Si può, però, adire la Corte europea dei diritti dell'uomo !!!!!!!!
RIPORTO DALLA NEWSLETTER DEL CNF DELL'8/2/2019:
"CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale
Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato qlc degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione in quanto manifestamente infondata). Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019 NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014." Si legge nella detta sentenza: "4. Con il secondo motivo la ricorrente formula eccezione d'incostituzionalità dell'art. 51 n. 1 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione del CNF per interferibilità tra funzione di indirizzo (in particolare circolari del 2013 e 2016, indirizzate a tutti i Coa sulla interpretazione del titolo Bota, espresso anche nella sentenza impugnata) e funzione giurisdizionale; sempre nello stesso motivo viene anche eccepita la nullità della sentenza per avere fatto parte del collegio l'avv. Lo neco, componente responsabile di analogo procedimento contro il COA di Caltagirone per interesse diretto, rilevando la violazione degli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU che tutelano il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale. 4.1 La prima censura è inammissibile oltre ad essere infondata; è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non è stata fornita l'indicazione specifica di dette circolari, sulle quali il motivo di censura rivolto alla sentenza impugnata si fonda; è infondata in quanto, come già deciso in precedente occasione (Cass. S.U., 16 gennaio 2014 n. 775, in materia di giudizi disciplinari) la circostanza che il Consiglio Nazionale Forense, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli, stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo (nell'ipotesi allora in esame per incompatibilità, ai sensi della legge 25 novembre 2003, n. 339) non costituisce violazione dell'art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento offrono sufficienti garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi. La questione prospettata difetta altresì di rilevanza e decisività in quanto la duplicità di ruoli nell'organo amministrativo- giudiziario non ha inciso sulla decisione finale; pienamente legittimo comunque, in ambito più generale, è il prevedere che un organismo a rilevanza pubblica quale il Consiglio Nazionale Forense - e quindi deputato a emanare provvedimenti organizzativi e di indirizzo per i propri iscritti - abbia, a limitati fini, anche il potere di decidere su impugnazioni di provvedimenti degli Ordini locali che formalmente si fondino su proprie disposizioni di carattere generale. Gli ulteriori profili di ritenuta contrarietà delle norme surrichiamate al principio del diritto di difesa e di parità delle parti nell'ambito del procedimento di che trattasi sono immotivati - se non con un implicito rinvio alla omnicomprensività della suesposta censura di lesione al diritto al giusto processo - (cfr Cass. 19403, 19404 e 19405 del 2017). Peraltro, l'emanazione di una circolare da parte del CNF non può certo intendersi come "interesse diretto" ai sensi dell'art. 51, n. 1, citato, atteso che la natura amministrativa della circolare evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non "diretto" del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale. Si rileva, al riguardo che le Sezioni Unite hanno chiarito che «In realtà l'inosservanza da parte del Giudice dell'obbligo di astensione, nelle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c. determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il Giudice abbia un "interesse proprio e diretto" nella causa, tale da porlo nella veste di parte del processo in violazione del criterio nemo iudex in causa sua» (Cass. Sez., Un., n. 16615 del 2005; Cfr anche Cass. sez. SU n. 07536/17 Cass. S.U. 21114/17)".
Per capire come mai sia giunto il momento di implemetare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni reintroducendo la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato si legga la sentenza della Cassazione, sez. 5, n. 28684/2018. Tale sentenza chiarisce quando l'Agenzia delle entrate possa farsi assistere da avvocati del libero Foro ma, ai punti da 6 a 14, dà conto delle attuali gravi difficoltà che le pubbliche amministrazioni incontrano per poter ricorrere agli avvocati del libero Foro sia nei gradi di merito che nel giudizio in Cassazione: ne risulta l'opportunità politica della reintroduzione della compatibilità suddetta.
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