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La Cassazione non può disapplicare l'art. 3, co 5-bis e 8, del d.l. 138/11: può solo sollevare q.l.c

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(da www.servizi-legali.it )

Sbagliano le SS.UU. Civili della Cassazione a ritenere, nella sentenza n. 11833/2013 e sentenze "gemelle" depositate il 16 maggio 2013, di poter azzerare in via interpretativa il contenuto abrogativo dell'art. 3, comma 5-bis e comma 8, del d.l. 138/2011 con riguardo ai limiti all'iscrizione all'albo forense degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato (lettera a del comma 5 del medesimo art. 3).

Lo dimostra il fatto che la Corte costituzionale, nella sentenza 200/12, non ha dichiarato inammissibili le censure di incostituzionalità sollevate per indeterminatezza del contenuto abrogativo di tali norme liberalizzatrici ma ha ritenuto di dover distinguere tra le varie disposizioni abrogative di cui all'operazione di liberalizzazione avviata nel 2011che erano state portate all'esame del giudice delle leggi. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale solo una delle norme censurate per indeterminatezzza dell'effetto abrogativo (l'art. 3, comma 3, del d.l. 138/11).

E' corretta la ricostruzione degli sviluppi del processo di liberalizzazione nel settore delle professioni -successivi alla l. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223- che l'Antitrust prospetta ai punti 15, 16 e 18 del suo provvedimento del 16 luglio 2013 col quale ha deliberato l'avvio di una istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, per accertare l’esistenza di intese in violazione dell’articolo 101 del TFUE:

Scrive l'Antitrust:

"15. Il processo di liberalizzazione è proseguito con l’entrata in vigore del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, della legge n. 183 dell’11 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (decreto liberalizzazioni o Cresci-Italia) e del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 138/11.

16. Il decreto-legge n. 138/11, all’art. 3, comma 8, rubricato “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”, ha abrogato “le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente”.
Il medesimo articolo, al comma 9, lettera h), ha specificato che tra le abolite restrizioni rientra anche “l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale”.
L’art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 138/11 prevede una serie di principi cui avrebbe dovuto ispirarsi la riforma degli ordinamenti professionali, poi attuata per mezzo del D.P.R. n. 137/12, stabilendo, tra gli altri, alla lettera g) che “la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono
essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”. .
...

18. L’art. 10 della legge n. 183/11 (legge di stabilità 2012), novellando l’art. 3 del D.L. n. 138/11, ha disposto che i principi ivi contenuti avrebbero dovuto orientare il governo nell’opera di delegificazione degli ordinamenti professionali, fissando quale termine ultimo per il completamento della delegificazione il 13 agosto 2012. Dall’entrata in vigore del regolamento governativo di delegificazione e in ogni caso, anche in assenza di tale regolamento, dal 13 agosto 2012 sarebbe intervenuta l’abrogazione delle “norme vigenti sugli ordimenti professionali in contrasto con i suddetti principi” (v. art. 3, comma 5-bis del D.L. n. 138/11)."

Non è consentita alle SS.UU. Civili della Cassazione la interpretazione sostanzialmente abrogatrice di norme abrogatrici cui si accenna sopra.

Il fatto, poi, che si sia realizzata ad agosto 2012 la abrogazione di tutte le leggi limitatrici dell'iscrizione agli albi forensi per gli abilitati all'esercizio della professione di avvocato non è affatto irrilevante in relazione alla legittimità costituzionale e "comunitaria" della l. 247/2012 che ha reintrodotto varie limitazioni appena abrogte. LO SOSTERRANNO GLI "AVVOCATI PART TIME" ALL'UDIENZA DELL'8 OTTOBRE 2013 INNANZI ALLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE.


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