Riporto di seguito le interessanti valutazioni dell'Antitrust nel provvedimento 24553 relativo al caso ALT / ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA...
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VALUTAZIONI
a) Il mercato rilevante
41.
Ai fini dell’individuazione del mercato rilevante, giova ricordare che negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e del quadro giuridico di riferimento in cui si colloca l’intesa.
42.
Nel caso di specie, viene in considerazione che con il provvedimento del 16 marzo 2009 il CdO di Brescia ha censurato due avvocati iscritti presso l’Ordine di Milano. Detto provvedimento, tuttavia, produce i suoi effetti al di là dei limiti territoriali di competenza del CdO di Brescia, poiché interessa anche gli avvocati iscritti all’albo di Milano. Infatti, pur essendo stato adottato dal CdO di Brescia, il provvedimento disciplinare doveva essere eseguito dal CdO di Milano, presso il cui albo sono iscritti entrambi gli avvocati sanzionati.
43.
È pertanto ragionevole ritenere che, date le predette specificità dell’intesa, il mercato del prodotto, coincidente con l’attività di erogazione dei servizi di assistenza legale, abbia una dimensione geografica coincidente con il territorio dei circondari dei Tribunali di Brescia e Milano.
b) La valutazione dell’intesa
44.
Conformemente alla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nell'ambito del diritto della concorrenza la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (nota 40). Secondo i principi comunitari, infatti, costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato (nota 41).
45.
Gli avvocati, in quanto prestano stabilmente a titolo oneroso e in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono un’attività economica e possono quindi essere qualificati come imprese ai sensi dei principi antitrust (nota 42) “senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione sia regolamentato siano tali da modificare questa conclusione” (nota 43).
46.
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia, in quanto ente territoriale rappresentativo di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, è un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 (nota 44).
47.
La decisione del CdO di Brescia del 16 marzo 2009, nonché tutti gli atti e le comunicazioni a questa prodromici, in quanto atti provenienti dall’organo di un ente rappresentativo di imprese che forniscono prestazioni professionali, costituiscono deliberazioni di un’associazione di imprese e sono, pertanto qualificabili come un’unica intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
48.
Il presente procedimento istruttorio è stato avviato al fine di verificare se l’intervento dell’Ordine degli avvocati di Brescia - realizzato mediante l’adozione del provvedimento del 16 marzo 2009 e delle attività ad esso prodromiche - fosse suscettibile di configurare un’intesa restrittiva della concorrenza, in quanto finalizzato a limitare la possibilità per gli avvocati di esercitare la propria attività avvalendosi delle diverse leve concorrenziali introdotte dalla Legge Bersani anche per la professione forense.
49.
Dal complesso della documentazione raccolta e delle argomentazioni svolte nel corso del procedimento, non emergono elementi sufficienti a confermare le preoccupazioni concorrenziali esplicitate nel provvedimento di avvio dell’istruttoria. Stando, infatti, a quanto acquisito in atti, le decisioni del CdO di Brescia risultano avere avuto una valenza limitata al singolo caso concreto, apparendo così dubbio che dalle stesse possa ricavarsi un generale effetto limitativo della concorrenza, idoneo a disincentivare i comportamenti concorrenziali sia degli iscritti di tale Ordine sia dei diversi Ordini territoriali.
50.
Si deve, infatti, rilevare che con il provvedimento de quo il CdO di Brescia non ha ritenuto di per sé violata la disciplina deontologica forense per avere gli avvocati aperto uno studio professionale sulla pubblica via, ovvero per avere dimostrato l’intenzione di praticare compensi professionali anche inferiori a quanto generalmente richiesto, ma si è limitato a valutare alcune specifiche modalità con cui gli stessi hanno promosso la propria attività. Considerate le peculiarità del caso di specie, il giudizio formulato dal CdO di Brescia su tali specifiche modalità di promozione dell’attività non è risultato idoneo a produrre un effetto limitativo della concorrenza rilevante ai fini antitrust, difettando in esso un generale condizionamento dell’autonomia dei professionisti sul mercato.
51.
Inoltre, non vi sono stati decisivi effetti imitativi da parte di altri Ordini forensi con riguardo alla valutazione dell’iniziativa in questione o di altre iniziative analoghe.
52.
Ai fini della valutazione del caso di specie, va altresì considerato il successo dell’iniziativa di A.L. anche successivamente all’intervento correttivo dell’Ordine di Brescia. Risulta agli atti, infatti, che attualmente, l’associazione A.L. è presente sul territorio nazionale con 17 studi legali in 16 città italiane e ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi internazionali.
RITENUTO pertanto che, dall’insieme delle evidenze acquisite e delle circostanze date, nel caso di specie, non sussistano le condizioni per ritenere che il CdO di Brescia abbia posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dei servizi di assistenza legale;
DELIBERA
che non risultano elementi atti a comprovare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia abbia posto in essere un’intesa in violazione dell’articolo 2 legge n. 287/90 nel mercato dei servizi di assistenza legale. ...
nota 40: Cfr. ex multis Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner and Elser v Macrotron GmbH; Corte di Giustizia, sentenze del 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters v. Algemene Raad vande Nederlandse Orde van Advocaten, Racc. 2002, pag. I-1577; del 16 novembre 1995, causa C-244/94, Federation française des sociétés d'assurance e a., Racc. pag. I-4013, punto 14, e dell’11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre, detta «Job Centre II», Racc, pag. I-7119, punto 21. Si veda anche sentenza TAR Lazio n. 1757 del 25 febbraio 2011, Consiglio Nazionale dei Geologi.
nota 41: Cfr., in particolare, Corte di Giustizia sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7, e 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851, punto 36.
nota 42: Cfr. Causa C-309/99 Wouters, cit. e in senso analogo, a proposito di medici, sentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6451, punto 77. Si veda anche sentenza TAR Lazio n. 1757 del 25 febbraio 2011, Consiglio Nazionale dei Geologi.
nota 43: Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 19 febbraio 2002 causa C-309/99, Wouters, cit..
nota 44: Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 19 febbraio 2002 causa C-309/99, Wouters, cit.."
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