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Il Consiglio di Stato, IV Sez., con le sentenze 8928/09 e 8929/09, depositate il 29/12/2009, ha probabilmente assestato un colpo definitivo alle speranze dei molti funzionari pubblici che (non aggregandosi costante giurisprudenza del G.O. sulla natura dell'art. 17 bis del D.Lgs. 165/2001 come disposizione immediatamente costitutiva dello status di vicedirigente) vedevano possibile via di tutela nel G.A. per superare l'inerzia della pubblica amministrazione nel procedere alla attuazione per CCNL della vicedirigenza. Le sentenze non dubitano della legittimità della norma interpretativa di cui all'art. 8 della l. 4/3/2009, n. 159, sulla quale si fondano. Eppure proprio sulla possibilità di riconoscere legittima una disposizione "interpretativa" di tal fatta si potrebbe argomentare per giungere ad effettiva tutela di migliaia di funzionari pubblici.
LEGGI DI SEGUITO LE SENTENZE 8928/09 E 8929/09 DEL CONSIGLIO DI STATO, DEPOSITATE IL 29 DICEMBRE 2009 ...
N. 08928/2009 REG.DEC.
N. 06359/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6359 del 2009, proposto da: Massimo Carlucci, Fausto Gennuso, Filippo Munnia, Giuseppe Imparato, Gioacchino Oliva, Luisa Napoli, Bartolo Giacchino, Antonella Arancio, Giuseppe Giannantonio, Marina D'Amore, Anna Maria Sperandeo, Giuseppina D'Espinosa, Angelo Lupo, Rosanna Buono, Riccardo Celentano, Francesco Volpe, Renato Montano, Anna Morelli, Luigi Caraglio, Francesco Costa, Mario Micatrotta, Vittorio Iaconianni, Rocco Antonio Lucente, Maurizio Romano, Paolo Cosentini, Rosa Zirattu, Angela Cevenini, Marcello Cianciabella, Alberico Pacilio, Francesco Fiume, Mario Beltrami, Riccardo Beggiato, Severino Sarro, Carlo Carpente, Francesco Melone, Antonio Dello Iacono, Marzia Gracci, Giuseppina Alberti, Maria Rosa Toscani, Mario Di Stefano, Ettore Romano, Santo Albanese, Cristina Conti, Paola Bollini, Paola Amabile, Sandra Sani, Carla Mancioli, Matteo Di Bella, Mauro Fucini, Alfonso Lorenzini, Annalisa Franchi, Nicoletta Ceccherini, Sergio Petreccia, Giuseppe Flora, Giovanni Fantini, Mario Cufone, Vincenzo Aromando, Paolina Piccarreta, Franco Moretti, Francesco Marano, Nadia Guglielmi, Aldo Cosimo Tomasicchio, Daniele Ugolini, Antonio Laurito, Marisina Frau, Concetta Maria Lilla D'Agata, Armando Pazzanese, Carmelo D'Agata, Gavina Solinas, Nino Nicoletti, Ennio Giuseppe Farina, Domenico Rosario Triggiani, Giovanni Meli, Alfredo Cangelosi, Pier Luigi D'Angelo, Ettore Castorina, Maria Rosa Donzelli, Onofrio Alessi, Rita Piazza, Carla Bonomo, Giuseppe Norata, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;
Giulia Corvino, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N.2;
contro
Ministero Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 05340/2009, resa tra le parti, concernente RIORDINO DIRIGENZA STATALE - ISTITUZIONE AREA VICEDIRIGENZA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e dopo aver preavvertito le parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 il Consigliere Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Capunzo e l'avv. dello Stato Ventrella;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- La presente decisione viene assunta in forma semplificata, a termini del combinato disposto degli articoli 21 (comma decimo) e 26 (comma quarto) della legge n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205 del 2000, dopo aver accertato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, preavvertite le parti.
Recita il citato art. 26 che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza ovvero inammissibilità del ricorso nei suoi vari aspetti in rito, la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
Nella specie, la questione controversa è stata direttamente chiarita dal legislatore mediante la norma di interpretazione di cui all’art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 159.
2.- Gli odierni appellanti hanno adito il Tar in epigrafe indicato per l’annullamento del silenzio–rifiuto o silenzio–inadempimento a vedere adottato, a cura delle convenute amministrazioni, il decreto di equiparazione con le corrispondenti qualifiche funzionali valevoli per il personale afferente al Comparto Ministeri “quale atto prodromico” all’istituzione della separata area della Vicedirigenza, così come normativamente prevista con decorrenza economica e giuridica dall’entrata in vigore della sua legge istitutiva, la n. 145 del 15 luglio 2002, ovvero – in via meramente gradata – dalla formale sottoscrizione del C.C.N.L. Comparto Ministeri, valevole per il quadriennio 2006 – 2009.
Con la sentenza impugnata, i primi giudici hanno dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dagli interessati, dipendenti da varie amministrazioni pubbliche (Università-Enti Locali- Agenzie fiscali) i quali, con l’appello in esame, hanno riproposto il tema della competenza del giudice amministrativo a pronunciare l’obbligo delle Amministrazioni di emanare gli atti previsti dalla legge n. 145 del 2002, indispensabili per soddisfare la pretesa alla qualifica di vice dirigente.
L’Avvocatura statale, costituitasi nel giudizio in rappresentanza delle Amministrazioni intimate, ha invece eccepito vari profili di inammissibilità del ricorso: carenza di legittimazione ad agire dei singoli lavoratori in ordine alle procedure di contrattazione collettiva, difetto di giurisdizione,
inconfigurabilità di un silenzio rifiuto impugnabile.
L’appello è da respingere per l’assorbente e prevalente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
3.- Innanzitutto, va considerato - a termini dell’art. 17 bis del d.lvo n. 165 del 2001, come inserito dall’art. 7, comma 3, della citata legge n.145 del 2002 - che il rapporto di presupposizione intercorre, viceversa, tra la contrattazione collettiva che deve disciplinare l’istituzione della vice dirigenza (comma 1) e la previsione del successivo comma 2, secondo la quale “la disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente delle altre amministrazioni…”, in funzione della quale va definito il sistema delle equivalenze, donde la priorità della contrattazione collettiva affermata dai primi giudici.
In via dirimente, infine, va rilevato - alla luce della citata norma interpretativa intervenuta in materia di vice dirigenza (art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 159) - che la relativa disciplina ha natura costitutiva ed è di esclusiva pertinenza della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, ragione per la quale sono pienamente da condividere le conclusioni raggiunte dal Tar in ordine al rilevato difetto di giurisdizione.
4.- Di conseguenza, l’appello deve essere rigettato e la sentenza confermata, con indicazione – a termini dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - della appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario.
Anche le spese di lite relative all’odierno grado possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Pier Luigi Lodi, Presidente FF
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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N. 08929/2009 REG.DEC.
N. 06361/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6361 del 2009, proposto da:
Filomena Miranda, Franca Quattrocchi, Irene Ferrari, rappresentate e difese dall'avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in proprio e quale legale rappresentante del Comitato di Settore per le Amministrazioni, Agenzie e Aziende Autonome dello Stato, Ministero Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia per la Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 05341/2009, resa tra le parti, concernente RIORDINO DIRIGENZA STATALE - ISTITUZIONE AREA VICEDIRIGENZA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia per la Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e dopo aver preavverito le parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 il Consigliere Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Capunzo e l'avv. dello Stato Ventrella;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- La presente decisione viene assunta in forma semplificata, a termini del combinato disposto degli articoli 21 (comma decimo) e 26 (comma quarto) della legge n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205 del 2000, dopo aver accertato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, preavvertite le parti.
Recita il citato art. 26 che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza ovvero inammissibilità del ricorso nei suoi vari aspetti in rito, la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
Nella specie, la questione controversa è stata direttamente chiarita dal legislatore mediante la norma di interpretazione di cui all’art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 159.
2.- Gli odierni appellanti hanno adito il Tar in epigrafe indicato per l’annullamento del silenzio–rifiuto o silenzio–inadempimento a vedere adottato, a cura delle convenute amministrazioni, una “riformulazione” dell’atto di indirizzo dato all’ARAN per l’avvio, con la controparte sindacale, della fase negoziale volta a definire i concreti contenuti dell’istituenda separata area della vice dirigenza relativamente al comparto Ministeri, così come normativamente prevista con decorrenza economica e giuridica dall’entrata in vigore della sua legge istitutiva, la n. 145 del 15 luglio 2002.
Con la sentenza impugnata, i primi giudici hanno dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalle interessate, dipendenti da varie amministrazioni pubbliche (tutte afferenti al comparto Ministeri) che, con l’appello in esame, hanno riproposto il tema della competenza del giudice amministrativo a pronunciare l’obbligo delle Amministrazioni di emanare gli atti previsti dalla legge n. 145 del 2002, indispensabili per soddisfare la pretesa alla qualifica di vice dirigente.
L’Avvocatura statale, costituitasi nel giudizio in rappresentanza delle Amministrazioni intimate, ha invece eccepito vari profili di inammissibilità del ricorso: difetto di giurisdizione sotto diversi aspetti, carenza di legittimazione e/o di interesse dei singoli lavoratori in ordine alle procedure di contrattazione collettiva, natura endoprocedimentale degli atti invocati non autonomamente impugnabili, insussistenza del silenzio essendosi il Comitato di Settore già pronunciato e conseguente inesistenza di un obbligo di riesame e/o di autotutela in capo alla pubblica amministrazione.
L’appello è da respingere per il prevalente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, secondo l’assorbente criterio d’interpretazione dato dal legislatore dell’art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 159.
3.- Relativamente al quadro normativo di riferimento sulla istituzione della vice dirigenza (art.17 bis del d.lvo n. 165 del 2001, come inserito dall’art. 7, comma 3, della citata legge n.145 del 2002) –in applicazione dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205- può essere fatto rinvio all’ampia ed esaustiva ricostruzione operata dalla stessa sentenza oggetto di gravame.
In via dirimente, va poi rilevato - alla luce della citata norma interpretativa intervenuta in materia di vice dirigenza (art. 8 richiamato) - che la relativa disciplina ha natura costitutiva ed è di esclusiva pertinenza della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, ragione per la quale sono pienamente da condividere le conclusioni raggiunte dal Tar in ordine al rilevato difetto di giurisdizione.
4.- Di conseguenza, l’appello dev’essere rigettato e la sentenza confermata, con indicazione –a termini dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69- della appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario.
Anche le spese di lite relative all’odierno grado possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Pier Luigi Lodi, Presidente FF
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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