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Caso Jakubowska e Cass. 24689/10: basta ipocrisie su incompatibilità forensi

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(da www.servizi-legali.it )

La sentenza della Corte di giustizia del 2/12/2010 sul caso Jakubowska (causa C-225/09) e l'ordinanza n. 24689/2010, di rimessione della l. 339/03 in Corte costituzionale, pubblicata il 6/12/2010, hanno finalmente imposto all'attenzione di riformatori autentici della professione forense, di pseudoriformatori e di parlamenteri distratti la questione del regime complessivo delle compatibilità e incompatibilità nella professione di avvocato. 
La sostanza è che in Italia si sopporta che facciano l'avvocato i ministri, sottosegretari, commissari governativi, viceministri (e tutte le "alte cariche" di cui alla l. 215/2004), giudici di pace, vice procuratori onorari, membri dei consigli di amministrazione delle società (addirittura quotate in borsa) e poi si prendono in giro quei "poveri Cristi" degli impiegati pubblici costringendoli a defatiganti percorsi giusisdizionali per arrivare in Corte costituzionale a rivendicare (i più tenaci) che il cittadino non è suddito e non può esser preso in giro dal legislatore schizzofrenico. Ma torniamo al dibattito finalmente apertosi.
Su www.toplegal.it si comincia a parlare senza ipocrisie. Leggo un articolo, intitolato "AVVOCATI E CDA, UNA PRASSI DA RIVEDERE?", in cui si riferisce un dato fondamentale nel dibattito sulle incompatibilità previste oggi e su quelle da stabilire nella tanto auspicata riforma della professione forense. Scopro, leggendo, che nelle società del Ftse Mib gli avvocati consigliere di amministrazione sono 40, ovvero l’11%, mentre se si passa a considerare tutte le società quotate allo Star la percentuale di avvocati all'interno dei consigli di amministrazione è il 7%.
L'occasione che provoca la riflessione di toplegal sulla prassi consolidata che vede molti avvocati italiani sedere nei consigli di amministrazione di società clienti e non clienti non è solo la recente condanna ad un anno e sei mesi di reclusione  (con la condizionale) per bancarotta semplice comminata ad un noto avvocato nell’ambito del processo Parmalat. E' anche la conoscenza della situazione negli Usa, ove è proibito agli avvocati  -nei fatti e non a parole, come in Italia (da noi il divieto e' si previsto nell'art. 3 della legge professionale del 1933 ma è nei fatti disatteso)- di far parte dei consigli di amministrazione delle società loro clienti non solo per regola etica in tema di conflitto d’interesse, ma anche per il semplice fatto che le assicurazioni “obbligano” gli avvocati americani ad evitare di sedere nei cda dei loro clienti. In Inghilterra -riferisce top legal- la situazione è simile.
Acutamente osserva l'articolista che: 1) mentre per un avvocato americano la possibilità di sedere in un cda è vista come un rischio potenziale, per molti avvocati italiani è considerata una grande opportunità; 2) molti studi associati italiani liquidano il rischio del conflitto d’interesse asserendo che rapporti di questo genere riguardano i singoli professionisti individualmente considerati e non lo studio di cui essi sono soci; 3) della retribuzione da consigliere si avvantaggia il singolo avvocato mentre lo studio di cui egli è socio, per evitare d’esser accusato di operare in conflitto di interessi, non potrà accettare mandati da quella società, almeno in teoria... E QUI STA IL PUNTO. 
Ricordo che pure Remo Danovi, ex presidente del Consiglio Nazionale Forense era contrario alle troppe incompatibilità per gli avvocati. Ma si sa, in Italia, se non hai una qualche incompatibilità non sei nessuno.

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