Per l'Ufficio studi del CNF il DPR 137/12 non incide sulle incompatibilità

Riforma della professione di avvocato - l'iter per giungere alla l. 247/12
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Il Consiglio Nazionale Forense, il 6 settembre 2012, ha pubblicato sul suo sito un documento rivolto ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, intitolato "ASPETTI PROBLEMATICI DEL D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137".

Con riguardo all'art. 2 del DPR 137/2012, intitolato "accesso ed esercizio dell’attività professionale", vi si legge, in risposta alla domanda "sono cambiati i requisiti di iscrizione nell’albo e le cause di incompatibilità?", questa risposta: "No. È stata anche rimossa – rispetto alla prima versione del DPR - la disposizione che innovava in tema di cause di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo (“vecchio” art. 8). Il richiamo ai “motivi imperativi di interesse generale” che possono precludere l’iscrizione conferma tale impostazione".

Con riguardo all'art. 12 del DPR 137/2012, intitolato "Disposizione temporale", vi si legge in risposta alla domanda "L’effetto abrogativo delle disposizioni in contrasto a chi va fatto risalire?", questa risposta: "Alla legge 148/2011, art. 3, co. 5 e non al regolamento".

A commentare una tale notizia non trovo immagine è più adatta di quella dell'illusione ottica di cambiamento data dalle 9 sfere che sembrrano girare e invece stanno immobili. Che tutto cambi perchè nulla cambi ? NO ... STAVOLTA NON FUNZIONERA' ! Ecco perchè:

Uno dei limiti all'accesso alla professione di avvocato che è stato rimosso dal DPR 137/12 (che ha riformato le professioni) è l'incompatibilita prevista dalla l. 339/03 nei confronti dei dipendenti pubblici a part time ridotto. Il D.L. 138/2011 e il DPR 137/2012, di liberalizzazione delle professioni, determinano la abrogazione dei limiti al libero accesso alla professione forense, di quei limiti, va precisato, che risultano sproporzionati rispetto al fine della promozione della autonomia e dell'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, dell'avvocato. Tra tali limiti abrogati rientrano sia quello della sussistenza, in capo all'interessato, di un rapporto di lavoro subordinato privato sia quello della sussistenza, in capo al medesimo interessato, di un rapporto di lavoro pubblico a part time ridotto (tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario). Le disposizioni al riguardo abrogate si individuano nell'art. 3 della legge professionale forense del 1933 e nella l. 339/03. Le disposizioni del DPR 137/2012 devono riconoscersi attuative dell'art. 3, comma 5, del d.l. 138/11. Certo, così come sono scritte, qualche dubbio interpretativo su cosa abroghino e cosa non abroghino lo possono ingenerare. Ma si tratta di dubbi superabili. DELLE DISPOSIZIONI DEL DPR 137/2012, INFATTI, E' POSSIBILE E DOVEROSA UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA, che cioè sia tesa alla massima apertura del mercato dei servizi professionali alla concorrenza e alla riduzione delle incompatibilità (le quali devono essere limitate, escludendosi quelle che non derivino da esigenze imperative di interesse generale e quelle che non rispettano il principio di proporzione). Il d.l. 138/2011, peraltro, impone che anche l'ordinamento della professione forense deve garantire che l'esercizio dell'attività professionale forense risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza. Occorre conseguentemente riconoscere che la legge 339/03 (nonostante il positivo vaglio da parte di Corte cost. 166/2012 sotto il particolare aspetto del trattamento dei diritti quesiti dei "vecchi" avvocati part time) è stata abrogata ad opera del DPR 137/2012 e, "in ogni caso" alla data del 13 agosto 2012, per contrasto col principio di cui all'art. 3, comma 5, lett. a del d.l. 138/11. Si deve riconoscere che la legge 339/03 non può sopravvivere come eccezione alla generalizzata esplicazione del principio di concorrenza nei servizi professionali e va riconosciuta abrogata per contrasto col principio generale di cui all'art. 3, comma 5, lettera a, del d.l. 138/2011.

Perchè è stato giusto abrogare la l. 339/03?

In primo luogo perchè non era più consentito discriminare i dipendenti pubblici a part time ridotto, con una insuperabile presunzione di incompatibilità che ne vietava l'iscrizione all'albo, rispetto ad altri soggetti ben più sospettabili di conflitti di interessi: si pensi a ministri, sottosegretari, viceministri, commissari governativi (per i quali l'art. 2 della l. 215/04 consente l'esercizio della professione forense con l'evanescente limite del divieto di patrocinio nella materia relativa all'alta carica ricoperta), e si pensi pure ai tanti avvocati che esercitano la professione mentre sono anche giudici di pace, vice procuratori onorari, parlamentari, insegnanti, mediatori, avvocati dipendenti di altri avvocati, avvocati dipendenti di società professionali.
In secondo luogo è stato giusto abrogare la l. 339/2012 perchè la prevenzione del rischio di compromissione dell'indipendenza dell'avvocato che sia anche dipendente pubblico a part time ridotto (così come la prevenzione del rischio dell'accaparramento di clientela) non può qualificarsi "motivo imperativo di interesse generale" e pertanto non giustifica la permanenza della suddetta incompatibilità. Non può qualificarsi "motivo imperativo di interesse generale" perchè (come ha espressamente riconosciuto il TAR Lazio, Sez. I, ordinanza 10125 del 28/4/2004, punto 1.2.2, e come è evidente, se solo si pensa ai suddetti casi di avvocati ammessi ad esercitare mentre sono ministro, sottosegretario, parlamentare, giudice di pace, ecc...) il complessivo quadro regolatorio delle compatibilità e delle inocompatibilità con la professione di avvocato è improntato alla minima compressione delle opportunità d'esercizio della libera professione. Certamente, per i dipendenti pubblici full time l'art. 53 D.Lgs. 165/01 stabilisce l'incompatibilità, tra l'altro, con la professione forense; diversa, però, è la situazione per i dipendenti pubblici a part time ridotto. Per essi già la sentenza 189/01 della Corte costituzionale ha spiegato le tante ragioni (ancor più valide oggi, visto che si dovrebbe incentivare la trasformazione di tanti contratti di lavoro da full time a part time per ridurre, attraverso una forma di flessibilità condivisa, l'impatto sociale della riduzione degli organici della pubblica amministrazione voluta dalla spending review) per cui è consentito, e utile, ammetterli ad esercitare anche la professione di avvocato. Si legge al punto 6 di Corte cost. 189/01 una affermazione che impone di interpretare il DPR 137/12 come certamente abrogativo della l. 339/03: "Nell'elidere il vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico, il legislatore, proprio per evitare eventuali conflitti di interessi, ha provveduto, infatti, a porre direttamente (ovvero ha consentito alle amministrazioni di porre) rigorosi limiti all'esercizio, da parte del dipendente che richieda il regime di part time ridotto, di ulteriori attività lavorative e, in particolare, di quella professionale forense". In sostanza, la particolare attenzione che il legislatore ha posto, con riguardo alla professione di avvocato (all'art. 1, commi 56 e seguenti, della l. 662/96), nella prevenzione e controllo dei rischi di conflitti i dinteresse e di accaparramento di clientela, deve far ritenere che specialmente la professione di avvocato debba esser consentita ai dipendenti pubblici a part time ridotto. Non può più ammettersi che succeda il contrario e cioè che i dipendenti pubblici a part time ridotto possano fare tutte le professioni meno quella forense. Che una tale eccezione (reintrodotta, nel 2003, con l. 339/03) sia stata riconosciuta, nel 2006, non incostituzionale (con sentenza della Corte costituzionale 390/2006) non consente affatto di continuare a ritenerla tale: ormai si impone un trattamento omogeneo delle professioni nel senso della massima estensione di libero accesso, concorrenza e verifica ex post delle incompatibilità in concreto. Ciò deve valere anche per la professione di avvocato, pena l'incostituzionalità di una legge eccezionale che "si inventi" dei motivi imperativi di interesse generale che non possano esser dimostrati esistenti (stante il complessivo regime delle compatibilità e incompatibilità previste per l'esercizio della professione forense).

Con l'abrogazione della l. 339/03 ci si dimostra rispettosi della Carta delle libertà fondamentali dell’Unione europea, la quale al paragrafo 1 dell'art. 15, intitolato "Libertà professionale e diritto di lavorare", solennemente afferma che "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata". La Carta delle libertà fondamentali dell’Unione europea conferma, in tal modo, che accedere a una professione e svolgerla in sana concorrenza è un diritto primario di libertà, non comprimibile da interessi corporativi in quanto espressione di quel diritto al lavoro che la nostra Costituzione pone a fondamento dell'Italia, quale Repubblica democratica.

MA MOLTO ANCORA VI E' DA AGGIUNGERE

Nel valutare ragionevolezza e proporzionalità delle norme sulle incompatibilità per gli avvocati non può che evidenziarsene la violazione, da parte della l. 339/03 e della, con tale leggina corente, previsione di incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e professione forense che la proposta di legge AC 3900 vorrebbe reintrodurre.

Così come, in tema di leggi interpretative, la Corte costituzionale con sentenza n. 311 del 2009 (vedasi anche Corte cost. 303/2011), ha  affermato  che  "fare  salvi  i  «motivi  imperativi  d'interesse generale»  che  suggeriscono  al  legislatore  nazionale interventi interpretativi ... non  puo' non lasciare ai singoli  Stati  contraenti  quanto  meno  una  parte  del compito e dell'onere di  identificarli", allo stesso modo, in relazione alla l. 339/03 e alla proposta AC3900 sulla incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico a part time, si dovrà dire che il legislatore, specie dopo Corte cost. 189/01, se vuole reintrodurre  una tale incompatibilità deve palesare quali siano le ragioni imperative d'interesse generale che ritiene impongano il sacrificio del diritto ad accedere liberamente alla professione.
Almeno, comunque, si dovrà ritenere che solo la possibilità di ragionevolmente rinvenire, attraverso l'analisi dell'ordinamento (come in altra materia ha potuto fare Corte cost. 303/2011), la ricorrenza di motivi imperativi di interesse generale al detto sacrificio potrebbe impedire un giudizio di non necessità e sproporzione (o declaratoria di incostituzionalità).
Si dovrà pure ritenere che l'impossibilità di un tale ragionevole rinvenimento, riguardo alla (ormai abrogata) l. 339/03 e alla regolazione delle incompatibilità nella propsta di legge AC3900, sia evidente.
Ebbene, risulta oggettivamente l'irragionevolezza del sacrificio imposto con la previsione dell'incompatibilità tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto.
Risulta oggettivamente la totale assenza di motivi imperativi di interese generale che possano giustificare quel sacrificio. 
Risultano entrambe dal sistema complessivo delle compatibilità e incompatibilità alla  professione forense.
Pensiamo, certo, agli avvocati-ministri, agli avvocati-sottosegretari di Stato, degli avvocati-viceministri (tutti ammessi dalla l. 215/04); pensiamo agli avvocati-vice procuratori onorari e agli avvocati-G.O.T. e agli avvocati G.O.A.: l' "immunità" di tutti costoro dal regime di incompatibilità già dimostra l'insostenibilità della scelta legislativa "di chiusura" verso i dipendenti pubblici a part-time che vogliano fare anche l'avvocato.
Ma a ciò vanno aggiunte le considerazioni derivanti dalle recenti modifiche "libertarie" che hanno ridisegnato il sistema previgente, di già ampia compatibilità tra esercizio della professione forense e altre attività lavorative. Si tratta di modifiche che potremmo definire anche proconcorrenziali e, comunque, vanno nel senso della massimizzazione delle opportunità d'offerta del servizio professionale d'avvocato, anche attraverso forme organizzative innovative (anche se potenzialmente pericolose per la salvaguardia di principi tuttora ritenuti intoccabili, quali l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato).
A parte ogni considerazione sull'enorme ampliamento del numero dei dipendenti pubblici (addirittura in full time) ammessi a svolgere anche la professione di avvocato come conseguenza della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 226236/2010 (la quale, innovando consolidata giurisprudenza, ha ritenuto immuni dall'incompatibilità di cui all'art. 3 l. prof. forense anche tutti gli insegnanti, pure della scuola elementare, con la conseguenza che oggi, tra i dipendenti pubblici che hanno superato l'esame di stato da avvocato, sono più numerosi quelli ammessi a fare l'avvocato rispetto a quelli, ritenuti "incompatibili"), occorre evidenziare che sono sopravvenuti:
1) la disciplina della c.d. mediaconciliazione, in forza della quale gli avvocati sono ammessi a fare il mediatore e subiscono una indubbia riduzione dell'autonomia e dell'indipendenza, per il necessario rispetto delle regole imposte dall'Organismo di mediazione (pubblico o privato che sia) e per la necessaria soggezione al suo potere "gestorio" dell'attività del mediatore-avvocato;
2) la recentissima modifica in tema di società tra professionisti, per cui all'art. 10,  comma 4, lettera b), della l. 183/2011, è stato aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci". Anche in tal caso è indubbuia la riduzione dell'autonomia e dell'indipendenza dell'avvocato: costui,  può, e non deve, opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate; dipenderà economicamente dalle scelte d'asssegnazione di pratiche fatte da altri; potrà essere escluso dalla società o esser costretto ad abbandonarla ecc....  
Tali due recenti novità normative hanno delineato addirittura una radicale trasformazione della figura dell'avvocato (se inducendola o semplicemente registrando -e con grave ritardo- una evidente modificazione della società  non rileva ai nostri fini). L'Avvocatura è ancor più "plurale", di certo aperta a forme nuove del lavoro professionale legale, anche se trattasi di forme che certamente sacrificano la prevenzione del conflitto di interessi, nonchè l'autonomia e l'indipendenza del singolo professionista, alla maggiore strutturazione dell'offerta dei servizi professionali legali (in un quadro di accresciuta libertà nella scelta delle forme d'offerta del servizio che implica, o genera, varietà nella sostanza).
Esistono ormai -e con piena dignità accanto alla figura tradizionale dell' "indipendentissimo" avvocato tradizionale- le nuove figure dell'avvocato mediatore (che ben potrà essere sostanzialmente parasubordinato dell'Organismo di mediazione) e dell'avvocato socio di minoranza in una società che ha per oggetto l'esercizio della professione forense e perciò è iscritta all'albo  (avvocato che ben può esser titolare dell'1% del capitale come decine di altri avvocati, mentre un socio non professionista può detenere il 33% delle azioni).
L'eventuale necessità di affinare la regolazione di tali nuove figure professionali e limitare lo strapotere che le organizzazioni (organismo di mediazione e società di capitali) possono esercitare sul singolo avvocato non è certo argomento sufficiente per negare che il parametro di ragionevolezza, proporzionalità, necessità della l. 339/03 e della conforme regola dell'incompatibilità che la proposta di riforma forense AC 3900 intende reintrodurre (è stata abrogata dal D.P.R. di riforma delle professioni e dall'art. 3, comma 5-bis, del d.l. 138/2011  ) è oramai cambiato e deve portare a riconoscere sprporzionata, irragionevole, non necessaria e anticoncorrenziale la incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e esercizio della professione forense.
Anzi, la reale sussistenza e gravità di taluni rischi connaturati alla attuale disciplina  della mediaconciliazione e delle società di capitali per l'esercizio della professione forense sta a dimostrare che "il sistema" regolatorio accetta tali rischi ed esalta il ruolo dei Consigli degli Ordini quali controllori della ricorrenza in concreto di conflitti di interessi, mentre s'è abbandonato il metodo della prevenzione "a monte" di tali rischi attraverso la previsione di rigidissime incompatibilità.  
Pertanto, seguendo il parere dell'Antitrust AS974 deve ormai rispondersi diversamente, rispetto al passato, qualora si domandi se la specificità della professione forense, in relazione alla attuale disciplina positiva italiana delle compatibilità e incompatibilità previste per la professione di avvocato, possa ragionevolmente far ritenere che la reintroduzione dell'incompatibilità con l'impiego pubblico in part time ridotto, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risulti necessaria al buon esercizio della professione, come oggi organizzata in Italia.
Ciò si deve ritenere anche alla luce del richiamo di Corte cost 189/01 che ha valorizzò il ruolo che in futuro avrebbe potuto avere una, allora solo ipotizzabile, ampia riforma del sistema delle compatibilità e incompatibilità forensi, per giudicare della legittimità costituzionale d'una legge che reintroducesse incompatibilità abrogate dalla l. 662/96, art. 1, commi 56 e ss..

 

I PARLAMENTARI AVVOCATI POTRANNO CONTINUARE A POTER FARE ANCHE L'AVVOCATO ... MA SOLO SE POTRANNO FARLO ANCHE I DIPENDENTI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO.

Il D.P.R. 137/2012, di riforma delle professioni, non introduce una incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e la funzione di parlamentare, funzione che, ovviamente, deve rendere (e spesso rende) marginale, o comunque non prevalente, l'attività di avvocato di colui che viene eletto in Parlamento. Il D.P.R. 137/2012, al comma 3 dell'art. 2 "Accesso ed esercizio dell'attività professionale", stabilisce, infatti, che all'esercizio della professione di avvocato non è d'ostacolo il fatto che lo stesso non sia attività abituale e prevalente. Quindi, così come i lavoratori dipendenti o autonomi, anche i parlamentari (pur potendo esser ritenuti "a maggior rischio di conflitti di interessi" rispetto ai lavoratori autonomi o subordinati, pubblici e privati che siano), potranno esercitare la professione di avvocato in forma anche non abituale e non prevalente.

Quanto a Senatori e Deputati-avvocati il D.P.R. 137/2012 di riforma delle professioni sembra esprimersi a chiare lettere, nell'art. 2, comma 3.

(l'art. 2 "Accesso ed esercizio dell’attività professionale", recita:

"1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.")

La chiarezza era essenziale, vista l'assurda mancata applicazione, fino ad oggi (per una sorta di interpretazione abrogatrice?) della norma dell'art. 3 della legge professionale forense del 1933 -r.d.l. 27/11/1933, n. 1578-, nella parte in cui prevede l'incompatibilità della professione con " ... qualunque ... impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio ... del Senato, della Camera dei Deputati ...".   Era essenziale esprimersi in maniera inequivocabile anche perchè non può eludersi il chiaro insegnamento della Cassazione (Cass., Sez. III, 20/7/04, n. 13445) per cui i membri del Parlamento italiano sono percettori di uno stipendio, o meglio, di "reddito lavorativo" (la massima recita: "L’indennità percepita dai membri del parlamento (pubblici funzionari elettivi che prestano la loro attività a titolo oneroso) ha funzione di corrispettivo, con la finalità di garantirne l’indipendenza economica consentendo loro di provvedere anzitutto alle necessità personali e familiari, con la conseguenza che, almeno per la parte non destinata a coprire le spese, ne va riconosciuta la natura di reddito lavorativo"): occorreva rispondere al dubbio (legittimo) che i parlamentari fossero dei lavoratori privilegiati.

Forse tenendo in considerazione tale qualificazione ad opera di Cass. 13445/04, il D.P.R. di riforma delle professioni, per non perpetrare una (secondo me, comunque, dubbia) violazione dell'art. 3 della Costituzione, non ha fatto differenze tra parlamentare e lavoratore subordinato o autonomo ed ha ammesso anche il parlamentare ad esercitare la professione in maniera non prevalente e non continua (non trattando i parlamentari in maniera "deteriore" neppure rispetto ai dipendenti pubblici). Probabilmente, anche tenendo in considerazione l'insegnamento di Cass. 13445/04 il D.P.R. di riforma delle professioni, ha potuto ritenere non imperativa l'esigenza  "preventiva" espressa nella proposta di legge n. 4252 (intitolata "Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio della professione di avvocato") che l'On. Antonio Di Pietro ha presentato alla Camera, il primo aprile 2011. La proposta dell'On. Di Pietro (che è stata assegnata alla Commissione giustizia il 3 maggio 2011 e sulla quale non risulta avviata la discussione: vedasi all'indirizzo http://www.camera.it/126?Pdl=4252 ) prevede in sostanza che il mandato parlamentare sia incompatibile con l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate, il cui esercizio e' condizionato all'iscrizione a un albo professionale. Essa propone, non solo per gli avvocati ma per tutti gli esercenti una professione ordinistica, che: a) l'esercizio della professione sia doverosamente sospeso dal parlamentare durante il periodo del mandato parlamentare; b) i membri del Parlamento per i quali sussiste o si determina l'incompatibilita' siano tenuti a optare fra il mandato parlamentare e l'esercizio della libera professione. Agli Onorevoli colleghi l'On. Di Pietro spiega che in materia di libera professione il legislatore si e' sempre mosso con particolare prudenza, circondandone di necessarie cautele l'esercizio, poichè la libera professione intellettuale "regolamentata" è profondamente connessa alla realizzazione di valori costituzionalmente garantiti e volta a integrare funzioni di pubblico interesse. Ricorda in particolare il proponente che si è sempre cercato di consentire un esercizio dell'attivita' professionale in condizioni di piene indipendenza e autonomia, organizzative e di giudizio, mentre "l'esercizio della libera professione, cumulata all'ufficio parlamentare, non puo' ritenersi immune da diversi, piu' o meno piccoli, conflitti di interesse, annidati tra le pieghe dell'attivita' parlamentare (cio' e' documentato anche da ricerche metodologiche che hanno studiato l'incremento percentuale e per categorie dei redditi dei liberi professionisti-parlamentari nel periodo dei mandati)". D'altro canto, al fine di garantire piena indipendenza di pensiero e di giudizio, sono stati previsti per gli uffici parlamentari benefici economici e previdenziali adeguati all'impegno richiesto. Pertanto, si ritiene da parte dell'On. Di Pietro, sarebbe ragionevolmente fondata e costituzionalmente legittima la previsione legislativa di un'incompatibilita' tra l'esercizio di una libera professione ordinistica e il mandato parlamentare: chi intende assumersi la responsabilita' di diventare rappresentante del popolo nelle istituzioni deve potervisi dedicare interamente, a tempo pieno!

Certo, poi, contro i parlamentari-avvocati si possono usare argomenti suggestivi e stringenti. Sono argomenti stringenti quelli che ha usato, ad es., nel corso della discussione al Senato sulla proposta di legge di riforma forense (ora all'esame della Camera come Atto camera 3900) il Sen. Maritati, nel suo intervento in Aula del 14 aprile 2010.  Ha detto nell'occasione il Senatore del partito democratico, raccogliendo gli applausi dal Gruppo PD: "Pensiamo a quanto sia delicato il tema della corretta definizione delle incompatibilità. È un punctum dolens, ma i colleghi della maggioranza, soprattutto coloro i quali hanno maggiore sensibilità ed esperienza anche per aver praticato e continuare a praticare l'attività forense, dovrebbero riflettere con molta serenità. Pensiamo ad un avvocato che acceda al ruolo ed alle funzioni di parlamentare, se non addirittura di componente del Governo, che vada nelle Commissioni parlamentari o interparlamentari, ovvero che assuma il compito di presiedere organismi economici, finanziari o di alta dirigenza di strutture pubbliche regionali o nazionali. Compiti questi che comportano un potere ed una capacità da porre l'avvocato in una condizione di obiettiva, potenziale possibilità di influenzare il corso regolare dei procedimenti, quando nello stesso tempo egli svolga la duplice funzione. Mi rendo conto che tocchiamo punti delicati e interessi di particolare rilievo ma dobbiamo farlo, amici della maggioranza.
Così come si sarebbe dovuto riflettere con maggiore attenzione in ordine ai rischi che comporta, sul piano generale, la mancata previsione di un adeguato sistema di incompatibilità: le troppe leggi ad personam non sono forse il frutto della ormai consolidata commistione tra il ruolo di avvocato e quello di parlamentare?
Consentitemi la franchezza. Lungi da me la benché minima intenzione di sfiorare solamente la rispettabilità dei colleghi interessati, ma vi chiedo: non percepite alcun disagio nel momento in cui avvocati difensori in piena attività, come difensori per esempio del Presidente del Consiglio dei ministri o di altri eminenti e potenti personaggi del sistema politico-istituzionale del Paese, svolgendo le funzioni parlamentari, presentino e sostengano in Aula o nelle Commissioni disegni di legge che servono innanzi tutto ed immediatamente - anche se non in maniera esclusiva - a risolvere problemi inerenti a processi in pendenza o a carico proprio dello stesso Premier o di altri potenti suoi collaboratori?
Sono questi i profili che il disegno di legge non ha il coraggio di affrontare e che pertanto non ci consentono di condividerne appieno l'impianto, nella convinzione che il tema della riforma dell'avvocatura sia un tema centrale per la giustizia su cui si gioca una sfida per il Paese, che trascende le sole categorie professionali direttamente interessate, per coinvolgere invece la generalità dei cittadini e l'effettività della tutela dei diritti.
Per queste ragioni, noi ci rivolgiamo alla maggioranza di Governo affinché rifletta e perché non si perda questa grande occasione storica di una riforma che sia veramente tale ed adatta a soddisfare gli interessi superiori della giustizia nel nostro Paese
".

Ritengo però che a tal genere di argomenti abbia ben replicato il D.P.R. 137/2012 di riforma delle professioni, onerando i Consigli degli Ordini di un difficile lavoro  (del controllo cioè, in contraddittorio, delle incompatibilità realizzatesi in concreto. Ossia, secondo la nuova formulazione letterale del concetto: controllo della realizzatasi carenza dell'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista) ma evitando di accogliere nell'ordinamento norme "rozze" di prevenzione del conflitto d'interessi che risultassero irrispettose del "criterio di proporzionalità-adeguatezza della regolazione". In particolare, infatti, occorre sempre verificare:
1) se le presunzioni di incompatibilità all'esercizio di una professione (che è sempre e comunque -per logica elementare che voglia rispettare la natura umana e i diritti inviolabili dell'uomo- un esercizio a part-time di quella professione) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti del professionista) e la buona amministrazione della giustizia;
2) se alcuna delle presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso;
3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare, in relazione alla primazia del diritto dell'Unione Europea, la restrizione della concorrenza nella prestazione del servizio professionale (“naturalmente concorrenziale”, come insegna Corte costituzionale 189/01, con riguardo specifico alla professione di avvocato) che si determina attraverso la introduzione o reintroduzione nell'ordinamento di previsioni di incompatibilità. Viene in mente, in particolare, l'ipotetica reintroduzione -che viene confermata dal testo di riforma forense in discussione alla Camera come Atto Camera 3900- della incompatibilità tra professione forense e impiego pubblico a part time ridotto appena abrogata con D.P.R. 137/2012. Solo ragioni imperative d'interesse pubblico giustificherebbero, se esistessero (e non esistono), una tale limitazione della concorrenza, come riconoscono le sentenze Wouters e Arduino della Corte di Giustizia e come riconosce l'Antitrust, nel suo parere di agosto 2012. Tali ragioni imperative si possono ritenere sussistenti se: 1) oggettivamente apprezzabili e non soltanto asserite, 2) se non smentite dall'analisi complessiva della regolazione delle compatibilità e incompatibilità disegnate per l'esercizio della professione.  Ebbene la eventuale reintroduzione per legge di tali incompatibilità, avvenendo in mancanza di dette ragioni imperative, integrerebbe violazione del diritto dell'Unione Europea. Si violerebbe, infatti,  il combinato disposto degli artt. 10 e 81 del T.C.E. (norme oggi riprodotte, dopo il Trattato di Lisbona, rispettivamente, nell'art. 4, comma 3, della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea <T.U.E.>, e nell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea <T.F.U.E.> );
4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.

Volendo rispettare gli insegnamenti della sentenza della Corte di Giustizia del 5/12/2006 resa nei procedimenti riuniti “Cipolla” (C-94/04) e “Macrino” (C-202/04) -vedi specialmente i paragrafi 60 e seguenti della sentenza, con riguardo ai punti da 1 a 4 sopra enunciati- il D.P.R. 137/2012 ha sostanzialmente ribadito che i sopra quattro elencati limiti si impongono anche al legislatore italiano nel disegnare una disciplina dell'accesso alle professioni ordinistiche per salvaguardare il bene della concorrenza. Ciò non solo per rendere la regolazione delle professioni legittima dal punto di vista del diritto dell'Unione Europea ma anche affinchè essa sia costituzionalmente legittima in relazione all'art. 117 Cost. che ormai recepisce il principio di concorrenza, nonchè in relazione agli artt. 3, 41, 35 Cost. (che vietano irragionevole compressione di diritti fondamentali di libertà).
Nè potrebbe sostenersi che la peculiarità della professione forense ed i fini di interesse generale che ispirerebbero le incompatibilità che si volessero reintrodurre (Atto camera 3900) consentono di escludere la legge di riforma forense dalla soggezione al giudizio di proporzionalità e ragionevole necessità. Non lo si può sostenere in quanto, come insegna la Corte di giustizia, solo i provvedimenti (anche legislativi) motivati da “esigenze imperative di interesse generale”  (che siano ragionevolmente credibili e non solo asserite) possono andare esenti dalla detta verifica di proporzionalità e ragionevole necessità.
In tale ottica si dovrà evitare di strumentalizzare in senso anticoncorrenziale la risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 che ha riconosciuto l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interessi e il segreto/confidenzialità quali valori fondamentali della professione forense e ha ribadito che la loro conservazione è di interesse pubblico. Il riconoscimento, in detta risoluzione, della “necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante gli effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero derivare” non potrà giustificare regolamenti di protezione che abbiano effetti sproporzionati e ingiustificatamente limitanti la concorrenza. Allo stesso modo dovrà evitarsi ogni strumentalizzazione anticoncorrenziale e corporativa dell'altra affermazione fatta nella detta risoluzione del Parlamento europeo e cioè dell'affermazione per cui l'importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza specialistica rende necessaria l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione, quali quelli oggi governati da organismi e ordini della professione legale.

E ancora: forse s'è ritenuto, nello scrivere il comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 137/2012, che se si fosse stabilito un maggior rigore per i parlamentari (attraverso la previsione di una sospensione o cancellazione dall'albo) ne sarebbe risultata una incompatibilità non fondata su esigenze imperative di interesse generale, la quale incompatibilità poteva essere ritenuta in contarsto con un quadro ordinamentale legislativo "ispirato all'esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali" (le parole tra virgolette sono del TAR Lazio, sez. I, ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 10125 del 28/4/2004, che si riferiva, in particolare, alle compatibilità e incompatibilità previste per il giudice di pace-avvocato). E va pure riconosciuto che tale quadro ordinamentale è stato di recente significativamente integrato -a conferma ulteriore della scelta del legislatore e dell'amministrazione per il minimo sacrificio delle opportunità professionali- da normative settoriali coerenti col sistema e cioè dalla c.d. "legge sul conflitto di interesse delle alte cariche" (vedasi art. 2, comma 1, lett. d, della l. 215/2004) e dalla disciplina sul registro degli organismi di conciliazione  di diritto societario, bancario, finanziario (vedasi art. 4, comma 5, e comma 4, lett. a, del D.M. Giustizia 23/7/2004, n. 222).

Comunque sia, attraverso il D.P.R. 137/2012, (o, altrimenti, "in ogni caso" alla data del 13 agosto 2012, -in forza del comma 5-bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011-  se si ritenga che, indipendentemente dall'entrata in vigore del D.P.R. di riforma delle professioni, si sia avuta una  abrogazione automatica di norme in contrasto con i principi di cui alle lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/2011) s'è avuta parificazione -quanto all'incompatibilità ad esercitare la generalità delle professioni- del parlamentare professionista e di tutti gli altri percettori di reddito da lavoro (pubblico o privato, con contratto di lavoro part time o full time non importa). Anche in ciò il ruolo della deontologia e dei Consigli dell'Ordine, chiamati ad applicarla, viene potenziato dal D.P.R. di riforma delle professioni. Onori e oneri ai Consigli degli Ordini, dunque (in un quadro ormai preoccupantemente lontano dalla auspicabile cancellazione degli Ordini come enti pubblici). I Consigli non avranno più da aaplicare odiose norme liberticide che impediscono l'iscrizione per presunta incompatibilità; dovranno giudicare "in concreto" il soggetto titolato all'iscrizione obbligatoria e, semmai, all'esito del procedimento in contraddittorio, potranno anche applicare la sanzione espulsiva della cancellazione dall'albo per accertata carenza della necessaria indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

Certo, le spinte alla reintroduzione di incompatibilità abrogate il 13/8/2012 (specie con riguardo alla professione forense) non mancano. Cosa rispondere?

E' ovvio che se si volesse reintrodurre l'incompatibilità tra professione di avvocato e esercizio di un diverso lavoro pubblico o privato, non sarebbe accettabile (come sottintende l'Antitrust col suo parere di agosto 2012 sul testo di riforma forense atto Camera 3900) la mancata previsione di incompatibilità nei confronti di numerose tipologie di soggetti ben più "pericolose" di altri (ad esempio i "vecchi avvocati part time") considerati incompatibili per il bene della indipendenza dell'avvocato, nonchè per il rischio di conflitti di interesse e di accaparramento di clientela.

IN DEFINITIVA:
Secondo me, non c'è nulla di scandaloso nel fatto che i parlamentari facciano anche l'avvocato (o altre professioni) mentre sono parlamentari, ma  di certo non si devono (re)inventare e (re)introdurre incompatibilità che limitano il diritto di lavorare di chi non ha il potere del parlamentare (penso soprattutto ai dipendenti pubblici e privati, che non possono, in ciò, esser trattati come pericolosissimi faccendieri).
Per i membri del Governo, invece (come per tutte le alte cariche considerate dalla legge sul conflitto di interessi, n. 215/2004), dev'essere disposta la cancellazione (ad oggi non esiste la sospensione dall'albo, come misura non sanzionatoria di illecito) dall'albo professionale.
Non mi pare, peraltro, serio consentire di mantenere l'iscrizione, con tanto di indicazione, nell'albo consultabile on line, della via e numero di telefono dello studio legale del ministro.
Potrebbe benissimo succedere che in quella via, a quel numero civico, ci sia uno studio legale. Addirittura potrebbe rispondere uno studio legale se si chiamasse il numero di telefono riportato sull'albo on line. O no?

LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DEL DOCUMENTO DEL C.N.F. RIVOLTO AI CONSIGLI DEGLI ORDINI IL 6 SETTEMBRE 2012 ...

"ASPETTI PROBLEMATICI DEL D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
I dubbi e le risposte qui declinati costituiscono l’esito dei primi approfondimenti condotti sul DPR n. 137/2012, e saranno oggetto di ulteriore analisi anche sulla base delle questioni problematiche che i Consigli degli Ordini degli Avvocati potranno eventualmente prospettare.
In ogni caso queste riflessioni non impegnano la volontà del Consiglio nazionale in riferimento agli atti regolamentari che dovranno essere adottati in forza del D.P.R. n. 137/2012.

ART. 2 (accesso ed esercizio dell’attività professionale)

D: sono cambiati i requisiti di iscrizione nell’albo e le cause di incompatibilità?
R: No. È stata anche rimossa – rispetto alla prima versione del DPR - la disposizione che innovava in tema di cause di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo (“vecchio” art. 8). Il richiamo ai “motivi imperativi di interesse generale” che possono precludere l’iscrizione conferma tale impostazione.

ART. 3 (Albo Unico nazionale)

D: L’annotazione è relativa ai soli provvedimenti dotati di natura disciplinare? In particolare, è annotabile una sospensione cautelare?
R: No, in quanto non è un provvedimento disciplinare

D: L’avvertimento è da annotare?
R: Si, in quanto provvedimento disciplinare ex art. 40 RDL 1578/1933

D: Quali provvedimenti disciplinari vanno annotati?
R: Quelli adottati a partire dall’entrata in vigore del regolamento

D: Che carattere debbono avere i provvedimenti disciplinari da adottare?
R: Devono essere esecutivi e presi sulla base di un provvedimento definitivo (cioè non più soggetto ad impugnazione)

D: Può essere disposta la non menzione?
R: No, in quanto non è previsto e comunque perché si tratterebbe di ordinare al COA un non facere

D: Fino a quanto dura l’annotazione?
R: Indefinitamente nel tempo

ART. 4 (Pubblicità)

D: Quali sono i mezzi di pubblicità informativa leciti?
R: Tutti; non è prevista alcuna tipizzazione, né in positivo né in negativo.

D: Qual è il limite della pubblicità?
R: Deve essere funzionale all’oggetto

D: Qual è l’oggetto?
R: Attività professionale svolta, specializzazioni, titoli posseduti attinenti alla professione, struttura dello studio, compensi

D: Che carattere deve avere la pubblicità?
R: Veritiera e corretta

D: Che caratteri non deve avere?
R: Non deve violare il segreto professionale, non deve essere equivoca, non deve essere denigratoria

D: Chi effettua il controllo della pubblicità?
R: Il COA

D: E’ consentita la pubblicità comparativa?
R: Si, ma solo tra termini omogenei, per cui, probabilmente, riguarderà soltanto i prezzi; quando si dovessero comparare altri aspetti essa potrebbe divenire equivoca, non corretta o veritiera e perciò vietata

D: Dignità e decoro sono ancora criteri con cui controllare la pubblicità?
R: Si perché restano in vigore gli artt. 12 e 38 R.D.L. 1578/1933

ART. 5 (Obbligo di assicurazione)

D: Da quando diviene operante l’obbligo?
R: Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, il quale è stato pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, entra in vigore il 15 successivo e si applica, a tenore dell’art. 12, a partire dal 16/08/2012; quindi l’obbligo diviene effettivo a partire dal 15/08/2013.

ART. 6 (Tirocinio per l’accesso)
ART. 10 (Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso)

D: La norma che riguarda il tirocinio forense è solo quella di cui all’art. 10?
R: No, gli artt. 6 e 10 si integrano

D: Da quando è entrata in vigore la norma sulla durata max di diciotto mesi?
R: Dal 24/01/2012, data di entrata in vigore dell’art. 9, co. 6 D.L. 1/2012, che contiene una statuizione in tal senso applicabile a tutti i tirocini.

D: A quali tirocini si applica la norma sulla durata max?
R: Secondo il Ministero, anche a quelli iniziati prima del 24/01/2012.

D: Il tirocinio può essere svolto prima della laurea?
R: Si, per un max di sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno di studi.

D: Quest’ultima forma di tirocinio è particolare o ordinaria?
R: In nulla differisce dal tirocinio ordinario, se non per il fatto che si può svolgere prima della laurea.

D: È stata modificata la normativa sulla continuità della pratica?
R: Si, essa può essere interrotta per un periodo non più lungo di tre mesi (prima erano sei), salvo giustificato motivo

D: È stata modificata la normativa sul professionista affidatario?
R: Si, deve avere almeno cinque anni di anzianità e non può ammettere più di tre praticanti

D:Quali sono le modalità di svolgimento del tirocinio diverse dalla frequenza di studio legale (necessaria comunque per un minimo di sei mesi)?
R: Le modalità sono le seguenti:
a. all’estero (art. 6-4 primo periodo);
b. frequenza corsi di formazione (art. 6-9, 10, 11) ;
c. presso l’Avvocatura dello Stato (art. 10-1);
d. presso l’ufficio legale di un ente pubblico (art. 10-1);
e. presso un ente privato autorizzato (art. 10-1);
f. diploma scuole Bassanini (art. 10-3);
g. frequenza di un ufficio giudiziario;
h. presso pubbliche amministrazioni, previa convenzione CNF-Ministro P.A.

D: Chi può organizzare corsi di formazione validi per il tirocinio?
R: I COA, senza bisogno di speciali autorizzazioni; tutti gli altri enti, a condizione che siano autorizzati dal CNF.

D: Come si chiede ed ottiene l’autorizzazione in questione?
R: Sulla base di un regolamento emanato dal CNF previo parere favorevole del Min. della Giustizia.

D: Che cosa deve riguardare detto regolamento?
R: I seguenti aspetti:
a. Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione, con garanzia del pluralismo dell’offerta formativa;
b. Contenuti formativi essenziali;
c. Durata minima, con un carico didattico non inferiore a 200 ore;
d. Modalità e condizioni per la frequenza e le verifiche

D: Quanta parte del tirocinio ordinario può essere sostituita dalla frequenza del corso?
R: Massimo sei mesi.

D: Quanta parte del tirocinio ordinario può essere sostituita dalla pratica presso l’Avvocatura dello Stato, presso l’ufficio legale di un ente pubblico, privato autorizzato o un Ufficio giudiziario?
R: Massimo per dodici mesi

D: Compete al tirocinante un compenso?
R: Si, sotto forma di rimborso forfetario delle spese (art. 9-6 DL 1/2012).

D: Sempre?
R: No, la remenerazione è espressamente esclusa per la pratica presso un ufficio giudiziario; per gli altri casi nulla dice la norma.

D: È compatibile il tirocinio col rapporto di impiego pubblico o privato?
R: Si (cfr. art. 6, comma 5).

D: Sempre?
R: No, è il COA che deve valutare se modi e tempi del rapporto di lavoro siano compatibili.

D: Il certificato di compiuta pratica ha una durata limitata nel tempo?
R: Si, cinque anni, dopo i quali perde efficacia.

D: Cosa deve fare il COA quando il certificato di compiuta pratica perde efficacia?
R: Deve cancellare il praticante dal Registro.

D: Il praticante cancellato può essere reiscritto nel Registro?
R: Si, nessuna norma prevede il contrario.

ART. 7 (Formazione continua)

D: Come si realizza l’aggiornamento?
R: Attraverso la partecipazione a corsi di formazione, organizzati dai COA o da altre entità.

D: Debbono essere autorizzati i COA a gestire corsi di formazione?
R: No, a differenza delle altre entità che invece devono essere autorizzate dal CNF.

D: I corsi devono essere accreditati dal CNF?
R: La norma non impone un obbligo di accredito; il vecchio regolamento del CNF (luglio 2007) prevedeva l’accredito quale condizione del riconoscimento; il nuovo potrebbe riconfermare il dato.

D: Sopravvive il vecchio accredito previsto dal regolamento del 2007 o può un nuovo regolamento imporre l’accredito?
R: In teoria no, a meno di non ritenere anche l’accredito ricompreso in uno dei vari contenuti del regolamento che il CNF dovrà adottare.

D: Si possono ammettere crediti formativi interdisciplinari?
R: Si, se sono previsti da appositi regolamenti di due o più Consigli Nazionali.

ART. 8 (Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie)

D: La nuova disciplina risolve il problema della concentrazione nell’organo disciplinare della duplice funzione istruttoria e decisoria?
R: No, perché prevede solo l’incompatibilità tra la funzione amministrativa e quella disciplinare in capo allo stesso soggetto.

D: Come possono essere configurati i CdT?
R: Verosimilmente come organi del COA.

D: Come si articolano i CDT?
R: In unità elementari costituite dai Collegi di disciplina.

D: Quanti sono i membri dei CDT?
R: Tanti quanti sono i membri del COA presso cui sono istituiti.

D: Quanti sono i membri dei Collegi di disciplina?
R: Tre.

D: Quanti Collegi di disciplina possono al massimo coesistere in un CDT di 15 membri?
R: Non più di cinque contemporaneamente.

D: Sussiste incompatibilità tra qualità di consigliere del COA e di membro del CDT?
R: Si.

D: Chi è competente disciplinarmente nei confronti di un membro del CDT?
R: Il CDT costituito presso il COA distrettuale.

D: Chi nomina i membri del CDT?
R: Il Presidente del Tribunale territorialmente competente, sulla base di una rosa proposta dal COA.

D: Possono farne parte soggetti estranei alla professione?
R: No

D: Chi deve stabilire i criteri sulla base dei quali proporre i membri del CDT e sulla scorta dei quali il Presidente del Tribunale li nomina?
R: Il CNF.

ART. 9 (Domicilio professionale)

D: È scomparso il requisito della residenza?
R: Si, occorre ora avere solo un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’Ordine presso cui è interessato l’iscritto.

ART. 12 (Disposizione temporale)

D: Qual è la fonte del potere regolamentare e sulla base di quale procedimento il regolamento è emanato?
R: La fonte è l’art. 3, co. 5, lett. a) – g) della legge 148/2011 ed il procedimento di delegificazione è quello previsto dall’art. 17-2, legge n. 400/1988.

D: L’effetto abrogativo delle disposizioni in contrasto a chi va fatto risalire?
R: Alla legge 148/2011, art. 3, co. 5 e non al regolamento.

D: Sotto quali profili può postularsi l’illegittimità (nullità?) del regolamento?
R: Sotto il duplice profilo:
a. della mancanza nell’art. 3-5 lett. a)-g) di un principio generale di cui costituisca regolamentazione;
b. della eccedenza della regolamentazione rispetto all’eventuale principio generale.

D: In quale parte dell’art. 3-5 lett. a)-g) della legge 148/2011 si parla di Albo unico nazionale?
R: In nessuna, per cui sia la sua istituzione, sia in particolare la norma sull’annotazione dei provvedimenti disciplinari potrebbero essere illegittime sotto ambedue i profili sopra segnalati.

COMPOSIZIONE UFFICIO STUDI CNF
Ubaldo Perfetti (Vice Presidente CNF e Consigliere Delegato all’Ufficio Studi)
Giuseppe Colavitti (Coordinatore)
Gianluca Bertolotti Carlo Bonzano Marina Chiarelli
Nicola Cirillo Riccardo Maria Cremonini Silvia Izzo
Francesca Mesiti Angelo Schillaci Benedetta Sirgiovanni
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