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Ampliare la giurisdizione del C.N.F. è configurarlo "nuovo giudice speciale" (incostituzionale)

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Con sentenza 9/6/2008, n. 56 - Pres. Perfetti - Rel. Bassu - P M. Martone (massima pubblicata su Rassegna Forense, n. 4/2008, Ottobre-dicembre 2008) il Consiglio Nazionale Forense ha statuito che: "L'impugnazione avanti il C.N.F., alla stregua delle previsioni di cui al r.d.l. n. 1578/33 e n. 37/34 così come interpretate dalla costante giurisprudenza sia di questo Consiglio Nazionale Forense che della Suprema Corte, è ammessa contro le deliberazioni degli ordini locali in materia di iscrizione all'albo o di cancellazione dall'albo, nonchè in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, sicchè il ricorso non è consentito in materia attinente ad attività meramente amministrativa, quale è evidentemente la tenuta dell'elenco dei difensori d'ufficio".
Per un inquadramento sistematico è utile ricordare che al potere giudiziario afferiscono i magistrati dell'ordine giudiziario, protetti dalle particolari garanzie di autonomia e indipendenza di cui all'art. 104 Cost., ed altri organi, i c.d. giudici speciali, non inquadrati nel suddetto ordine (Cfr. S. Bartole, Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, Cedam, Padova, 1964, 285-286).
E' evidente che se in sede di riforma forense si amplia l'ambito della giurisdizione del C.N.F. anche a controversie quali quella oggetto della citata sentenza, il C.N.F. viene configurato come giudice speciale NUOVO e pertanto inammissibile nel nostro ordinamento ai sensi del divieto costituzionale di istituire nuovi giudici speciali (art. 102, comma 2, Cost. e VI disposizione transitoria e finale).
LA PROVVISTA DI GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE NON SI PUO' AMPLIARE. NON E' DUNQUE MEGLIO, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI NON PARCELLIZZAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CANCELLARE LA CORPORATIVA GIURISDIZIONE DOMESTICA A FAVORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA  (TAR e CONSIGLIO DI STATO)?

 

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... non c'è per l'uomo preoccupazione più ansiosa che di trovar qualcuno cui affidare al più presto quel dono della libertà, col quale quest'essere infelice viene al mondo. Ma s'impossessa della libertà degli uomini solo colui che rende tranquille le loro coscienze. (Dostoevskij)