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AGCM a Cassaforense: no a convenzione con unica compagnia assicuratrice senza evidenza pubblica

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L'Antitrust segnala a Cassa Forense  "alcune problematiche concorrenziali in merito alle modalità di stipulazione della convenzione relativa alle polizze per la responsabilità civile professionale degli avvocati".

Si legge nel bollettinodell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 20 del 27 maggio 2013 (Pag. 178 - 180):

"ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1047
-
POLIZZE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Roma, 17 maggio 2013
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rileva alcune problematiche concorrenziali in merito alle modalità di stipulazione della convenzione relativa alle polizze per la responsabilità civile professionale degli avvocati iscritti a codesta Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense (di seguito Cassa).
L’art. 3, comma 5, lettera e), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, ha previsto che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. [...]
Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti» (NOTA 1).
Alla luce della novella sopra richiamata, appare necessario contemperare l’esigenza, perseguita dal Legislatore, di ottenere, attraverso una contrattazione centralizzata, offerte vantaggiose per i soggetti obbligati alla copertura assicurativa con la necessità di seguire forme di contrattazione che non determinino preclusioni per gli operatori del settore e che incentivino il massimo confronto competitivo.
Sul punto l’Autorità ha più volte espresso, nei suoi precedenti, il principio in base al quale la stipula di convenzioni da parte di organismi associativi e/o casse di previdenza, anche quando tali convenzioni siano dedicate agli associati/iscritti e non determinino esborsi di denaro da parte dei suddetti Enti, debba essere orientata ai principi di trasparenza e non discriminazione al fine di evitare la creazione di criticità concorrenziali nel mercato dei prodotti oggetto di convenzione (NOTA 2).
Dalle informazioni a disposizione dell’Autorità risulta, invece, che la Cassa abbia stipulato un’unica convenzione assicurativa con un’unica compagnia e senza porre in essere procedure di evidenza pubblica.
Sul punto occorre in primo luogo chiarire che, al fine di consentire il massimo confronto concorrenziale, la possibilità di stipulare convenzioni dovrebbe essere “aperta” a tutti gli operatori del mercato assicurativo che rispettino le caratteristiche richieste dalla Cassa. In questo modo potrebbero soddisfarsi anche le diverse esigenze dei futuri aderenti alle convenzioni e sarebbe garantito un ampio confronto concorrenziale. La Cassa dovrebbe, infatti, limitarsi a definire requisiti e condizioni per l’adesione alle convenzioni, a tutela dei propri aderenti, mentre le Compagnie dovrebbero poter aderire assicurando il rispetto dei requisiti fissati dalla Cassa e proponendo condizioni migliorative in modo da garantire il massimo confronto concorrenziale.
Qualora la Cassa ritenesse, invece, di dover stipulare un’unica convenzione, si ritiene che la selezione della compagnia aggiudicataria debba avvenire sulla base di procedure di evidenza pubblica.
Deve, sul punto, osservarsi che nel caso in esame, pur non essendoci un esborso di denaro da parte della Cassa –in quanto i premi vengono pagati direttamente dai professionisti aderenti alla convenzione– si verifica comunque l’attribuzione di un vantaggio alla compagnia convenzionata che potrà accedere alla domanda rappresentata dai professionisti in via privilegiata determinando una potenziale lesione della concorrenza. Sul punto anche il Consiglio di Stato ha chiarito che la configurazione delle convenzioni come quella di cui trattasi «... non incide poi sulla soggiacenza a principi di evidenza pubblica valevoli, alla stregua di un principio comunitario da ultimo recepito con il codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2006, per tutte le attività contrattuali della PA, [...]» NOTA 3.
Al fine di assicurare un pieno confronto competitivo, l’Autorità auspica, pertanto, che la CASSA adotti forme di selezione delle compagnie assicurative convenzionate trasparenti e non discriminatorie che potranno garantire il raggiungimento di soluzioni ottimali anche per i futuri fruitori della convenzione.
Tali modalità devono sostanziarsi o nell’adozione di modelli di convenzione “aperti” che consentano a tutti gli operatori assicurativi che rispettino determinati requisiti di accedervi, o nella selezione di una o più compagnie attraverso procedure ad evidenza pubblica, rispettando le regole stabilite nel Codice degli Appalti.
p. IL PRESIDENTE
Piero Barucci


NOTA 1: L’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, contenente il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, in attuazione della normativa primaria appena richiamata, ha stabilito che: «il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professio nale» e che «il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva». Lo stesso art. 5 del D.P.R. n. 137/12, al comma 3 prevede che «al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive» l'obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, quindi l’obbligo di assicurazione sarà valido a partire dal 7 agosto 2013.

NOTA 2: Con specifico riferimento alle modalità di stipula di convenzioni da parte di Organismi di previdenza si veda la
segnalazione AS390 del 2 aprile 2007, in Boll. n. 16/07. In merito, invece, alla stipula di polizze collettive da
parte di organismi associativi a ciò deputati dalla legge, si vedano i casi affrontati dall’Autorità nei mercati delle assicurazioni agevolate in agricoltura che possono essere stipulate, in forma collettiva, dai Consorzi per la difesa delle produzioni agricole. In questi casi i Consorzi, annualmente, stipulano convenzioni con tutte le assicurazioni che facciano richiesta e gli agricoltori sono liberi di scegliere la polizza più confacente ai propri interessi. Cfr. sul punto provv. n. 4964 del 30 apri le 2007, in Boll. n. 18/97. Con specifico riferimento alle modalità di stipula delle convenzioni da parte di Organismi di previdenza si veda, inoltre, la segnalazione AS390 del 2 aprile 2007, in Boll. n. 16/07.

NOTA 3: Cfr. CdS 10 gennaio 2007, n. 30
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