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Iscrizione alla Cassa forense obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi: è sempre giusto?

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Nell'articolo intitolato "Iscrizione alla Cassa forense obbligatoria per tutti", pubblicato nella newsletter n. 7/2013 (luglio) di Cassa forense, Giulio Pignatiello cerca di rispondere alla domanda più interessante per gli avvocati icritti agli albi ma non iscritti alla Cassa forense: cosa fare nell'attesa dell'attuazione regolamentare dell'art. 21, comma 8, della legge di riforma forense, per cui “l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense” ?
Sulla newsletter di Cassa forense n. 7/2013 si ricordano pure le sanzioni applicate dalla Cassa per inottemperanza all'obbligo di versamento dei contibuti minimi nel sistema attualmente vigente, ossia a far data dal 2011:
"in caso di omissione totale del versamento, la sanzione è pari al 24% dei contributi non versati, con un minimo di € 30,00 ed oltre agli interessi nella misura del 2,75%, ovvero a quelli legali se superiori;
in caso di omissione parziale del versamento, la sanzione è pari al 12% dei contributi non versati, con un minimo di € 30,00 ed oltre agli interessi nella misura del 2,75%, ovvero a quelli legali se superiori laddove al momento della formale contestazione risultino versamenti non inferiori al 25% della somma dovuta"
.
Sulla misura delle sanzioni per ritardato versamento delle eccedenze rispetto ai contributi minimi si legge in altro articolo di precedente newsletter:
"A) nel sistema attualmente vigente, ossia a far data dal mod.5/2011:
in caso di ritardo contenuto entro otto giorni dalla scadenza (indipendentemente dalla data di invio del modello 5), non è applicata alcuna sanzione e sono dovuti dall'iscritto solo gli interessi al tasso del 2,75% o a quello legale, se superiore, calcolati sull'importo versati fuori termine;
se il versamento viene eseguito tra il 9° e il 30° giorno successivo alla scadenza (indipendentemente dalla data di invio del modello 5), la sanzione è pari al 4% dei contributi versati in ritardo (con minimo di € 30,00), oltre agli interessi nella misura del 2,75%, ovvero quelli legali se superiori;
se il versamento viene eseguito tra il 31° e il 150° giorno successivo alla scadenza (indipendentemente dalla data di invio del modello 5), la sanzione è pari al 6% dei contributi versati in ritardo (con minimo di € 30,00), oltre agli interessi nella misura del 2,75%, ovvero quelli legali se superiori;
se il versamento viene eseguito oltre il 150° giorno successivo alla scadenza (indipendentemente dalla data di invio del modello 5), la sanzione è pari al 10% dei contributi versati in ritardo (con minimo di € 30,00), oltre agli interessi nella misura del 2,75%, ovvero quelli legali se superiori
".

Le conseguenze le trae Italia Oggi Sette del 15 luglio 2013 in un articolo dal titolo azzeccato "L'albo, un sogno che costa caro".

DOMANDIAMOCI: ma è sempre giusto costringere l'avvocato a iscriversi alla Cassa forense? Ad esempio, un avvocato che abbia sospeso la propria attività temporaneamente ex art. 20 della l. 247/12 (che continua ad essere un "iscritto" all'albo), perchè deve continuare ad essere iscritto alla Cassa forense? .....

Il CNF, in tema di "effetti economici"  della sospensione dell'esercizio della professione di avvocato, ha fornito un'interessante parere al COA di Trapani (parere n. 33 del 10 aprile 2013). La newsletter di deontologia forense del CNF del 4 agosto 2013 riporta:

"Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo, se l’avvocato sospeso ai sensi dell’art. 20, co.2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, debba ritenersi esonerato dalla prova dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’art. 23 della stessa legge professionale.
Con riferimento al primo quesito, la Commissione ritiene che la sospensione, non inficiando in capo all’avvocato che ne sia colpito la qualità di iscritto nell’Albo, non faccia venir meno l’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione; né, del pari, gli obblighi di natura previdenziale non dipendenti dalla produzione di un reddito professionale, ma legati esclusivamente all’obbligatoria iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza forense (cfr. anche l’art. 10 della legge n. 576/80).
Con riferimento al secondo quesito, si deve preliminarmente osservare che  l’art. 21 della nuova legge professionale è norma non immediatamente applicabile, dal momento che essa rinvia, per la sua attuazione, al regolamento di cui al comma 1. Solo dopo l’emanazione di tale regolamento, che recherà le norme di attuazione anche in relazione alla verifica dell’esercizio continuativo della professione, potrà porsi il problema dell’esigibilità della prova dell’esercizio continuativo all’avvocato sospeso dall’esercizio della professione. Si ritiene in ogni caso che la sospensione dall’esercizio della professione – facendo venir meno il fatto dell’esercizio professionale – determini contestualmente, per impossibilità dell’oggetto, la sospensione dell’obbligo di fornire la prova dell’esercizio continuativo.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Allorio), parere 10 aprile 2013, n. 33
".

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