Avvocati Part Time

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L'avvocato-parlamentare: una delle tante categorie di avvocati "diversamente compatibili":

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(da www.servizi-legali.it )

 

L'impiego pubblico a part time ridotto "verticale" al 30% (che significa lavorare presso un ente pubblico un solo giorno a settimana e, si badi, non certo da dirigente ma da semplice impiegato) è confermato incompatibile con lla professione forense, per quanto deciso dalle sentenze delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 11833/2013 e sentenze "gemelle" (tutte depositate il 16/5/2013).

Nel contempo, con evidente discriminazione degli impiegati pubblici a part time ridotto (almeno di quelli a part time ridotto verticale) abilitati all'esercizio della professione forense, sopravvivono tante categorie di avvocati "diversamente compatibili".

Tra queste esaminiamo la categoria degli avvocati-parlamentari.

Evidente è l'irragionevolezza e disparità ingiustificata di trattamento dell'impiegato pubblico a part time ridotto rispetto ai parlamentari, ammessi, questi ultimi, a fare l'avvocato (essendo pure esentati dall'obbligo di formazione continua -ai sensi dell'art. 11, co 2, l. 247/12- e dall'obbligo dell'esercizio professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente -ai sensi dell'art. 21, co 6, l. 247/12-) pur non essendo di certo meno in grado, di quanto non lo siano i semplici impiegati pubblici a part time ridotto, di costituire "pericolo" per la prevenzione del conflitto di interessi dell'avvocato, per la prevenzione dell'accaparramento di clientela dell'avvocato, per la prevenzione della carenza di autonomia e indipendenza intellettuale e tecnica dell'avvocato.
La riforma forense ha "superato" la incompatibilità che l'art. 3 del r.d.l. 1578/1933 prevedeva per parlamentari, sindaci e presidenti di provincia (come titolari di uffici pubblici retribuiti a carico dei bilanci delle Camere, nonchè dei bilanci dei Comuni e delle Province di qualsiasi dimensione). E ci voleva una legge per stabilizzare e mettere al sicuro una prassi interpretativa che cominciava a scricchiolare.

Vedasi, al riguardo, Corte cost. 91/2013 la quale (al punto 3.1 del "considerato in diritto" ha affermato che le disposizioni dell'art. 3 del r.d.l. 1578/1933 "sono state oggetto di interpretazione restrittiva da parte della Corte di cassazione, anche a sezione unite, nella cui giurisprudenza si rinviene un orientamento consolidato, che attribuisce alla deroga prevista dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto-legge citato, carattere di norma eccezionale, stante appunto la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di incompatibilità. Tale previsione è stata perciò assoggettata a regole di stretta interpretazione e ritenuta insuscettibile di applicazione analogica (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, 19 agosto 2009, n. 18359; 14 marzo 2002, n. 3733; 15 dicembre 1998, n. 12560; 26 novembre 1996, n. 10490)".

Tale superamento di previgenti (anche se negate da costante giurisprudenza del CNF) incompatibilità non evidenzia certo una scelta legislativa tesa a perseguire "ulteriori esigenze" di prevenzione dei conflitti di interesse degli avvocati o dell'accaparramento di clientela, oppure "ulteriori esigenze" di maggior tutela dell'indipendenza degli avvocati, esigenze, cioè, capaci di far ritenere costituzionalmente legittima l'incompatibilità dell'impiegato pubblico a part time ridotto. Eppure quest'ultimo contina a non poter fare l'avvocato, mentre il parlamentare lo può fare.

Viva l'Italia delle incostituzionalità sfacciate !!! ma c'è un giudice a Strasburgo ...

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... non c'è per l'uomo preoccupazione più ansiosa che di trovar qualcuno cui affidare al più presto quel dono della libertà, col quale quest'essere infelice viene al mondo. Ma s'impossessa della libertà degli uomini solo colui che rende tranquille le loro coscienze. (Dostoevskij)