )
"Liberalizzare le professioni potrebbe portare a un aumento dell'1,5% del PIL , ovvero 18 miliardi di euro in pochi anni". Lo disse, in veste di presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, alla platea dei notai radunati a Torino per il 46° Congresso nazionale del notariato, il 13 ottobre 2011. Aggiunse Catricalà, enumerando priorità dell'azione (legislativa) di liberalizzazione e criticando il falso mito dell'esame di stato: "Integrare gli Ordini con rappresentanti dei consumatori, anticipare il più possibile il tirocinio all'università. In ogni caso, le liberalizzazioni devono cominciare dai trasporti, dalle ferrovie, dalle autostrade e dai servizi pubblici locali. Non certo dai notai che producono lo 0,3% del PIL. Ma bisogna riformare le professioni e non restare legati a esami di abilitazione che non sono sempre garanzia di qualità".
Finalmente, allora, nel ragionare di liberalizzazione delle professioni, in un periodo di grave crisi economica dell'Italia che non cresce, si cominciò dai numeri, dalla consapevolezza di quanto sia utile per tutta l'economia italiana la regolazione proconcorrenziale delle professioni e, correlativamente, di quanto sia dannosa una loro regolazione anticoncorrenziale (quale quella che ci portiamo appresso da decenni, senza aver intaccato a fondo il sistema corporativo d'epoca fascista) attualmente in essere. Finalmente si denunciò a chiare note quanto costa a tutti noi la regolamentazione attuale delle professioni. Si capì poco dopo anche dal riottoso Parlamento italiano che l'attuale assetto corporativo delle professioni è più vicino all'economia medievale che alle esigenze della contemporanea economia globalizzata. ANCHE I NOSTRI PARLAMENTARI CAPIRONO CHE ORMAI LA CONCORRENZA E' CONCORRENZA TRA ORDINAMENTI E GLI ORDINAMENTI CHE NON S'ADEGUANO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO PORTANO ALLA POVERTA' LE NAZIONI !!! MA LO CAPIRONO BENE?
"Liberalizzazione delle professioni" non deve essere solo uno slogan vago. Deve essere un programma di profonda azione riformatrice, esaustivo, articolato per punti precisi e previsioni normative coerenti e sistematiche. Accedere a una professione e svolgerla in sana concorrenza è, infatti, un diritto primario di libertà, non comprimibile da interessi corporativi in quanto espressione di quel diritto al lavoro che la nostra Costituzione pone a fondamento dell'Italia, quale Repubblica democratica. Liberalizzare subito e in maniera piena le professioni (come pure ci chiede da tempo la Banca Centrale Europea per riavviare la crescita economica) è doveroso, inoltre, nei confronti dei professionisti e aspiranti tali che richiedono di operare in un mercato autenticamente concorrenziale. Liberalizzare i servizi professionali è doveroso, nei loro confronti, per il valore giuridico della Carta delle libertà fondamentali dell’Unione europea, la quale al paragrafo 1 dell'art. 15, intitolato "Libertà professionale e diritto di lavorare", solennemente afferma che "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata".
La liberalizzazione delle professioni deve essere realizzata al più presto, superando, per gli avvocati, la l. 247/2012. Già, infatti, la Corte costituzionale ha delineato la portata precettiva del principio di concorrenza riguardo alle professioni e le competenze statali e regionali della sua promozione. Ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale 443 del 21/12/2007 ha ribadito (specie al paragrafo 6.3 delle "considerazioni in diritto") la "funzionalizzazione finalistica della <<tutela della concorrenza>> imposta dal'art. 117 della Costituzione, che, anche in materia di servizi professionali di avvocato, deve essere contrassegnata da limiti oggettivi di proporzionalità e adeguatezza più volte indicati da questa Corte (da ultimo sentenze n. 430 e 401 del 2007)".
Deve essere una rivoluzione copernicana condivisa anche dai diretti interessati -i professionisti- perchè evidentemente "vincenti" devono risultare i suoi argomenti. Questi, comunque, devono diventare patrimonio culturale dell'opinione pubblica generale, la quale deve finalmente voltare le spalle (con decenni di ritardo rispetto alla cancellazione teorica del corporativismo fascista) ad una organizzazione medievale delle professioni.
La liberalizzazione delle professioni deve essere realizzata oggi senza inutili "strappi" con le attuali istituzioni professionali, che genererebbero "reazioni di rigetto" troppo forti. Ma si deve cominciare a dire che gli Ordini professionali oggi esistenti, sia a livello centrale che nei Consigli degli Ordini territoriali, dovranno esser trasformati, in un futuro non lontano, in enti privati associativi con diritto di "uscita in direzione di altri Ordini della medesima professione" per quanti vi sono oggi iscritti ("ingabbiati" per il dato assolutamente non più rilevante -visto che il lavoro professionale si può svolgere ovunque in Italia e anche fuori dall'Italia- della localizazione territoriale del proprio studio professionale). Certo i vecchi Ordini trasformati (e rivitalizzati dalla concorrenza con "Ordini colleghi") dovranno avere poteri ridotti: dovranno abbandonare quei poteri pubblici che come vera "polpetta avvelenata" loro attrbuì il fascismo nel 1934 per renederli succubi, in sostanza, del regime totalitario dell'epoca. Ad essi si dovranno semplicemente affiancare i nuovi Ordini Professionali che, speriamo rapidamente, si organizzaeranno e richiederanno il riconoscimento pubblico come "associazioni riconosciute".
Non si deve pensare che si debba contestualmente fare la riforma della previdenza dei professionisti (magari nel senso di mettere in concorrenza tra loro le pure le casse professionali privatizzate, come s'è proposto da alcuni) -secondo me, nella sostanza, a ragione-. Quella della previdenza dei professionisti è una riforma che non è altrettanto urgente e foriera di crescita economica per la Nazione come la riforma del sistema ordinistico. La si farà, se si vuole, dopo.
Su tariffe, pubblicità, formazione continua, tirocinio e assicurazione nelle professioni si è intervenuti con d.l. 138/2011, convertito nella l. 148/2011. NON BASTERA'. SI AFFRONTERANNO NON OGGI, MA TRA NON MOLTO, I NODI CENTRALI DELLO SVECCHIAMENTO DEL NOSTRO SISTEMA ORDINISTICO, NODI CHE L'ART. 3 DEL D.L. 138/2011 NON HA AFFRONTATO. Infatti, per una autentica riforma delle professioni che attui finalmente la Costituzione non basta affatto concretizzare i principi di riforma contenuti nell'art. 3 del d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011: serve la liberalizzazione autentica che di seguito si proponene per punti dettagliati. Bisogna rendersi conto di quanto ampio debba essere l'intervento riformatore. Dire che si fa una riforma e invece ragionare solo su modifiche non centrali, che non toccano la scaturigine dei problemi (anche se, di certo, importanti), è il modo migliore per "fare ammuina" coi soliti interlocutori. Occorre pure riconoscere che l'autoriforma degli Ordini oggi esistenti non sarà mai sufficiente. 
Ebbene, volendo delineare un programma de iure condendo, secondo me, in concreto e in sintesi, "Liberalizzare le professioni" deve significare :
----------------Istituire con legge ordinaria (che chiamerei "legge di Comparto") i "Comparti di Ordini professionali": uno per ogni professione nell'esercizio della quale un professionista possa seriamente compromettere un bene protetto in Costituzione. Altrimenti detto: istituire un Comparto di Ordini professionali per ciascuna professione per la quale si ritenga di dover assolutamente proteggere l'affidamento del cittadino in professionisti capaci. Le professioni per le quali non si riconosca una tale assoluta necessità non devono più essere professioni "protette" attraverso un Ordine ma devono essere liberamente esercitabili. L'area delle "professioni protette" coinciderà in tal modo con i "Comparti di Ordini professionali". A proposito di quale debba essere il concetto di "professioni protette" in uno Stato che voglia rendere il più possibile "libero" il suo cittadino (professionista o cliente del professionista) si consideri: se non c'è da proteggere un bene di rilevanza costituzionale, non c'è neppure motivo per non lasciare al prudente apprezzamento del singolo (e alla sua libertà di contrattare) l'individuazione del professionista di cui ha bisogno, anche tra i miliardi di esseri umani non iscritti negli Ordini professionali italiani (o in quelli riconosciuti dall'Italia). Un quisque de populo, cioè un soggetto non iscritto in nessun Ordine italiano (o di Stato che iscrive i professionisti in Ordini i quali vengano poi "riconosciuti" in Italia) può ben essere dotato della necessaria capacità che il cliente richieda. Per la stipula di un contratto che abbia ad oggetto prestazioni professionali, il "bollino blu" di uno dei contraenti (garanzia di qualità di una parte contraente) lo si può imporre da parte di uno Stato (soprattutto se questo si autoqualifica, come l'Italia, "fondato sul lavoro") solo quando si possano compromettere (e non "cervelloticamente" danneggiare) attraverso quel contratto tra privati i beni fondamentali (quelli indicati in Costituzione accanto alla libertà del lavoro professionale in concorrenza, alla libertà di contrattare e alla libertà di intraprendere in concorrenza) per la salvaguardia dei quali in capo al singolo cittadino ha senso limitare la libertà del medesimo.
------------ Individuare (con una diversa legge per ciascuna professione protetta) le precise condizioni che il professionista deve sempre soddisfare per la salvaguardia del "bene primario di Comparto" e dunque per essere ammesso all'iscrizione in un Ordine del Comparto (ad es. l'aggiornamento professionale per almeno x ore annue e la polizza di assicurazione per almeno y euro), prevedendo solo quelle incompatibilità che siano assolutamente necessarie per evitare gravi rischi di gravi conflitti di interesse in capo al professionista (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 189/01, illuminante circa l'ambito da riservare alle incompatibilità nelle professioni che, come quella di avvocato, sono, per usare le parole della Corte, "naturalmente concorrenziali"). Ad esempio occorrerà escludere l'incompatibilità oggi spesso prevista con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: si potrà così esercitare la professione da subordinato di altro professionista individuale o di società [anche di mero capitale di rischio] che operi solo nel proprio Comparto o in altro Comparto; oppure si potrà esercitare la professione pur essendo lavoratore dipendente (full time o part time non importa) di un qualunque datore di lavoro, pubblico o privato, che abbia come oggetto della propria attività tutt'altro che l'esercizio di una professione. Andrebbe invece introdotta l'incompatibilità dell'esercizio di tutte le professioni con la funzione di ministro della Repubblica, di viceministro, sottosegretario di Stato che oggi la l. 215/04 assurdamente non prevede (mentre, altrettanto assurdamente, è ad esempio prevista l'incompatibilità dell'impiego pubblico a part time ridotto con la professione forense). Non è, invece, compito della "legge di Comparto" prevedere in via generale e prevenire tutte le possibili incompatibilità: l'esclusione certa (o solo più probabile) di questo o quel tipo di conflitto di interesse del professionista potrà essere caratteristica di questo o quell'Ordine di Comparto per autonoma previsione dello Statuto dell'Ordine. In pratica saranno i singoli Ordini del Comparto professionale a prevedere, come condizioni di adesione degli aspiranti membri, ulteriori, e magari più elevate, qualità. Ad esempio, ammetteranno tra le proprie fila solo professionisti con una certa specializzazione; oppure solo quelli con polizza assicurativa superiore al doppio di quella base; oppure solo quelli che non abbiano nessun rapporto di lavoro subordinato in corso; oppure solo quelli che accettino di fornire periodicamente prestazioni gratuite a favore di non abbienti; oppure solo quelli che accettino di praticare una determinata politica tariffaria (con minimi inderogabili, controllata, con minimi e massimi indicativi, a prezzi liberi, fondata sul reddito del cliente ...); oppure solo quelli laureatisi col massimo dei voti; oppure solo quelli che intendano organizzarsi in società o associazioni professionali o già siano così organizzati; oppure solo quelli che intendano lavorare come professionisti singoli; oppure (perchè no) solo quelli che siano iscritti nell'albo professionale cinese, ecc...
Stabilendo con legge ordinaria lo standard minimo che i singoli Ordini del singolo Comparto devono garantire per ciascun aspetto di necessaria garanzia, non v'è ragione per non consentire, nell'ambito di ciascun Comparto la costituzione di più Ordini professionali. Si mettono così in concorrenza, ad esempio, tanti Ordini degli avvocati, oppure tanti Ordini dei Commercialisti ecc.. Gli Ordini potranno essere costituiti solo come associazioni private riconosciute e non come enti pubblici non economici. I singoli Ordini professionali di Comparto saranno ammessi al riconoscimento pubblico e poi vigilati dallo Stato (ministero Giustizia e/o ministero sviluppo economico) solo previa verifica dello Statuto (per accertare che non agiscano in contrasto coi principi fondamentali dell'ordinamento) e di necessarie caratteristiche di affidabilità (ad esempio: la responsabilità dell'Ordine sarà garantita con specifici obblighi assicurativi e fideiussori; la struttura ordinistica dovrà essere organizzata in modo che siano chiare le assunzioni di responsabilità in capo a soggetti ben individuati).
Gli Ordini oggi esistenti saranno mantenuti in essere solo per le professioni protette (nel nuovo significato di cui sopra). Perderanno ovviamente la loro qualità di enti pubblici non economici e tutti quei poteri che siano loro attualmente attribuiti e che non siano compatibili col nuovo ordinamento professionale.
---------- Limitare l'azione degli Ordini (sia dei "vecchi" Ordini centrali e locali mantenuti in vita, sia degi nuovi Ordini di Comparto che li affiancheranno):
1) alla tutela del "bene primario di Comparto" garantito in Costituzione (e ciò attraverso la verifica del superamento dell'esame di Stato e la verifica del costante possesso nel tempo, da parte del professionista, di ben precise condizioni richieste dalla legge ordinaria per la salvaguardia del "bene primario di Comparto" (ad es. la verifica dell'aggiornamento professionale e della polizza di assicurazione, ritenute esserziali per legge per una certa professione);
2) al rispetto, da parte dei professionisti iscritti, delle condizioni di iscrizione speciali e aggiuntive (rispetto a quelle di cui al punto 1) elencate nei singoli statuti degli Ordini del Comparto.
----------------- Prevedere che l'iscrizione ad almeno un Ordine professionale (previa verifica delle diverse condizioni di ammissione ad opera di ciascun Ordine) sia condizione necessaria per l'esercizio di una "professione di Comparto". Consentire anche l'iscrizione in più Ordini e anche in Ordini di Comparti diversi (perchè non si può fare il commercialista e l'avvocato insieme se si è capaci?).
------------------- Abolire la c.d. deontologia, o meglio "cambiargli i connotati" (la sua natura giuridica) per farne una cosa molto molto seria. Occorre ricondurre "regole deontologiche" all'interno delle ordinarie "regole di diritto" della cui applicazione da parte di una "Autorità indipendente per la deontologia dei professionisti" sia giudice la magistratura ordinaria o amministrativa con pienezza di giurisdizione. Sostituire, quindi, la deontologia positivizzata (quella oggi scritta nelle varie leggi professionali e nei codici deontologici delle varie professioni) con leggi quadro che, una per ciascun Comparto professionale, individuino con precisione i doveri del professionista. Lasciare a regolamenti interni dei molteplici Ordini istituiti in ciascun Comparto professionale la possibilità di porre ulteriori regole che però, se violate, non portino ad altro che all'esclusione dall'Ordine professionale di Comparto per espulsione comminata dal medesimo Ordine (il professionista espulso dall''Ordine potrà continuare a lavorare se risulta iscritto, o si iscrive dopo aver subito l'espulsione, in altro Ordine del Comparto). Si consideri: oggi, secondo la Cassazione, ad esempio, il Consiglio Nazionale Forense, nel creare norme deontologiche (il c.d. codice deontologico forense) crea norme di rango legislativo. L'applicazione, poi, delle norme deontologiche forensi da parte del medesimo Consiglio Nazionale Forense, come "giudice speciale", è vagliata (in sede di ricorso contro le decisioni del medesimo giudice speciale C.N.F.) dalla Cassazione in relazione alle applicazioni eventualmente illogiche o irragionevoli di tali norme deontologiche ma non è vagliata altrettanto in profondità in relazione alla individuazione del contenuto precettivo delle norme deontologiche (e al conseguente controllo sull'applicazione che attenga all'ambito oggettivo della condotta incriminata). Si dice pure (sbagliando e violando il diritto al giusto processo e alla terzietà del giudice dei propri comportamenti) che spesso le norme deontologiche sono "norme a contenuto elastico" che consiglierebbero la gestione di giudici specializzati, quali gli attuali Ordini professionali. Il caso degli avvocati è forse quello più eclatante per la commistione, nell'istituzione di vertice (il Consiglio Nazionale Forense) delle tre funzioni di legislatore, giudice speciale e amministratore. In generale, comunque: A) a regolare le varie professioni c'è oggi una deontologia troppo vaga e, soprattutto, applicata, almeno in prima battuta, dai colleghi dei professionisti incolpati (talchè troppo spesso non c'è la necessaria terzietà dell'irrogatore della sanzione disciplinare;) B) talora (come nel caso del Consiglio Nazionale Forense) si può dubitare della presenza della necessaria terzietà del giudice che controlla la correttezza dell'irrogazione "amministrativa" della sanzione disciplinare; C) manca, comunque, il massimo livello di controllo delle norme deontologiche in Cassazione (che ci potrà essere solo con riguardo a norme che siano scritte con contenuti meno elastici (niente più espressioni quali "decoro della professione" o "condotta specchiatissima e illibata", per interderci !).
---------------- Costituire una "Autorità indipendente per la deontologia dei professionisti" che sia l'organo deputato ad irrogare le sanzioni disciplinari a tutti i professionisti. Tale Autorità dovrebbe avere una composizione mista e variabile a seconda del professionista sottoposto a procedimento discilinare. Stabilmente vi dovrebbero far parte, ma in numero inferiore alla metà dei componenti, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei ministeri vigilanti sui Comparti professionali. In maggioranza, invece, dovrebbero farne parte soggetti eletti (con votazione via posta elettronica certificata a livello nazionale e non, dunque, col sistema della rappresentanza di secondo grado che in Italia ha portato a vedere al vertice di talune professioni sempre le stesse facce per decenni) da tutti i professionisti italiani di ciascun Comparto, soggetti che integrerebbero di volta in volta la composizione dell'Autorità a seconda che l'"incolpato" sia avvocato o commercialista o ingegnere ecc... In tal modo, a valutare se applicare o meno una sanzione disciplinare a un avvocato saranno in maggioranza avvocati; a valutare se applicarla a un biologo saranno in maggioranza biologi eccc. Nel contempo la minoritaria presenza nell' "Agenzia indipendente per la deontologia dei professionisti" di rappresentanti dei ministeri vigilanti e di rappresentanti dei consumatori garantirà uniformità di indirizzi e adeguata valutazione "esterna" degli interessi alla correttezza dell'attività professionale.
------------------- Assegnare al giudice ordinario, o forse meglio al giudice amministrativo, la giurisdizione esclusiva sulle impugnazioni in tema di irrogazione delle sanzioni disciplinari ad opera della "Autorità indipendente per la deontologia dei professionisti". Approfondiamo sul punto: Affermazioni importantissime in tema di terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice si leggono nella ordinanza n. 6529 del 17/3/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, che si incentra sull'analisi di costituzionalità delle previsioni normative che istituiscono giudici estranei al novero dei "giudici comuni" (ordinari e amministrativi). Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite si svolge alla luce dei criteri di costituzionalità, integrati dalle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 par. 1), quali interpretate dalla Corte di Strasburgo (secondo il procedimento di ingresso nell'ordinamento nazionale precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007).
Ebbene, le affermazioni della ordinanza 6529/10 della Cassazione non potranno non determinare (anche) il disconoscimento della natura di giudice nei confronti dei residui giudici speciali della c.d. "giustizia domestica" delle professioni (mi viene subito in mente il Consiglio Nazionale Forense per come è oggi disegnato quanto a costituzione e attribuzioni dalla legge professionale del 1933 e per come lo si vorrebbe modificare, quanto a composizione e attribuzioni, con la riforma della professione forense che è all'esame del Parlamento).
Le Sezioni Unite, nell'ordinanza 6529/2010, hanno riconosciuto fondamento costituzionale indiretto al potere della Presidenza della Repubblica di riservare, mediante regolamento, alla propria cognizione interna le controversie di impiego del personale, e -valorizzando, sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la precostituzione, l'imparzialità e l'indipendenza assicurata, dai regolamenti del 1996, ai collegi previsti per la risoluzione delle suddette controversie- hanno dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione del giudice amministrativo (nella fattispecie TAR del Lazio).
L'argomentazione risulta, come dicevo, fondamentale anche in relazione a tema totalmente diverso rispetto alla fattispecie concreta decisa dalle Sezioni Unite: risulta, cioè, fondamentale per negare natura ai residui giudici speciali della disciplina e della tenuta degli albi professionali (in primis il Consiglio Nazionale Forense). Ciò perchè, non è certamente possibile riconoscere in tali giudici speciali le caratteristiche di imparzialità e indipendenza-terzietà che le Sezioni Unite individuano nei collegi istituiti per la soluzione delle controvesie sui rapporti di lavoro instaurati con la Presidenza della Repubblica.
In sintesi si potrà argomentare sulla base dell'ordinanza 6529/2010 delle SS.UU.:
1) non è sufficiente che un Organo costituzionale come la Presidenza della Repubblica, la cui autodichia ha fondamento costituzionale (anche se indiretto, come insegnano le SS.UU.), rivendichi una qualche potestà giurisdizionale perchè esso possa esser considerato senz'altro legittimato costituzionalmente quale giudice. Malgrado l'insindacabilità degli interna corporis degli organi costituzionali, deve ritenersi doverosa la verifica del fondamento costituzionale di una forma di giurisdizione che inevitabilmente decurta il potere decisorio della giurisdizione comune. E la giurisdizione in questione potrà ritenersi "idonea" solo se non offra "tutela debole" in riferimento agli art. 2, primo comma, e 3 della Costituzione: solo se, in particolare, sia riconoscibile come imparziale e indipendente (oltre che precostituita);
2) se è vero quanto detto al punto 1), deve convenirsi che, considerata la centralità della giurisdizione comune non speciale, non può esser riconosciuto giudice un ente quali i residui giudici speciali delle professioni (in primis il C.N.F.), che non sono certo Organi costituzionali e perciò non possono vedersi riconosciute prerogative giurisdizionali che si vogliano derivare (come per l'autodichia di organi costituzionali quali le Camere e il Presidente della Repubblica) dall'esigenza costituzionale di garantirne l'autonomia e indipendenza. Essi giudici speciali delle professioni (in primis il C.N.F.) non hanno, in virtù della sesta disposizione transitoria della Costituzione, una attribuzione giurisdizionale che possa ritenersi prevalente su indiscutibili vizi di costituzionalità emergenti (innanzi tutto, ma non solo) dal parametro di cui all' art. 111 Cost. (PRIMO: carenza d'indipendenza e terzietà dei detti giudici speciali (in primis il C.N.F.) rispetto ad alcuni soggetti, e cioè i Consigli degli Ordini, che con elezioni scelgono i componenti dello stesso giudice speciale e che sono, ciò non di meno, parti innazi al giudice speciale (da essi eletto) nei giudizi sui loro provvedimenti in tema di disciplina e di tenuta degli albi; SECONDO: carenza d'indipendenza e terzietà rispetto ai Consigli degli Ordini, non essendo i membri del giudice speciale in rapporto esclusivamente onorario col complesso dei professionisti che risultano iscritti negli albi; TERZO: carenza di una garanzia di professionalità nell'esercizio della giurisdizione poichè gli eletti al membri del giudice speciale sono professionisti che in nessun modo debbono aver dato prova di capacità tecnica d'esercitare la giurisdizione ma debbono semplicemente risultare i prescelti in votazioni che per nulla debbono considerare la specifica capacità all'esercizio della giurisdizione; QUARTO (e mi riferisco in particolare al C.N.F.): esercizio, nelle stesse materie, delle tre non accorpabili attribuzioni di legislatore, amministratore e giudice).
Per i giudici speciali della disciplina e della tenuta degli albi dei professionisti (in primis il C.N.F.) deve valere a pieno, più che per organi costituzionali quali le Camere o il Presidente della Repubblica (per i quali comunque l'autodichia, pur se è ammessa da Corte costituzionale e Corte di Strasburgo, incontra il vaglio necessario della compatibilità col sistema di tutele disegnato dalla Costituzione, come insegna l'ordinanza della Cassazione 6529/2010), il rigore col quale l'ordinamento garantisce l'indipenza e l'imparzialità dei giudici attraverso le regole relative alla selezione di essi, non esclusa la determinazione dei loro requisiti professionali (vedasi, su www.associazionedeicostituzionalisti.it , l'articolo di Roberto Bin dal titolo "Sull'imparzialità dei giudici costituzionali", paragrafo 4, http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/giustizia_costituzionale/Bin01.pdf). Si evidenzia, infatti, come nella sentenza n. 60 del 3 aprile 1969, la Corte costituzionale abbia affermato: "L'indipendenza è voluta dal costituente anche per i giudici speciali in vista della completa attuazione del precetto, comune ad essi e ai magistrati ordinari, che li vuole soggetti soltanto alla legge. Il principio dell'indipendenza è volto ad assicurare l'imparzialità del giudice o meglio, come è stato accennato, l'esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde sia assicurata al giudice una posizione assolutamente super partes. Va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere".
Come sostiene Nicola Occhiocupo in un articolo dal titolo "Alla ricerca di un giudice: a Berlino, ieri; a Strasburgo, oggi; a Lussemburgo e a Roma, domani, forse" (pubblicato nella rivista Il diritto dell'Unione Europea. Inoltre, dello stesso autore vedasi "Costituzione, persona umana, mercato concorrenziale" nel n. 0 del 2/7/2010 della rivista telematica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti), "si tratta di connotati essenziali, che ineriscono la funzione giurisdizionale, ricavati dai principi costituzionali, espressi e inespressi, fortemente consolidati a livello dottrinale, cui la Corte costituzionale, sin dai primi tempi, della sua attività ha cercato di dare effettività, in mezzo a difficoltà molteplici, al fine di definire il "modello" di giurisdizione presente nella legge fondamentale, anche attraverso un'opera di eliminazione della folta boscaglia di giurisdizioni speciali, nate nel passato, di cui la Costituzione, all'art. 102, fa espresso divieto". Evidenzia ancora Occhiocupo che il diritto fondamentale della tutela giurisdizionale "trova ormai riconoscimento e garanzia, oltre che nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione e nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, negli articoli 8 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, nell'articolo 14, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, nell'ordinamento comunitario, ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ed ora nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000. E' vero che l'art. 47 non sembra presentare profili particolarmente innovativi, rispetto a quanto consacrato nella Costituzione italiana, nelle altre Costituzioni europee e negli orientamenti consolidati di estrazione giurisprudenziale. E' altrettanto vero, però, che esso trovasi nel capo VI, dedicato alla "giustizia", rubricato come "diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale" , volendo statuire, tra l'altro, il principio di effettività del ricorso: "Ogni individuo ha diritto -recita il secondo comma- a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparzial, precostituito per legge". E' appena il caso di ricordare, inoltre, che la Corte di giustizia ha sancito questo diritto quale principio giuridico generale dell'ordinamento dell'Unione Europea: <<La tutela giurisdizionale effettiva -evidenzia la Corte di giustizia- è espressione di un principio generale ... su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sancito dagli articoli 1 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali>> (Corte di giustizia, sentenza 15 maggio 1986, 1.222/84, Marguerite Johnston, in Raccolta, 1986, 1651 ss.)" .
Vedasi, altresì,TAR Trento, sentenze n. 20, 21 e 23 del 15/1/2009, nelle quali, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai rispettivi ricorrenti in relazione alla composizione del TAR stesso per violazione dell’art. 6 CEDU, si è però confermato, con richiamo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che è imprescindibile che l’organo giudicante abbia piena giurisdizione e che operi con precise garanzie di indipendenza.
Vedasi pure Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 1220/2010, depositata il 2/3/2010, per cui si deve "fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall’articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009). Per la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (CEDU, Sez. III, 28-9-2006, Prisyazhnikova c. Russia, § 23; CEDU, 15-2-2006, Androsov-Russia, § 51; CEDU, 27-12-2005, Iza c. Georgia, § 42; CEDU, Sez. II, 30-11-2005, Mykhaylenky c. Ucraina, § 51; CEDU, Sez. IV, 15-9-2004, Luntre c. Moldova, § 32), gli artt. 6 e 13 impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio ‘the domestic remedies must be effective’. In base ad un principio applicabile già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-2-2006, Cherginets c. Ucraina, § 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, Trykhlib c. Ucraina, §§ 38 e 50)". DEVE ESSER CHIARO A TUTTI CHE I BASE A TALI NORME IGIUDICI ITALIANI CHE SI TROVASSERO DI FRONTE ALLA RIPROPOSIZIONE DI "GIURISDIZIONI SPECIALI" (PERALTRO EVIDENTEMENTE INCOSTITUZIONALI, ORMAI, PER QUANTO PREVEDE UNA DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE) DOVREBBERO SOLLEVARE QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' RILEVANDO L'INADEGUATEZZA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE.
Cosa ho tentato di dimostrare? Che per realizzare la liberalizzazione delle professioni non serve una modifica della Costituzione; serve, SOLO, di volerla attuare la Costituzione ! E aggiungiamo: la Costituzione richiama il legislatore al dovere di rimuovere gli ostacoli (qual è l'attuale regolazione corporativa delle professioni) all'uguaglianza dei lavoratori professionisti, intesa come parità di condizioni nel concorrere nel mercato dei servizi. Liberalizzare le professioni non deve essere, dunque, solo uno slogan vago: liberalizzare è attuare la Costituzione e perciò è un dovere per il legislatore, un dovere da adempiere a prescindere dagli inviti pressanti della Banca Centrale Europea o dallo spread!
LEGGI DI SEGUITO Joaquín Almunia Vice President of the European Commission responsible for Competition Policy Stoking growth in Europe: a time for bold decisions Polish Presidency Conference : Sources of Growth in Europe Brussels, 6 October 2011 (già lontanissimo) ...
... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...
Polish Presidency Conference : Sources of Growth in Europe
Brussels, 6 October 2011
Dear Friends,
I wish to thank the organisers of this seminar for inviting me to discuss the most pressing issue in the mind of the vast majority of Europeans: how to put Europe back on a sustainable growth path.
As President Barroso reminded us in his State of the Union speech last week, the euro area and the EU are at a critical juncture. The financial, economic and social crisis is undermining confidence in the European project. Our ability to find viable solutions must improve. Swift action is required if we want to avoid irreparable damage to the European project.
Were we to ask our citizens what objectives we need to reach in return for the sacrifices they have been enduring because of the crisis, I am sure that most of them would answer: sustainable growth and jobs? This is the question this seminar puts on the table. I will try to give you my personal answers, without engaging the collegial viewpoint.
I will start by briefly recalling the two fault lines that appeared in the European economy – especially in its growth trends – before the crisis and that have been aggravated by it.
First, even before the worsening of the crisis, in 2008, the growth potential of our economies was already relatively low by international standards, and had been decreasing decade after decade since the 70's. Ecfin (the economic and financial affairs directorate general of the Commission) has produced very good analysis on this issue.
During the long expansionary period that preceded the crisis, little was done in practice to correct a trend of gradual but persistent slow-down in productivity growth. Our Lisbon strategy was full of good objectives and targets, but it did not live up to the expectations it raised when it was first announced.
Labour- and product-market reforms were scattered and the pace of innovation sluggish.
Today, the need to achieve sustainable economic growth has become more pressing. This is especially true in the countries at the periphery of the euro area, where the evolution of unit labour costs since the introduction of the single currency has seriously hurt competitiveness.
Second, the crisis unveiled and exacerbated existing imbalances at global level and within the Economic and Monetary Union. The euro area as a whole has balanced savings and investments, but some countries run current account deficits while others post large surpluses. In the same way, the US external deficit mirrors the large current account surplus of other non-European countries, especially China.
In Europe, part of the savings in core euro-area countries were attracted by high demand from consumers and investors in some peripheral countries and such massive capital flows promoted an allocation of resources biased to low productivity activities and helped fed housing and asset bubbles. In other cases, excess savings from the centre financed public deficits almost without risk premia. The Italian case is unique. The main problems here were an endemic low growth trend coupled with unsustainable levels of public debt.
Capital transfers to low-saving countries suddenly stopped after the collapse of Lehman Brothers with devastating consequences.
Because of their low competitiveness and an excessive reliance in non-tradable goods and services, these countries were unable to turn towards external demand to feed growth. The results were a drop in output, massive sectoral shifts in the economy, and a surge in unemployment.
When the crisis hit, public debt spreads went up sharply. The crisis also unveiled serious structural weaknesses in the financial system and excessive levels of private leverage.
More recently, the vulnerability of the financial system has been aggravated by the sovereign-debt crisis in the euro area.
Governments have used considerable resources to prevent the meltdown of financial markets and to support the economy. When the recession came, the 'automatic stabilisers' quickly widened the fiscal gap. Public debt shot up in many countries just as revenues shrank and social spending rose, even in countries where the size of the stimulus packages was not excessive.
Higher debt levels and the re-pricing of risk pushed up interest premia and created a vicious circle between debt and it's servicing – Greece being a dramatic example of this, but not the only one.
***
In this context of low competitiveness, macro-economic imbalances, and high levels of debt, what can Europe do to recover and take a sustainable path towards growth and job creation?
The most urgent, the number one task is undoubtedly to work out an effective solution to the Greek crisis. And there is no doubt that such a solution requires that Greece remains in the euro area. Its exit would be a tragedy, and not only for Greece.
Economic stability is a public good in the euro area. A reform of the EFSF (European Financial Stability Facility) to increase its scope and flexibility is a first, necessary and urgent step to tackle the most pressing challenges in the current situation.
Looking ahead, we need lasting and comprehensive solutions and a solid and efficient decision-making system.
We must reduce public and private sector imbalances. An orderly deleveraging is possible in Europe, provided we move in a coordinated fashion. Fiscal deficits must be corrected to reduce the debt burden of the more indebted economies, which will also have to reduce their reliance on external credit.
Having said this, in the short run, deleveraging and fiscal austerity have a negative impact on domestic demand in peripheral countries, which therefore requires external demand to take the lead.
Given the high proportion of intra-EU trade, the bulk of this external demand will have to come from other countries in the euro area.In other words, the surplus economies also have a role to play. As Martin Wolf noted yesterday in the Financial Times, nobody should believe that one hand can clap.
What the deficit countries themselves must do is to improve their competitiveness to be able to benefit from impulses coming from abroad.
Another line of response must be a comprehensive reform of the EU financial sector. The most urgent task is to require banks to have healthy balance sheets.
We need to re-assess assets – especially sovereign debt –and promote recapitalisation to ensure the viability of the banks. As a last resort, public support should be considered as long as it is compatible with EU rules on State aid.
Let me stress that, since the end of 2008, the viability of banks has been one of the main concern and objective of the Commission’s competition department, which as you know, has the responsibility to control the support that EU governments lend to banks in distress.
The conditions that we have imposed before approving the bailouts have kept a degree of discipline in the financial system and are helping to reform the industry.
Before looking at the supply side and referring to the structural reforms needed for a sustainable exit strategy and improved competitiveness, let me again emphasize that we will not get the growth we need without macro-economic adjustments of fiscal and non- fiscal nature. And these cannot succeed if we look only at the deficit side of our imbalances. I am convinced that many engines for growth would be manufactured thanks to supply side structural reforms. But without the adequate macro-economic policies, the engine will not function.
Ladies and Gentlemen:
Europe needs a programme of structural reforms that can improve the functioning of product and labour markets. I will not elaborate here on the important strategic initiatives known as the Europe 2020 strategy. I fully support its swift, rigorous and effective implementation.
Just let me put my ideas in a different way. The best growth pattern to ensure prosperity and social cohesion is the one that relies on the development of our competitive advantages. To ensure prosperity and social cohesion in the long run, Europe needs to turn to its crucial assets, which – in my opinion – are its people and the size of its internal market.
Let's start with the EU workforce. Traditionally, the level of education and the skills of European workers have been second to none. This has translated into innovation, quality products, and highly reliable services.
Europe's systems of learning and training must be strengthened and updated; creativity must be promoted. Learning centres and education authorities must take a larger responsibility for the employment opportunities of their trainees and students. Europe must again invest in its people and the EU should be at the forefront of this strategy, maximising the competences and resources available.
Our second competitive advantage is scale. Guaranteeing the integrity of single market of 500 million people is one of our main collective tasks as Europeans; not only a task for the Commission. Because keeping the internal market fair and open maximises its benefits and creates optimal conditions to boost the productivity and efficiency of European firms. Increased dynamism and resilience on a European scale is the best way to prepare our economic actors for the challenges of global competition.
Alongside competition enforcement, regulatory work is also needed. We absolutely need to complete the single market, taking into account the changes that have taken place during the last 20 years. For example, it is unacceptable that Europe lags behind in the development of the digital economy for lack of a simple and comprehensive regulatory framework for the whole of the EU.
Ladies and Gentlemen:
These are some of the policy directions which – in my opinion – can promote new and sustainable growth in Europe at both the macro-and micro-economic level.
Right now, as I have already said, Europe must urgently find a solution to the sovereign debt crisis. Building on the respite that this would bring, we should also reduce our internal imbalances; reform our financial sector; and make our product and labour markets more efficient.
This requires strong, EU-wide economic governance. And, as I said earlier, we need to leverage our unique competitive advantages: the internal market and the education, skills and creativity of our people.
Indeed, while the structural measures will have a positive impact on the standards of living of all Europeans in the long run, some will inevitably involve sacrifices in the short run.
Our monetary union has brought countless benefits, and the inability to devalue our currency is the price we pay. This makes adjustments more painful, particularly for the economies that are most in need of difficult structural reforms.
And precisely because of this, it is important that Europe’s leaders and people understand that it's worth the effort.
In other words, while today it is even more evident than three years ago that fiscal and economic discipline is a key pillar of good governance in the EMU, this crisis has also shown that close economic policy coordination is the other pillar of our process of integration.
In the current juncture, macroeconomic policy coordination is part of the growth strategy. Deficits must be adjusted if we are to avoid a severe economic downturn that would prolong this crisis with very serious losses in output and jobs and mounting social and political tensions.
But without the adequate contribution from the surplus countries side, the political and social viability of the adjustment processes would be weakened over time, and the aggregate demand would not reach the level required for a sustainable growth path.
This economic argument is full of political consequences. As President Barroso said last week, we need the authority and the coordination capacity of the Commission to govern EMU, and the EU as a whole.
We need to take bold steps towards a more ambitious economic integration. We need an Economic and Monetary Union prepared to become the powerful engine for growth and jobs that Europe needs.
Thank you.
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