Avvocati Part Time

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Presidente Antitrust a Camera Deputati il 12/1/2015 su "Dichiarazione dei diritti in internet"

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COMUNICATO STAMPA DELL'ANTITRUST

"DIRITTI IN INTERNET, PROPOSTA DI PITRUZZELLA
ALLA CAMERA: GARANTIRE COMMERCIO ELETTRONICO

Lo svolgimento delle attività economiche in Internet deve essere improntato al pieno rispetto del principio di libera concorrenza”. Al termine dell’audizione a cui ha partecipato alla Camera dei Deputati, il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella ha annunciato la proposta di inserire una nuova norma nel testo definitivo della “Dichiarazione dei diritti in Internet”, ora all’esame della Commissione istituita dalla presidente Laura Boldrini e coordinata da Stefano Rodotà, in modo da tutelare il mercato e in particolare i consumatori che utilizzano il commercio elettronico.

“Ogni persona che accede alla rete Internet – dice l’emendamento dell’Antitrust – ha diritto di orientare il proprio comportamento economico al riparo da influenze indebite. Gli operatori economici che utilizzano la rete Internet per lo svolgimento della propria attività d’impresa devono osservare i principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale”. E infine, “le comunicazioni commerciali diffuse attraverso la rete Internet devono essere trasparenti, complete e veritiere. I contratti con i consumatori conclusi attraverso la rete Internet devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile”.

Nel corso del suo intervento, il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sostenuto “l’elaborazione di un nuovo catalogo dei diritti, legato direttamente alla rete e alla realtà digitale”, per integrare un sistema di garanzie che riprende tecniche collaudate di costituzionalismo. E ha aggiunto: “Il grande interrogativo posto dai fatti drammatici di questi giorni – che evidenziano la minaccia alle società europee da parte di un terrorismo fondamentalista che sfrutta Internet come canale di proselitismo, di incitamento all’odio e di facilitazione di atti di violenza – è se una simile disciplina sia sufficiente e adeguata di fronte alla gravità delle minacce”.

Per quanto riguarda più specificamente il rapporto fra Internet e il mercato, Pitruzzella ha sottolineato la necessità di sviluppare la rete a banda larga e ultra-larga, per promuoverne l’uso da parte dei cittadini in modo da alimentare la ripresa economica del Paese. In funzione di un tale obiettivo, a suo parere, è necessario accrescere la fiducia dei consumatori nelle transazioni on line e nei mezzi di pagamento elettronici: in questa direzione, come ha ricordato il presidente dell’Antitrust, si sono orientati i più recenti interventi dell’Autorità per favorire una maggiore trasparenza dell’informazione su prodotti e servizi, garantire la chiarezza delle condizioni e aumentare il contrasto alla contraffazione.

Roma, 12 gennaio 2015

audizione".

Condivisibile, a mio avviso, è la proposta finale formulata dal Presidente dell'Antitrust per cui occorre pervenire al riconoscimento espresso anche dei diritti fondamentali connessi allo svolgimento di attività economiche in Internet secondo la seguente formulazione: “Lo svolgimento delle attività economiche in Internet deve essere improntato al pieno rispetto del principio di libera concorrenza. Ogni persona che accede alla rete Internet ha diritto di orientare il proprio comportamento economico al riparo da influenze indebite. Gli operatori economici che utilizzano la rete Internet per lo svolgimento della propria attività d’impresa devono osservare i principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale. Le comunicazioni commerciali diffuse attraverso la rete Internet devono essere trasparenti, complete, e veritiere. I contratti con i consumatori conclusi attraverso la rete Internet devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile.

LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DELL'AUDIZIONE DEL 12/1/15 DEL PRESIDENTE DELL'ANTITRUST PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI, IN TEMA DI "DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET ...

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Riflettere sulle incompatibilità con la professione forense

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L'art. 18, lettera d, della legge n. 247/2012 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile con qualunque attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.

Dunque, mentre a causa della sopra citata disposizione di legge e della legge 339/2003 non può più fare l'avvocato chi sia usciere di un ministero e come tale lavori a part time verticale al 30% (e in concreto sia impegnato un solo giorno  settimana come impiegato pubblico), può invece fare l'avvocato chi rivesta tutta una serie di posizioni di assoluto vertice in enti e consorzi pubblici e in società a capitale interamente pubblico (art. 18, lettera c, ultimo periodo, della legge 247/2012). Esempio di schifosa discriminazione all'italiana !

UN ESEMPIO DI ANALOGA DISCRIMINAZIONE ? MI VENGONO IN MENTE GLI AVVOCATI EBREI E LE LEGGI RAZZIALI FASCISTE !

Almeno le leggi razziali fasciste lasciavano la possibilità agli avvocati ebrei di continuare a difendere gli ebrei. La l. 339/2003, invece, ha travolto del tutto il diritto quesito dei dipendenti pubblici che, appunto per poter fare anche l'avvocato (come aveva consentito la legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 56, 56-bis e 57) avevano trasformato anni addietro il loro rapporto di lavoro pubblico in un rapporto a part time particolarmente ridotto: la l. 339/2003 (confermata dalla l. 247/2012) ha imposto la cancellazione dagli albi di questi avvocati.  Si torni in Corte costituzionale o il legislatore ci ripensi !

Per capire come mai sia giunto il momento di implemetare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni reintroducendo la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato si legga la sentenza della Cassazione, sez. 5, n. 28684/2018. Tale sentenza chiarisce quando l'Agenzia delle entrate possa farsi assistere da avvocati del libero Foro ma, ai punti da 6 a 14, dà conto delle attuali gravi difficoltà che le pubbliche amministrazioni incontrano per poter ricorrere agli avvocati del libero Foro sia nei gradi di merito che nel giudizio in Cassazione: ne risulta l'opportunità politica della reintroduzione della compatibilità suddetta.

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Bloccare UBER è come dire che solo gli avvocati possono fare consulenza legale: una stupidaggine

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NEL CONTESTARE INNANZI AL GIUDICE LA CORRETTEZZA DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 25/5/2015, UBER (EVITANDO DI ENFATIZZARE CHE L'APPLICAZIONE "UBER POP" E' SOLO UNA "ESPRESSIONE DELLA NUOVA CONCEZIONE DI UTILIZZAZIONE DELL'AUTOVETTURA IN MANIERA CONDIVISA"), VINCERA' A MANI BASSE CONTRO LA CORPORAZIONE DEI TASSISTI.

IN PARTICOLARE UBER VINCERA' SE SOSTERRA' INNANNZI AL GIUDICE LA OBBLIGATORIA DISAPPLICAZIONE DELLART. 82 DEL CODICE DELLA STRADA, RECESSIVO A FRONTE DELLA REGOLAZIONE U.E. (LA QUALE, OLTRE ALLA "CONDIVISIONE DEL TRASPORTO SU STRADA", PERMETTE -E PER FORTUNA- NON SOLO L'AUTOSTOP A PAGAMENTO, IL CAR SHARING E IL RIDE SHARING, MA ANCHE LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO COME QUELLI LA CUI REALIZZAZIONE PRATICA E' RESA POSSIBILE SOLO TRAMITE APPLICAZIONI COME "UBER POP").

Le lezioni che, alla fine, si trarranno dal caso UBER saranno due:

1) che una app fatta bene può indirettamente tutelare l'interesse pubblico molto meglio di quanto lo facciano quei soggetti controllori (pubblici o emanazioni di corporazioni di privati professionisti) che in fatto omettono di svolgere a fondo i difficili controlli per la realizzazione effettiva dei quali sono stati creati (si veda il recente caso della condanna al risarcimento di 200 mila euro, da parte del Tribunale di Roma, comminata nei confronti del Comune e della CCIAA di Roma che, ponendo in essere "una grave omissione in ordine alla tenuta dell'albo", non avevano cancellato dall'albo un tassista, poi condannato per omicidio, che già in passato s'era reso responsabile di violenze ed era pregiudicato e dunque doveva già da tempo esser stato cancellato dall'albo);

2) che ormai le scelte di apertura o di chiusura dei mercati dei servizi devono esser fatte dai regolatori pubblici partendo dalla definizione di "mercato rilevante" elaborata dal diritto dell'Unione europea (ad esempio, devono essere riconosciuti legittimi, nel campo dei trasporti, sia il servizio di taxi tradizionale sia il servizio erogato da "UBER POP" e, nel campo dei servizi legali, sia il servizio di rappresentanza e difesa in giudizio riservato agli avvocati, sia il servizio di consulenza legale aperto a tutti. In altri termini, per rimanere nell'esempio, data la diversità dei mercati rilevanti, si potrà dire che i taxi stanno al servizio professionale legale di rappresentanza e difesa in giudizio come "UBER POP" sta alla consulenza legale).

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3 giugno 2015: la Camera approva la nuova azione di classe. La parola passa al Senato (DDL n. 1950)

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Leggi di seguito il testo della riforma dell'azione di classe che la Camera ha approvato, quasi all'unanimità, il 3 giugno 2015 e trasmesso al Senato ove è designato come DISEGNO DI LEGGE N. 1950 ....

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Corte costituzionale su costi minimi autotrasporto: valgono i princIpi dettati da Corte di giustizia

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Il 13/5/2015 è stata depositata l’ordinanza n. 80/2015 della Corte costituzionale in tema di costi minimi dell'autotrasporto. Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dai tribunali di Lucca e di Trento in relazione all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008.
La Corte ordina la restituzione degli atti ai tribunali di Lucca e Trento “per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dello jus superveniens”, costituito dalla l. 190/2014 e dalla sentenza della Corte di giustizia in tema, del 4/9/2014.
Ricorda la Corte costituzionale che “i principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo”.
Conseguentemente valuta che "spetta ai rimettenti valutare l’incidenza della pronuncia della Corte di giustizia nonché delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al loro esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale”.

Secondo il costante orientamento della Corte, «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo» (ordinanza n. 268 del 2005; ordinanze n. 124 del 2012 e n. 179 del 2011).

LEGGI DI SEGUITO (cliccando su "Leggi Tutto") LA PARTE A MIO AVVISO PIU' INTERESSANTE DELL'ORDINANZA 80/2015 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...

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