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Incompatibilità con la professione di avvocato: cosa "c'era sotto" e perchè oggi devono cadere

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(da www.servizi-legali.it )

HO TROVATO SU INTERNET LE RIFLESSIONI CHE DI SEGUITO TRASCRIVO SULL'INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO. APPAIONO ATTUALISSIME, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE DELL'INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE D'AVVOCATO.

CONCLUSIONI - Il sistema delle “incompatibilità”, così come si è cercato di ricostruirlo in generale, impone indubbiamente un sacrificio del diritto del dipendente a svolgere liberamente attività che rientrano comunemente tra quelle consentite al cittadino, che è libero di utilizzare a fini lucrativi le proprie capacità lavorative ovvero di gestire come meglio crede a fini non economici le proprie energie e il proprio tempo libero.
Con riferimento alla disciplina positiva, nel pubblico impiego tale limitazione risulta assai più radicale di quanto non appaia nel settore privato, senza che in realtà si individui una precisa giustificazione di tale accentuazione.
Le incompatibilità nel pubblico impiego sono comparse nell’ordinamento in base a ragioni di ordine più sociale che giuridico all’inizio del secolo XX e abbiamo visto come la svolta di tipo pubblicistico impressa all’ordinamento le abbia giustificate e conservate nella prospettiva di uno speciale contenuto etico (ancor prima che giuridico) del rapporto tra Stato e dipendente pubblico, in cui il contenuto economico ricopriva un ruolo non determinante nella qualificazione della relazione. Inoltre, l’evoluzione in senso autoritario dello Stato e soprattutto la sua identificazione con l’esecutivo hanno portato a definire come tratto tipico del rapporto di lavoro pubblico un obbligo di esclusiva, che lo distingueva notevolmente da quello del lavoro privato.
Una volta instauratosi l’Ordinamento democratico, è venuta sostanzialmente meno l’identificazione dello Stato con l’esecutivo e si è avuta maggiore percezione dell’autonomia dell’amministrazione dall’influenza di quest’ultimo, ponendosi il problema di recuperare una dimensione economica del rapporto di lavoro pubblico e di ricondurlo nell’alveo del diritto comune.
In tal modo si è creata una certa confusione tra esigenze pubbliche di varia natura e regolazione del rapporto di lavoro, per cui in nome dell’interesse pubblico, indubbiamente sotteso all’azione delle singole amministrazioni, si sono giustificati aspetti peculiari del rapporto di lavoro pubblico.
Abbiamo cercato di evidenziare come un simile sistema presenti delle contraddizioni che non sono riconducibili a ragioni di effettivo interesse generale. In particolare pare che sia del tutto evidente che le ragioni di controllo e contenimento della spesa pubblica non sono tali da giustificare sempre e comunque le restrizioni delle libertà individuali.
Ugualmente non pare ragionevole giustificare l’istituto facendo riferimento a esigenze di lotta al lavoro nero e/o all’evasione fiscale/contributiva, in quanto simili ragioni hanno valenza generale (ferma restando la possibilità di contestare o meno la validità di simili prospettive) e potrebbero al massimo determinare l’estensione al lavoro privato delle medesime restrizioni presenti nel lavoro pubblico. Senza contare che si ha l’impressione che, almeno con riferimento al tema in questione, ci si trovi in fatto a dover riscontrare che proprio le restrizioni e i divieti spingono i pubblici dipendenti, che ne abbiano la possibilità (per competenze e buona volontà), a optare per lo svolgimento di attività in nero. Infatti, a fronte di un’organizzazione del lavoro caratterizzata da orari mediamente contenuti, non sono pochi coloro che ritengono di utilizzare il proprio tempo libero in attività remunerative che, se anche avessero l’intenzione di regolarizzare, dovrebbero comunque tenere nascoste a fronte dei divieti di cui stiamo parlando. Credo che ci troviamo, sotto questo profilo, davanti ad un caso tipico di eterogenesi dei fini: l’intento di combattere situazioni irregolari (fondamentalmente sul piano fiscale) in realtà le incoraggia.
Con riferimento alla pretesa necessità di favorire la piena occupazione (evitando che un solo individuo possa occupare più di uno spazio lavorativo) si deve riconoscere che se il legislatore ritenesse che una simile misura normativa (il divieto di svolgere una doppia attività) rispondesse davvero all’interesse generale non esisterebbe alcun ragione per cui essa debba essere limitata al solo lavoro pubblico.
Anche l’esigenza di assicurare al solo datore pubblico la piena disponibilità delle energie morali e fisiche dei propri dipendenti non può assolutamente giustificarsi, se non in base ad una sistematica che preveda una specialissima soggezione del lavoratore, esorbitante rispetto a quanto comunemente dovuto.
Conseguentemente la previsione di simili “privilegi” del datore pubblico potrebbero, quanto meno sul piano della illogicità e incoerenza, apparire censurabili rispetto al sistema privatizzato, e, solo in quanto tali, tacciabili di illegittimità.
Ma non basta: in un sistema democratico e liberale quale è il nostro, il sacrificio di parte delle libertà individuali (e massimamente di quelle che possono permettere al singolo di soddisfare i propri bisogni e di promuovere la propria posizione socio-economica) deve essere giustificato in base a solide basi di portata generale e non solo in relazione alla eventuale diversità di trattamento normativo tra lavoratore pubblico e lavoratore privato. Ciò che vogliamo dire è che anche in un sistema in cui il rapporto tra datore pubblico e dipendente sia caratterizzato da una speciale supremazia del primo rispetto al secondo, il sacrificio delle libertà in parola potrebbe essere giustificato sul piano dei principi generali dell’Ordinamento, solo a fronte della effettiva necessità di tutelare un preciso e rilevante interesse pubblico.
Ecco allora che in primo luogo appare possibile dubitare della legittimità di una disciplina generalizzata (cioè rivolta indistintamente a tutto il personale pubblico), che preveda l’indiscriminato e ordinario divieto di svolgere attività extralavorative se retribuite, mentre altrettanto generalmente, prevede la assoluta libertà di svolgere attività che non implichino la corresponsione di alcun compenso.
Se il solo vero bene meritevole di tutela è costituito dall’imparziale esercizio della prestazione lavorativa occorrerà ribaltare la prospettiva: qualora sia in pericolo tale bene collettivo (di un’azione amministrativa imparziale) sarà lecito, nell’operazione di contemperamento di interessi costituzionali, che il legislatore imponga dei divieti che sacrifichino diritti del lavoratore indipendentemente dal fatto che gli interessi di quest’ultimo siano di natura economica o meno.
Il bene da tutelare è il buon andamento dell’azione amministrativa che deve essere protetto da ogni minaccia di “parzialità” nel suo concreto svolgimento. In un contesto in cui il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni è da considerarsi un rapporto di diritto comune, tale protezione non inerisce – ordinariamente – le prestazioni dei dipendenti: a tutela del loro corretto adempimento vi sono infatti le normali regole sul contratto e il potere disciplinare.
Abbiamo visto essere questo il senso della previsione che impone al pubblico dipendente di operare ad esclusivo servizio della Nazione.
In altre parole ogni volta che un dipendente per ragioni personali della più svariata natura (l’interesse personale, ma anche la negligenza o la superficialità) non adempie alla propria prestazione, tale inadempimento determina un’inefficienza del servizio per la quale egli sarà sottoposto al potere disciplinare dal datore di lavoro, senza nessuna necessità di ricorrere ad altre ed ulteriori forme sanzionatorie. Qualora, tuttavia, si voglia tutelare maggiormente il datore pubblico a garanzia della efficienza e correttezza del servizio, si potrà prevedere in capo al dipendente qualche divieto di svolgere attività extralavorative solo e soltanto qualora queste possano condizionare negativamente il risultato dell’azione amministrativa.
L’importanza di tale valore e il suo rilievo collettivo potrebbero anche giustificare misure restrittive a prevenzione della situazione di pericolo (mentre per il datore privato la tutela scatta solo in presenza di effettive situazioni di concorrenza).
E’ evidente come sia eccessiva (e quindi illogica) la previsione di divieti generalizzati e assoluti, dal momento che in capo alla gran massa degli impiegati pubblici non è riconoscibile la possibilità di condizionare direttamente l’azione dell’ente dal quale dipendono (condizionare cioè l’azione dell’ente fino a trasgredire i principi del buon andamento – primo fra tutti quello dell’imparzialità - dell’azione amministrativa).
Pertanto, volendo mantenere la previsione di norme generali sull’incompatibilità nel pubblico impiego, occorrere riconoscere che l’azione amministrativa può essere “parziale” a causa di ingerenze di varia natura riconducibili alla sfera degli interessi religiosi, politici, sindacali, ideologici ed (anche ma non solo) economici, che possono condizionare il lavoratore nello svolgimento della propria attività in qualità di pubblico dipendente. Tali “moventi” del lavoratore non potranno tuttavia sempre e comunque condizionare l’azione amministrativa nel senso dell’effettiva negazione della sua imparzialità, soprattutto per l’ovvia ragione che non tutti i pubblici dipendenti possono condizionare l’azione dell’amministrazione. Ciò potrà avvenire soltanto in casi particolari e specifici, che le singole amministrazioni potrebbero individuare, sia in termini generali ed astratti sia in termini di effettivo pericolo/danno del bene tutelato, a fronte dell’individuazione di limiti normativi chiari in relazione al fine perseguito.
In tale prospettiva, qualora la norma facesse chiaro riferimento all’individuazione del bene tutelato e qualora, secondo le normali regole procedurali, la autorità giudiziaria fosse investita della piena conoscenza sostanziale delle fattispecie, un sistema in cui le singole amministrazioni analizzino e disciplinino concretamente le situazioni riscontrabili al loro interno risulterebbe decisamente ben congegnato.
E’ evidente che simili pericoli apparirebbero ben rari a fronte di profili professionali di medio/basso livello, caratterizzati per l’assenza di spessore decisionale autonomo o per l’assenza di efficacia esterna del comportamento, e, soprattutto, tali da non contribuire mai alla determinazione e all’attuazione delle scelte o alla formazione della volontà dei soggetti pubblici.
La categoria maggiormente assimilabile alla situazione che stiamo cercando di delineare pare essere quella che il diritto civile conosce come conflitto di interessi (tra il lavoratore e il datore). E’ chiaro che la declinazione del tema con riferimento alla gestione dell’amministrazione pubblica (e agli imprescindibili legami tra questa, gli interessi politici e quelli economici) pone problemi di stringente attualità nel panorama italiano, ma è altrettanto chiaro che, nell’approfondimento del tema delle incompatibilità nel lavoro pubblico, risulta essere il nodo che dovrà essere necessariamente affrontato e sciolto, per superare le contraddizioni e i limiti dell’istituto. E’ evidente che una simile previsione di incompatibilità generalizzata non potrebbe assolutamente essere limitata al solo svolgimento di attività remunerate, in quanto un condizionamento delle scelte dell’amministrazione potrebbe essere determinato da interessi di qualsiasi natura. Ecco allora che al posto del pesante aggravio in senso burocratico di un sistema quale quello disegnato dal legislatore italiano (predeterminazione dei criteri, domanda del dipendente, autorizzazione datoriale), in una prospettiva de iure condendo (o meglio perficiendo) sarebbe preferibile un sistema in cui venga imposto al dipendente, in base alla posizione che occupa nell’ente, un dovere di informazione relativo alle attività e agli interessi della sua vita privata che possono potenzialmente determinare il conflitto in parola affinchè, alla luce delle dichiarazioni formulate, l’amministrazione possa eventualmente segnalare l’insuperabile ostacolo allo svolgimento (corretto) delle mansioni ovvero provvedere a mutare le modalità di utilizzazione del dipendente. Per parte sua l’amministrazione potrebbe individuare, a titolo esemplificativo (come avviene per l’identificazione delle infrazioni disciplinari), una casistica relativa a specifiche situazioni di incompatibilità.

 

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Art. 18 della riforma forense alla luce di TAR Campania 1283/2013 su giudicato e ius superveniens

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(da www.servizi-legali.it )

Il TAR Campania, Sez. Napoli, con sentenza 1283 depositata il 7 marzo 2013, ha approfondito il tema del rapporto tra ius superveniens e azione amministrativa conseguente al giudicato.

LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DALLA SENTENZA TAR CAMPANIA, NAPOLI, 1283/2013 ...

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"... consolidato indirizzo interpretativo per cui «nelle situazioni giuridiche di durata il tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato resta soggetto alla disciplina delle eventuali leggi sopravvenienti, qualunque sia il contenuto qualificatorio del giudicato medesimo» (cfr. C.d.S., ad. plen., 22 luglio 1999, n. 19), in quanto il vincolo del giudicato «non copre …. gli effetti giuridici successivi al tempo del processo (e nemmeno i fatti futuri), che tornano ad essere disciplinati dalle fonti normative astratte, ancorché la norma costitutiva delle situazioni giuridiche accertate abbia struttura diacronica» (cfr. C.d.S., ad. plen., 10 dicembre 1998, n. 9).

Come è stato, infatti, da tempo chiarito (cfr. C.d.S., ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2): «Il giudicato, in forza del principio costituzionale dell'indipendenza dei giudici, è intangibile dalla legge sopravvenuta retroattiva, che entra in conflitto con il contenuto tipico dell'accertamento. Per il resto, il rapporto tra giudicato e jus superveniens va impostato secondo il contenuto tipico del giudicato e secondo la temporalità delle situazioni giuridiche oggetto di accertamento: situazioni giuridiche istantanee o durevoli. Situazioni giuridiche istantanee sono quelle che conseguono il loro scopo quando si estinguono; situazioni giuridiche durevoli sono quelle che conseguono il loro scopo in quanto durano nel tempo. Il giudicato consta di un contenuto dichiarativo - della situazione giuridica accertata, interesse legittimo nei giudizi di impugnazione di atti amministrativi - e di un contenuto precettivo - relativo alla regola della condotta futura delle parti funzionale alla realizzazione dell'interesse protetto dalla situazione sostanziale accertata. Sotto il profilo dichiarativo, atteso che giurisdizione è attuazione della volontà di legge nel caso concreto, l'accertamento giurisdizionale si ricollega ad una situazione di fatto e ad una norma giuridica del passato: copre il tratto delle relazioni giuridiche tra le parti che si è svolto nel passato, non gli effetti giuridici successivi al tempo del processo, né i fatti futuri che tornano ad essere disciplinati dalle fonti normative astratte. Sotto il profilo precettivo, la fissazione della normativa giudiziale non elide l'attitudine dei fatti posti a fondamento della domanda ad essere costituiti in fattispecie di nuovi effetti giuridici. La legge sopravvenuta al giudicato irretroattiva, pertanto, da un lato è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee; dall'altro incide sulle situazioni giuridiche durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica».

Questi principi assumono viepiù rilievo nel caso in esame, dove, come fondatamente osservato dal Comune resistente, non si verte neppure di una sentenza passata in cosa giudicata (essendo ancora pendente il giudizio di appello) e la posizione giuridica del ricorrente è puramente strumentale, vantando egli un interesse pretensivo all'espletamento della procedura di concorso ed alla corretta valutazione della propria domanda in quella sede.

L'amministrazione comunale, pertanto, non poteva sottrarsi all'osservanza della legge sopravvenuta costituita dall'art. 6 (“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”) del d.l. n. 78/2010 cit., il cui settimo comma prevede che «a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale», rientrando gli enti locali nel novero delle pubbliche amministrazioni così identificate
."

 

Precari scuola (docenti e personale ATA): sentenza Corte costituzionale 187 del 2016

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E' del 19 aprile 2016 la sentenza Dansk Industri della Grande sezione della Corte di giustizia (C-441/14) che impone di non limitare i risarcimenti, da parte dei datori di lavoro, alle categorie discriminate (neppure in considerazione dell'affidamento del datore di lavoro nella cogenza della legge nazionale vigente e neppure in considerazione del diritto dei discriminati ad esser risarciti dallo Stato per inadeguata attuazione del diritto dell'Unione europea). A mio avviso, La Corte costituzionale, nel decidere sulla questione dei precari della scuola, avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione i principi sanciti da questa recentissima sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia. Quest'ultima avrebbe dovuto pesare, nel giudizio della Corte costituzionale, ben più che l'archiviazione della procedura di infrazione "argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta".

Clicca su LEGGI TUTTO per leggere la sentenza 187/2016 della Corte costituzionale, depositata il 21 luglio 2016 (neretto e sottolineature sono le mie).

 

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IMPORTANTISSIMO: compatibile l'avvocato concessionario di distributori di benzina dati in gestione

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(da www.servizi-legali.it )

La Cassa Forense è tenuta ad iscrivere l’avvocato -mero concessionario di impianti di distribuzione di carburante- che affida a terzi la gestione della attività. Ciò perchè il suddetto avvocato non versa in posizione di incompatibilità.
L'ha chiarito la Sezione Lavoro della Cassazione, respingendo il ricorso della Cassa Forense, con sentenza del 16 ottobre 2013 n. 23536.

Si tratta di una sentenza importantissima perchè riconosce la rilevanza della previsione di incompatibilità forensi talora per qualifiche rivestite e talaltra per attività concretamente esercitate. In ciò conferma Cass. SS.UU. 23239/2005, per la quale: "Il primo comma dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (conv. con mod. in l. 22 gennaio 1934 n. 36) distingue espressamente casi di incompatibilità con la professione di avvocato collegati all'esercizio di attività (commercio in nome proprio o in nome altrui, professione di notaio) da altri collegati invece all'assunzione di una determinata qualità, tra cui quella di mediatore."

Evidenzio che, nel riconoscere la portata di tali diverse ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, la sentenza 23536/2013 della Cassazione trova conferma nella lettera dell'art. 18 della legge di riforma forense, n. 247/12.

SI AVALLA COSI', DOVEROSAMENTE, UNA INTERPRETAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA' FORENSI COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA NEL SENSO DELLA MASSIMA APERTURA AL MERCATO DEI SERVIZI PROFESSIONALI D'AVVOCATO E DEL SUPERAMENTO DI INCOMPATIBILITA' LIBERTICIDE CHE SI FONDANO SU PRESUNZIONI ODIOSE DI INDIMOSTRATI CONFLITTI DI INTERESSI E NON SUPERANO IL VAGLIO DI PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE (VAGLIO RICHIESTO DAL PRINCIPIO DI CONCORRENZA, ORMAI ACCOLTO NELLA CARTA COSTITUZIONALE). Ciò non esclude,peraltro, il permanere d'una doverosa attività di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in relazione al dovere deontologico di mantenere la necessaria indipendenza evitare conflitti di interessi. Può infatti confermarsi quanto già affermavano le SSUU nella sentenza 23239/2005 in ordine alla autonomia delle sfere d'applicazione del codice deontologico e delle previsioni legislative di incompatibilità (scrivevano le SSUU nella sentenza 23239/2005: "L'art. 10 del codice deontologico forense - che riguarda il dovere di indipendenza e che prevede che l'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione - non rileva in questo giudizio, il quale non ha natura disciplinare, avendo invece per oggetto la cancellazione dall'albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 37 n. 1 del r.d.l. citato, per la ricorrenza di una delle cause di incompatibilità elencate dal precedente art. 3. Nè il citato art. 10 può essere utile ai fini interpretativi di tale ultima disposizione, atteso che esso non esclude la sussistenza della causa d'incompatibilità specificamente prevista dalla legge professionale forense in relazione al possesso della qualità di mediatore, ma ha una sua autonoma sfera di applicazione, riguardante lo svolgimento di fatto di attività di mediazione da parte di avvocati (a prescindere dall'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione)."

Scrive ad ottobre 2013 la Cassazione, nella sentenza 23536/2013:
"L’invocata incompatibilità dell’esercizio della professione forense di cui all’art. 3 del R.D.L. 1578/1933 -che preclude, ex art. 2, comma 3, della legge 319/75, ancorché non accertata e perseguita dal Consiglio dell’Ordine competente, sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense del periodo di tempo in cui l’attività incompatibile sia stata svolta- è quella con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui.
Nella specie è pacifico che l’avvocato S. , mero titolare di una concessione per impianti di distribuzione di carburante, abbia affidato a terzi la gestione degli impianti in questione. La espressa previsione dell’esercizio del commercio da parte del professionista in nome proprio o altrui e la previsione, nello stesso articolo 3 Rdl 1578/33 citato, di ipotesi connesse all’assunzione di una determinata qualifica, a prescindere dall’effettivo svolgimento della relativa attività, induce a ritenere che la mera titolarità della concessione per impianti di carburanti non sia ostativa all’esercizio della professione forense, così come motivatamente e condivisibilmente ritenuto dal giudice del gravame.
E più oltre ribadisce: "Non colgono, poi, nel segno le considerazioni che valorizzano il riferimento della norma anche alla mera qualifica, quale quella del mediatore, presa in esame da Cass. s. u. 23239/2005, proprio per le considerazioni correttamente svolte dalla Corte del merito sulla puntuale previsione di ipotesi di incompatibilità, riferite alcune al tipo di attività svolta ed altre alla assunzione di una determinata qualità indipendentemente dall'esercizio di attività alla stessa riconnessa...”.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 23536 / 2013 E LA SENTENZA  23239 /2005 DELLA CASSAZIONE ...

 

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Delegificazione in mancanza di principi e criteri direttivi: delega al riordino è "minimale"

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Il Consiglio di Stato, con sentenza 470/2016, depositata il 5/2/2016, ha ribadito che in tema di delegificazione ai sensi dell'art. 17, co 2, l. 400/1988, le disposizioi regolamentari devono trovare "copertura" nei criteri fissari alla potestà regolamentare dalla legge di delegificazione. Ricorda pure come si tratti di "<<criteri>> da qualificare, con una più appropriata terminologia, come <<norme generali regolatrici>> ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 400 del 1988, le quali, secondo la giurisprudenza costtituzionale, assolvono ad una funzione delimitativa stringente della potestà regolamentare governativa nelle materie delegificate. Vedi sent. Corte cost. n. 303/2005".

Dunque, a maggior ragione, le Delibere del Comitato dei delegati di Cassaforense alle quali la legge abbia affidato il potere di ...

SI CONSIDERI POI LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 303/2005 (PURE CITATA DA LLA SENTENZA 470/2016 DEL CONSIGLIO DI STATO). Vi si legge ai punti 2 e 3 del "considerato in diritto":

"2. – La prima questione, concernente l'art. 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996, non è fondata.
La Commissione tributaria rimettente basa i propri dubbi di illegittimità costituzionale sull'erronea premessa interpretativa che la denunciata norma di delegificazione, prevedendo il «riordino» degli aspetti fiscali della materia, consentirebbe al regolamento governativo anche l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sulle scommesse relative alle corse dei cavalli, così violando l'art. 23 Cost.
Occorre al riguardo preliminarmente rilevare che questa Corte, a proposito dell'ipotesi analoga (sotto tale aspetto) di delega legislativa volta al «riordino» di una materia, ha più volte affermato che, «in mancanza di princípi e criteri direttivi che giustifichino la riforma» della normativa preesistente, la delega «deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo» (v. la sentenza n. 354 del 1998, richiamata dalle sentenze n. 66 del 2005 e n. 239 del 2003).
Nella specie, la norma censurata si limita a consentire all'autorità governativa di provvedere – con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – «al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei proventi», secondo i princípi elencati nella stessa disposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, tale norma, non prevedendo alcuna specifica direttiva in ordine ai soggetti passivi di imposta, lascia immutata la disciplina legislativa concernente gli elementi strutturali del suddetto tributo e, quindi, impone al regolamento di delegificazione di mantenere gli stessi soggetti passivi indicati dalla legislazione preesistente. Resta di conseguenza esclusa la denunciata violazione del principio della riserva relativa di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte, sancito dall'art. 23 Cost., e degli altri evocati parametri costituzionali. Il giudice a quo aveva dunque l'obbligo di individuare i soggetti passivi dell'imposta in base alle leggi vigenti in materia.

3. – La seconda questione sollevata dalla stessa Commissione tributaria, concernente l'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, è inammissibile.

La censura del rimettente si articola in diversi assunti, tra loro strettamente connessi, nessuno dei quali è motivato. Il giudice a quo omette, infatti, sia di esplicitare le ragioni per le quali ritiene di porsi in contrasto con l'unanime opinione dottrinale secondo cui (data anche l'evidente differenza semantica tra i termini “norma” e “principio”) le «norme generali regolatrici della materia» hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più stringente rispetto ai «princípi e criteri direttivi»; sia di precisare le “norme generali regolatrici della materia” delegificata affette dal dedotto vizio di genericità e delle quali dovrebbe fare applicazione nel giudizio principale. Tali carenze rendono la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza."


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Quando ci si trova nella posizione di tutore si è costretti a darsi un contegno moralissimo ad ogni proposito; e si avrebbe il dovere di conformarvisi (O. Wilde)