Corte EDU sul caso M.C. e altri c. Italia (ricorso n. 5376/11)

"bussola" per ricorrere a Strasburgo - 1 Protocollo 1
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Con sentenza del 3 settembre 2013, la C.E.D.U., nel caso M.C. e altri c. Italia (ricorso n. 5376/11) ha accertato, all’unanimità, la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione (diritto ad un equo processo), 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (tutela della proprietà) e 14 della Convenzione (divieto di discriminazione) combinato con l’articolo 1 del Protocollo n. 1.

S'è avuta condanna dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo per mancato pagamento, ai soggetti infettati da trasfusioni di sangue, della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale prevista dalla legge 210/1992.  Le autorità italiane non hanno mai pagato la rivalutazione annuale - che costituisce la parte più consistente dell'indennizzo - e con il decreto legge n. 78 del 2010 l’hanno abolita. Neppure si è ottenuto il pagamento dopo l'intervento della Corte costituzionale, con sentenza 293 del 2011 che ha dichiarato incostituzionale il decreto legge del 2010. Un provvedimento, quest'ultimo, ora censurato anche dalla Corte di Strasburgo (caso M.C. ed altri c. Italia, ricorso n. 5376/11).
La C.E.D.U. ha ritenuto che l’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010 ha violato il principio della preminenza del diritto e il diritto ad un processo equo dei ricorrenti, in quanto questi ultimi hanno dovuto sopportare un carico anormale ed eccessivo. Infine, tale normativa ha inciso in modo sproporzionato sui loro beni.
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