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Il Tribunale di Roma (giudice Dott.ssa Canè), con sentenza 4663 del 16 marzo 2010, ha dichiarato il diritto di 15 ricorrenti appartenenti al comparto ministeri all'inquadramento nell Area della Vicedirigenza dalla data di entrata in vigore del CCNL personale comparto Ministeri, quadriennio 2006/2009, e conseguentemente ha condannato la amministrazione resistente ad effettuare il predetto inquadramento ai fini giuridici ed economici.
Leggi di seguito il testo della sentenza n. 4663 del TRIBUNALE DI ROMA ...
"SEZIONE LAVORO 2^- V.le G. Cesare n. 54
N. 4663/2010
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, Dott.ssa Claudia Canè, all udienza del16.3.2010 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Sig. D Aronzo Luigi + altri 14
c o n t r o
Agenzia delle Dogane in persona del Direttore in carica
DISPOSITIVO: il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono. Secondo le parti ricorrenti il diritto alla qualifica nascerebbe direttamente dalla legge sulla base dell art.17 bis Dlgs 165/01, essendo i ricorrenti, alla data di entrata in vigore della legge, tutti inquadrati come direttori tributari C3 da più di cinque anni appartenenti al Comparto Ministeri e distaccati presso l Agenzia delle Dogane. In particolare l art.17
bis del Dlgs 165/01, introdotto dall art.7 co. 3 della legge 145/02 prevede:
(Vicedirigenza)
"1- la contrattazione collettiva del Comparto Ministeri disciplina l istituzione di un apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompresso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17"
2- la disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del Comparto Ministeri; l equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall articolo 17"
L'art. 10 comma 3 della legge 145 del 2002 stabilisce che: la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell articolo 17, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti d indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
Pertanto l art. 10 differiva la regolamentazione dell istituzione di una nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso, quale il 2002, essendo la data di entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi, il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio successivo, 2006-2009. In ottemperanza a quanto disposto da tale ultimo articolo il Dipartimento della funzione pubblica ha emesso l atto d indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009, stabilendo che l ARAN nell occasione della stipula del presente contratto quadro dava attuazione a quanto previsto dall art. 7 comma 3 della legge 145 del 2002 in ordine alla costituzione di un apposita area per il personale
della vicedirigenza e che circa la decorrenza dell inquadramento va considerato quanto disposto dall art.10 della legge 145 del 2002 che stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso che dovrà essere fatto coincidere con la stipula dei contratti collettivi relativi al quadriennio 2006/2009 e primo biennio 2006.2007 . Solo con la Legge 266 del 2005 è
stata poi disposta la copertura di spesa per l attuazione dell art. 17 bis citato.
Sulla base di tali disposizioni appare evidente che all art. 17 bis non può essergli riconosciuta una portata precettiva proprio perché il legislatore ha voluto prevedere una fattispecie graduale a formazione progressiva demandata all autonomia negoziale sulla base dell atto d indirizzo posto in essere dal Ministero. Il diritto dei ricorrenti nasce solo nel momento in cui si perfeziona l iter con l emanazione del sopra indicato
atto d indirizzo, intervenuto nel marzo 2006, senza il quale la contrattazione collettiva non avrebbe potuto intervenire a disciplinare la materia ad essa demandata.
Si può dunque ritenere che solo a seguito dell emissione del predetto atto si possa parlare di diritto dei ricorrenti ad ottenere l inquadramento nella qualifica della vicedirigenza essendo a quella data intervenuta la copertura finanziaria e non avendo,invece, la contrattazione disciplinato l area nella tornata contrattuale 2006-2009.
Pertanto, proprio dalla mancata regolamentazione dell area della vicedirigenza con il CCNL 2006-2009 la P.A. si è mostrata inadempiente a quanto demandato e dal termine iniziale di validità del CCNL invocato nasce la responsabilità in capo all amministrazione relativa al mancato riconoscimento ai ricorrenti del diritto al predetto inquadramento.
Ciò detto non può non affermarsi la nullità di un contratto nella parte in cui non prevede alcunché e tale principio vale anche per il CCNL Agenzie Fiscali.
Circa i lamentati danni la domanda non può essere accolta. In particolare il danno alla professionalità non può essere riconosciuto posto che i ricorrenti non deducono quale possa essere in concreto il danno derivante dal mancato esercizio dell attività relativa alla vicedirigenza con particolari indicazioni del settore in cui essi operano.
Lo stesso discorso deve effettuarsi con riferimento al danno di perdita di chance, laddove i ricorrenti parlano di generici incarichi, senza specificazione alcuna al particolare incarico che gli stessi avrebbero potuto svolgere se debitamente inquadrati. Infine, il danno non patrimoniale all immagine, alla vita lavorativa, all esplicazione della personalità sul luogo di lavoro non può essere configurato posto che i ricorrenti lamentano un mancato riconoscimento di una qualifica senza dedurre un peggioramento delle proprie condizioni di vita lavorativa né allegare alcuna circostanza effettiva che abbia inciso sull esplicazione della propria personalità.
Pertanto l' unico effettivo danno subito è quello derivante dal mancato inquadramento nell area della vicedirigenza dal momento in cui tale inquadramento era suscettibile di intervenire, ma tale danno appare congruamente ristorato con il riconoscimento del diritto dei ricorrenti all inquadramento rivendicato e con la condanna dell amministrazione resistente ad inquadrare ai fini giuridici ed economici i ricorrenti come tali a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL 2006-2009.
Il parziale accoglimento del ricorso e la complessità della normativa richiamata suscettibile di diverse interpretazioni giustificano la compensazione delle spese di lite
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara il diritto dei ricorrenti all inquadramento nell Area della Vicedirigenza dalla data di entrata in vigore del CCNL personale comparto Ministeri quadriennio 2006/2009 e conseguentemente condanna la resistente ad effettuare il predetto inquadramento ai fini giuridici ed economici.
Roma 16 marzo 2010
IL GIUDICE
f.to
Claudia CANE'"
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