Dal C.N.F l'informativa al cliente e la procura tipo da usare dal 20 marzo 2010

Notizie - Tutte le notizie
Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

Il C.N.F. ricorda che, a partire dal 20 marzo prossimo, in in ossequio all’art. 4, 3° comma, del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati saranno chiamati a informare i propri clienti, per gli incarichi assunti a partire da tale data, della possibilità di avvalersi del procedimenti di mediazione finalizzati alla conciliazione e della relativa agevolazione fiscale.
La mancata informativa è sanzionata con l’annullabilità del contratto d’opera concluso. Per facilitare tale adempimento, il Cnf ha predisposto una circolare (C- 11/2010) e un fac simile di informativa che i legali potranno far sottoscrivere ai propri assistiti. L’informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta. Il Cnf specifica che l’informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico. L’avvocato dovrà informare l’assistito della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione per tutte le controversie relative a diritti indisponibili; dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nelle materia enumerate del decreto legislativo; delle agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione.
Il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo del giudizio. 
QUI DI SEGUITO IL FAC SIMILE DI INFORMATIVA PER IL CLIENTE, IL FAC SIMILE DI NUOVA PROCURA INTEGRATA E LA CIRCOLARE DEL C.N.F. ... 

INFORMATIVA
Io sottoscritto ___________________________________________________________________
dichiaro di essere stato informato dall’Avv.____________ _______________________________,
in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per
tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e______________
_____________________________________________ (indicazione della controparte) in
relazione a __________________________________________________________
___________________(indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il
procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi
contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n.
38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel
caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese
dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta
all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto
della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000
euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Luogo e data,
(Sottoscrizione dell’assistito)                    (Sottoscrizione dell’Avvocato)

--------------
PROCURA
Il sottoscritto _____________________ nato a _________________ il ___________ e residente a _______________ in Via ______________________ n. _______, C.F. _____________________, informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo …
 

------------------------------------

 

CIRCOLARE
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CIRCOLARE 15 MARZO 2010, N. 11

L'obbligo di informativa previsto dall'art. 41, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010

Sommario: 1. La previsione di legge - 2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari - 3. Modello di informativa sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.


1. La previsione di legge


L'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 dispone che:

«all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto doli 'assistito e deve essere allegato ali 'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione».

La previsione entrerà in vigore il 20 marzo prossimo e a tal fine, per gli incarichi assunti a partire da tale data, sarà necessario predisporre la modulistica necessaria all'adempimento dell'obbligo di legge.

Si precisa che l'informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta.

2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari.

L'informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico.

In tale momento l'Avvocato dovrà informare l'assistito:

a) della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tutte le controversie relative a diritti disponibili;

b) dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-ò/s del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affìtto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

c) delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione. Ed in particolare che:

- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, «tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».

- ai sensi del 3° comma della medesima disposizione, «il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente»;

- ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;

- ai sensi dell'art. 20, 1° comma «alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e'ridotto della metà».
Il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.
3. Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.
Si propone un modello di informativa, distinto dall'atto di conferimento della procura della liti, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l'utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa.