Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Avvocati Part Time

Linee guida per indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte

E-mail Stampa PDF

Sulla Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2014 è stata pubblicata la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Linee guida per l’applicazione dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte”.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

 

Cancellazioni dall'albo forense e decadenze da sindaco vanno trattate allo stesso modo? Why not

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 12
ScarsoOttimo 

Il TAR Campania, con ordinanza depositata il 30/10/2014, ha rinviato in Corte costituzionale la legge Severino.  L'ordinanza del Tribunale amministrativo della Campania consente al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, di tornare a svolgere la sua attività di amministratore nelle more della decisione della Consulta.

Scrive il TAR Campania: "In disparte la possibilità per il legislatore di dare giuridica rilevanza a fini sanzionatori a fatti accaduti in un tempo anteriore rispetto all’entrata in vigore della legge che li qualifica, è certo che la sospensione di un amministratore da una carica per un fatto storicamente anteriore rispetto alla sua elezione, così come anteriore ne è il provvedimento giudiziario che a questo dà a tal fine rilevanza, costituisce, oggettivamente, applicazione retroattiva della norma.

Ebbene, ritiene il Collegio che l’applicazione retroattiva di una norma sanzionatoria, anche di natura non penale ai sensi dell’art. 25, secondo comma della Costituzione, urta con la pienezza ed il regime rafforzato di diritti costituzionalmente garantiti, tutte le volte in cui la Carta rimette alla disciplina legislativa il regime ordinario di esercizio di quel diritto; pertanto, ove vi sia riserva di legge per la disciplina di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, assumono rango costituzionale anche i principi generali che disciplinano la fonte di produzione normativa primaria; di conseguenza, essendo il divieto di retroattività di cui all’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, uno dei principi su cui si fonda l’efficacia della legge nel tempo, la sua violazione è anche violazione del diritto che la Costituzione espressamente la chiama a disciplinare e proteggere.

In questo senso, l’art. 51 della Costituzione nell’affidare alla legge l’individuazione dei requisiti per l’accesso alle cariche pubbliche, quindi la disciplina positiva per l’esercizio del diritto di elettorato passivo, ciò consente nei limiti fisiologici entro i quali alla legge stessa è consentito operare, cioè non retroattivamente.

Si aggiunge che la forza di tale assunto s’intensifica, tenuto conto del primo dei citati postulati, ossia la natura sanzionatoria delle cause ostative di cui al d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 – tra cui figura la sospensione dalla carica applicata al ricorrente – attesa l’inderogabilità assoluta del principio di irretroattività nell’ambito di istituti e regimi in buona parte assimilabili alle sanzioni penali.

Ora, anche per l’assenza di una norma transitoria, non è possibile in via interpretativa al giudice del merito risolvere la questione della legittimità costituzionale del superamento del limite costituito dal divieto di retroattività della legge anche nell’ipotesi in cui la sospensione dalla carica sia prevista in caso di condanna non definitiva; il dubbio di compatibilità costituzionale concerne la sussistenza di un eccessivo sbilanciamento in favore della previsione normativa di tale misura cautelativa di salvaguardia della moralità dell’amministrazione pubblica rispetto all’ampio favor da riconoscersi alle facoltà di pieno esercizio del diritto soggettivo di elettorato passivo di cui all’art. 51, primo comma della Costituzione, da ritenersi inviolabile ai sensi dell’art. 2 della Carta, nonché posto a fondamento del funzionamento delle istituzioni democratiche repubblicane, secondo quanto previsto dall’art. 97, secondo comma, ed infine espressione del dovere di svolgimento di una funzione sociale che sia stata frutto di una libera scelta del cittadino, ai sensi dell’art. 4, secondo comma.

Conclusivamente, il Collegio ritiene necessario sottoporre alla Corte Costituzionale questione incidentale di legittimità costituzionale, rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, dell’art. 11, primo comma, lettera a) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, in relazione all’art.10, primo comma lettera c) del medesimo decreto legislativo perché la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto con gli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma e 97, secondo comma della Costituzione.

Ai sensi dell’art.23, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 il giudizio è sospeso fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità.

Ai sensi dell’art.23, quarto comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 la presente ordinanza sarà notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica."

 

Alla difesa degli avvocati-part-time cancellati dall'albo ex l. 339/03 basterà dimostrare l'irrilevanza del regime transitorio di 36 mesi (una chiara "confessione" da parte del legislatore, del fatto che i dipendenti pubblici a part time ridotto che facevano anche l'avvocato "non facevano male a nessuno").

Leggi di seguito, cliccando su "LEGGI TUTTO", il testo integrale della pronuncia del TAR Campania ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 

15/1/2014: Corte dei conti su spese delle amministrazioni per collaborazioni, consulenze ecc...

E-mail Stampa PDF

Interessante relazione della Corte dei conti, Sezione controllo Regione Emilia Romagna, su spese delle pubbliche amministrazioni per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche.

Dopo la ricostruzione del complesso e mutevole quadro normativo che regola la materia, la relazione si sofferma su:

"I vincoli sostanziali al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione;
La nuova disciplina degli incarichi professionali esterni affidati a dipendenti pubblici;
I vincoli finanziari al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione;
L’ulteriore evoluzione del quadro normativo. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti di alcuni enti ai sensi dell’art. 17, commi 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2009;
Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di incarichi di studio e di consulenza
".

Tra le irregolarità segnalate vi sono la carente motivazione in ordine all’insussistenza di professionalità interne e all’avvenuta comparazione tra i diversi aspiranti all’incarico. Pure è emersa la reiterazione degli incarichi attraverso un improprio ricorso alla proroga, nonché l’utilizzazione di contratti di collaborazione per dissimulare rapporti di lavoro dipendente. Viene segnalata, tra l’altro, l’esigenza di una revisione del quadro normativo, allo scopo di definire in modo univoco e preciso la differenza tra appalto di servizi e incarichi di consulenza, stante il persistere nel vigente quadro normativo di incertezze tra le due figure giuridiche, oggetto di difformi discipline procedurali e sostanziali.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

 

Avvocato specialista: il Consiglio di Stato approva la bozza di regolamento e dimentica la Corte UE

E-mail Stampa PDF

Sarebbe "il colmo" se non se ne parlasse nel Congresso Nazionale Forense di Venezia (9 - 11 ottobre 2014) !!!

 

LEGGI DI SEGUITO (CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO") LO SCHEMA DI REGOLAMENTO (“Regolamento recante disposizioni per il conferimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247") E IL PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 19/9/2014, N. 2971 ...

LE DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CHE HO SOTTOLINEATO MI PAIONO VIOLATIVE DEL DIRITTO ALLA CONCORRENZA PERCHE' DISEGNANO PER IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE UN RUOLO DA "ARBITRO" E CONTEMPORANEAMENTE "GIOCATORE".

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO INTERVERRA' ?

DOVREBBE APPARIRE EVIDENTE CHE L'ART. 9 DELLA L. 247/2012, NEL PREVEDERE CHE L'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI SPECIALISTA E LA SUA REVOCA SPETTA AL CNF, ESCLUDE IMPLICITAMENTE CHE IL CNF STESSO POSSA RIVESTIRE ALTRI RUOLI, NEMMENO QUELLI DI "FACILITATORE DELLA FORMAZIONE".

Domandiamoci: un tale regolamento potrebbe essere accusato di avallare pratiche commerciali scorrette del CNF nei confronti di "avvocati consumatori"?

La domanda nasce dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013 resa nella causa C-59/12. La risposta credo debba essere "perchè no?".

La Corte (Prima Sezione) ha infatti dichiarato:

"La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione personae un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia."

Questo il testo del comunicato stampa della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013. Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di giustizia clicca qui.

Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 126/13

Lussemburgo, 3 ottobre 2013

Sentenza nella causa C-59/12

BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e V

Il divieto di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori si applica anche alle casse malattia del regime legale

Né la loro missione di interesse generale né il loro status di organismo di diritto pubblico giustificano che esse siano sottratte a tale divieto

Dopo aver avuto più volte occasione di affermare che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (noa 1), che vieta tali pratiche nei confronti dei consumatori, è caratterizzata da una sfera di applicazione ratione materiae particolarmente ampia (nota 2), la Corte di giustizia precisa per la prima volta che lo stesso vale quanto alla sfera di applicazione ratione parsonae della direttiva stessa.

Infatti, con la sentenza odierna, la Corte statuisce che la direttiva si applica a un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia.

Nonostante il suo carattere pubblico e la sua missione di interesse generale, tale organismo deve essere considerato, ai sensi della direttiva, un «professionista» nei confronti del quale trova applicazione il divieto di pratiche commerciali sleali. La direttiva, infatti, non esclude espressamente tali organismi dalla sua sfera di applicazione. Inoltre, lo scopo della direttiva di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali e, in particolare, contro la pubblicità ingannevole impone che tale tutela sia garantita indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’organismo in questione e dalla specifica missione che esso persegue.

Nella specie, la Corte risponde a una domanda del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) che deve decidere la controversia tra la Wettbewerbszentrale, un’associazione tedesca di lotta contro la concorrenza sleale, e la BKK, una cassa malattia del regime previdenziale legale tedesco costituita in forma di organismo di diritto pubblico.

Secondo il Bundesgerichtshof, l’informazione che la BKK aveva diffuso sul proprio sito Internet, nel 2008, secondo la quale i suoi iscritti avrebbero rischiato svantaggi finanziari nell’ipotesi di cambiamento di cassa, costituiva, come sostenuto dalla Wettbewerbszentrale, una pratica ingannevole ai sensi della direttiva. Tale giudice si è chiesto, tuttavia, se la direttiva e, quindi, il divieto che essa prevede, fosse applicabile alla BKK, in quanto organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
...

Nota 1 : Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).
Nota 2 :  V., inter alia, sentenza della Corte del 19 settembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11  (v. anche comunicato stampa n. 113/13)
....

 

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Leggi tutto...
 

Solo dall'1 gennaio 2015 scatterà la nuova disciplina del tirocinio d'avvocato

E-mail Stampa PDF

(riporto tra virgolette dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 27 dicembre 2013)

"Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo con nota del 9 aprile 2013 Prot. n. 9298 ha richiesto parere in merito alla possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetti svolgenti altra attività di lavoro subordinato o autonomo.

Il Consiglio rimettente evidenzia l’apparente antinomia emergente tra le disposizioni dell’art. 17, comma 4 e dell’art. 41, comma 4 della Legge n. 247/2012; difatti, mentre la prima norma (per il richiamo al comma 1 dello stesso art. 17, la cui lett. e rinvia al regime delle incompatibilità sancite dall’art. 18 della Legge) sembra precludere, in presenza di altra attività di lavoro dipendente o autonomo, l’iscrizione del praticante, l’art. 41, comma 4 della stessa Legge propone una disciplina più flessibile, orientata al criterio della verifica di compatibilità effettiva tra tirocinio e concorrente diversa attività lavorativa.
Osserva la Commissione che, ponendosi il quesito del Consiglio territoriale in prospettiva di attualità concreta, evidentemente in relazione a procedimenti di iscrizione allo stato in corso, la fonte regolatrice della materia vada, ancora oggi, ravvisata nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le incompatibilità legate alle funzioni effettivamente svolte, quando queste siano suscettibili di incidere sull’osservanza di specifici obblighi gravanti sul professionista: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense in merito all’impossibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
Difatti, la disciplina del tirocinio dettata nel Capo I del Titolo IV della Legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.

 


Pagina 23 di 107

Pubblicità


Annunci

E' cosa pericolosa riformare qualcuno (O. Wilde)