La Corte costituzionale, con sentenza 133 del 1984, escluse l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 l. 576/80 nella parte in cui prevedeva l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense per gli avvocati che fossero contemporaneamente iscritti ad altro sistema previdenziale. 
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 133/1984...
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La seconda sezione della Cassazione ha deciso, con sentenza 21495 del 12/10/2008, che "Qualora l'attività professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto negli appositi albi, e a maggior ragione da uno che non è munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, il rapporto intercorso tra professionista e cliente deve ritenersi affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., sicchè questi non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa". PUOI LEGGERE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SUL n. 1/2008 di "RASSEGNA FORENSE".

Leggi di seguito (tratta dal sito della Corte di giustizia) la sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 16/10/2007, nel caso Palacios de la Villa (procedimento C‑411/05) in tema di <<Direttiva 2000/78/CE − Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro − Portata − Contratto collettivo che prevede la cessazione ex lege del rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto l’età di 65 anni e abbia diritto ad una pensione di vecchiaia − Discriminazione in base all’età − Giustificazione>>.
Il credito contributivo dell'avvocato verso Cassa forense si prescrive in 10 anni quando è fatta alla Cassa una dichiarazione che non corrisponda al vero. L'esclusione della prescrizione decennale riguarda solo la diversa ipotesi in cui sia omessa la dichiarazione. L'ha chiarito la sentenza della Cassazione 26411/2013, depositata il 26/11/2013.