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Relazione sull'attività svolta dall'Antitrust nel 2012 (ricorda parere negativo su riforma forense)

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(da www.servizi-legali.it )

Il 18 giugno 2013 il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Giovanni Pitruzzella, ha presentato la Relazione sull'attivita svolta dall'Autorità nel 2012.

Qui la presentazione del Presidente Pitruzzella.

Qui il testo completo della relazione.

Questo l'indice generale:

Segnalo il fatto che la Relazione ricorda il parere, decisamente critico riguardo all'allora proposta di legge di riforma forense (che poi divenne l. 247/12 senza che si tenessero in gran considerazione i suggerimenti dell'Antitrust, specie in tema di incompatibilità), che l'Autorità Antitrust ha inviatato nell'agosto 2012 al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e al Ministro della giustizia.

Si legge, in particolare, nella Relazione, con riguardo al titolo di avvocato specialista, alla pubblicità dei servizi legali, al regime del compenso dell'avvocato, al tirocinio, al regime delle incompatibilità con la professione forense:

"Servizi professionali
NUOVA DISCIPLINA DELL’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE
Nell’agosto 2102, l’Autorità ha inviato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge 287/90 in merito a taluni profili di problematicità della proposta di legge recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (AC 3900),
nel testo licenziato, l’11 giugno 2012, dalla Commissione Giustizia della Camera. La proposta di legge riprendeva, con alcune modifiche, il disegno di legge presentato al Senato nel luglio 2009, già oggetto della segnalazione dell’Autorità AS602 “Riforma della professione forense” del 18 settembre 2009.
L’Autorità ha in particolare evidenziato come alcune disposizioni della proposta di legge sembravano reintrodurre ingiustificate misure limitative della concorrenza tra professionisti, già superate dai più recenti interventi legislativi di riforma.
In particolare, in merito all’introduzione del nuovo titolo di “specialista”, l’Autorità, in linea con quanto già rilevato nella segnalazione AS602/09, ha evidenziato che, se il titolo in questione poteva costituire un elemento di differenziazione verticale dei servizi professionali, rappresentando uno strumento utile per la scelta del servizio professionale da parte dell’utente, tuttavia l’introduzione di tale titolo, qualora il conseguimento dello stesso non fosse stato correlato esclusivamente all’effettiva esperienza professionale del professionista nel campo specifico, rischiava di determinare una segmentazione artificiale del mercato. In tal senso, l’Autorità ha manifestato preoccupazione per il fatto che nella proposta il rilascio del titolo era subordinato a verifiche che non risultavano sempre fondate sull’accertamento dell’esperienza professionale effettiva, essendo richiesti, per i professionisti con anzianità di iscrizione all’albo da 1 a 3 anni, la frequenza dei corsi di formazione e l’esame finale e, per i professionisti con anzianità di iscrizione all’albo da 3 a 20 anni, soltanto l’esame finale.
In tema di pubblicità dei servizi legali, il progetto riproponeva, all’articolo 10, la previsione del disegno di legge già oggetto della citata segnalazione AS602/09, ponendosi, peraltro, in contrasto con la disciplina vigente in materia di pubblicità dei servizi professionali contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 223/2006, che ha abrogato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che ponevano divieti, anche parziali, alla diffusione della pubblicità informativa dei professionisti senza restrizione con riguardo ai mezzi di diffusione, come previsto espressamente, di recente, dall’articolo 3, comma 5, lettera g) del decreto-legge n. 138/2011.
Al riguardo, l’Autorità ha rilevato che l’articolo 10 utilizzava l’equivoca espressione di “informazioni sull’esercizio della professione”, piuttosto che la corretta espressione di pubblicità, prevedendo che “è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa” (comma 1). Oltre ai divieti riportati, venivano fissati ulteriori criteri cui l’attività pubblicitaria diffusa dagli avvocati avrebbe dovuto conformarsi. Era previsto, inoltre, che “il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell’informazione e della comunicazione” (comma 3).
In linea con il consolidato orientamento dell’Autorità, si è osservato in primo luogo come l’utilizzo dell’espressione “informazione” ovvero “comunicazione” in luogo del termine “pubblicità” poteva ingenerare dei dubbi circa la possibilità per il professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario per la promozione della propria attività, disincentivando in tal modo l’uso di un’importante leva concorrenziale. Inoltre, la disciplina sopra esposta risultava ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, nella misura in cui, vietando il ricorso alla pubblicità comparativa, l’utilizzo di toni elogiativi ed enfatizzando la finalità della tutela dell’affidamento della collettività oltre al rispetto del prestigio della professione, riduceva lo spazio entro cui poteva essere utilizzato lo strumento pubblicitario. Infine, l’Autorità ha ritenuto inopportuna la previsione di un intervento del CNF nella determinazione dei criteri concernenti le modalità della pubblicità degli avvocati, essendo il controllo sull’attività pubblicitaria dei professionisti, svolto in via generale dall’Autorità ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
In ordine al regime del compenso, l’Autorità ha osservato che l’articolo 13 della proposta di legge, rubricato Conferimenti dell’incarico e tariffe professionali” - oltre ad essere in contrasto, con riferimento ad alcuni aspetti, con l ’articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012, destava forti perplessità dal punto di vista concorrenziale. Tale articolo, infatti, dopo aver sancito in generale il principio di libera determinazione del compenso, prevedeva che “in caso di mancata determinazione consensuale […] il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF”.
Parametri che l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 1/2012 prevedeva esclusivamente per la liquidazione giudiziale del compenso del professionista e che vengono stabiliti con decreto del Ministro vigilante, ma senza l’intervento del CNF.
L’Autorità ha ritenuto che la disposizione presentava profili di incompatibilità con i consolidati principi concorrenziali in materia di tariffe. La proposta di legge, infatti, ripristinava in sostanza il rispetto di prezzi uniformi, atteso che i parametri ministeriali si prestavano ad essere interpretati dai professionisti di fatto come “tariffe” da cui non discostarsi nella definizione dei compensi, con il rischio di vanificare, peraltro, la liberalizzazione dei servizi professionali effettuata dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012 che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate.
Con riguardo al regime delle incompatibilità, la proposta in esame ne ampliava in sostanza la portata e dettava, all’articolo 18, la medesima disciplina, prevista nel disegno di legge e già oggetto della citata segnalazione
AS602/09.
In merito, l’Autorità ha richiamato quanto già rilevato nella suindicata segnalazione, secondo cui la disciplina dell’esercizio delle attività professionali, per essere coerente con i principi di concorrenza, richiedeva l’eliminazione di tutte le incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire. In questa ottica, non risultavano necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell’autonomia degli avvocati o alla tutela dell’integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time, né appariva giustificata l’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l’avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina. Eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti dallo svolgimento di diverse attività professionali potevano essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, meno restrittivi della libertà di iniziativa economica, quali, ad esempio, le regole di correttezza professionale e i conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.

Infine, quanto al tirocinio, le nuove misure previste dalla proposta di legge irrigidivano la scelta di chi voleva intraprendere la carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio. Date le caratteristiche del tirocinio, volto all’acquisizione delle conoscenze pratiche relative all’esercizio della professione, l’Autorità ha ritenuto non fosse necessario subordinare lo svolgimento dello stesso durante il corso universitario alla stipula di accordi-quadro tra i Consigli degli Ordini e il MIUR. La proposta di legge introduceva poi oneri ingiustificati a carico del praticante, quali la previsione secondo cui l’interruzione del periodo di tirocinio per più di sei mesi avrebbe reso inefficace tutto il periodo di tirocinio precedentemente svolto, il limite di tre praticanti per avvocato e i vincoli all’attività propria del tirocinante ingiustificatamente limitata alla sostituzione dell’avvocato affidatario.
Inoltre, l’Autorità ha ritenuto che la previsione dell’obbligatorietà dei corsi e del superamento dell’esame finale degli stessi avesse l’effetto di rendere assai rigido il tirocinio, riducendo le possibilità di scelta di chi intende accedere alla professione; al contrario, la frequenza dei corsi, se resa solo facoltativa, potrebbe essere valorizzata come titolo di valutazione ai fini del tirocinio."

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