Legge di stabilità per il 2012 (l. 183/11) su p.e.c., giudizi d'appello e cassazione

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 (da www.dirittodelleprofessioni.it

La legge di stabilità per il 2012 è stata definitivamente approvata dalla Camera il 12 novembre 2011 nel testo risultante da un maxiemendamento governativo molto atteso. E' ormai legge 12 novembre 2011 n. 183, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 234 alla "Gazzetta Ufficiale" del 14 novembre 2011 n. 265.  

 L'art. 25 della legge di stabilità per il 2012, intitolato "Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile" -come spiega la relazione tecnica governativa- modificando il codice di procedura civile e le relative disposizioni attuative, estende l'utilizzo della posta elettronica certificata  per le notifiche o le comunicazioni in tutte le fasi del processo civile, perseguendo vantaggi in termini di accelerazione dei tempi e di risparmio di risorse per gli uffici giudiziari. Recita:
"1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
b) all’articolo 133, il terzo comma e` abrogato;
c) all’articolo 134, il terzo comma e` abrogato;
d) all’articolo 136:
1) il secondo comma e` sostituito dal seguente: «Il biglietto e` consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;
2) il terzo comma e` sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non e` possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e` rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»;
3) il quarto comma e` abrogato;
e) all’articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice puo` autorizzare per singoli atti» sino a: «l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;
f) all’articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;
g) all’articolo 183, il decimo comma e` abrogato;
h) all’articolo 250, il terzo comma e` sostituito dal seguente: «L’intimazione al testimone ammesso su
richiesta delle parti private a comparire in udienza puo` essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica
certificata o a mezzo telefax.»;
i) all’articolo 366:
1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
2) il quarto comma e` sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma.»;
l) all’articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo e` sostituito dal seguente: «L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio` non e` possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;
2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio` non e` possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;
b) all’articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio` non e` possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».
3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalita` previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
b) all’articolo 3, il comma 3-bis e` sostituito dal seguente: «3-bis. La notifica e` effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita` previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8»;
c) all’articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «puo` eseguire notificazioni in materia civile, amministrative stragiudiziale, direttamente, » sono inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;
3) il comma 2 e` sostituito dal seguente: «2. La notifica puo` essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;
d) all’articolo 5:
1) il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. Nella notificazione di cui all’articolo 4 l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
2) al comma 2, al primo periodo e` premesso il seguente: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».
4. All’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, e` inserito il seguente: «7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
."

 L'art. 26 legge di stabilità per l'anno 2012, intitolato "Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello" -come spiega la ralazione tecnica governativa- prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi la corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 69/2009, e davanti le corti d'appello da oltre due anni in mancanza della dichiarazione delle parti della persistenza dell'interesse alla trattazione del procedimento. Recita:

"1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle
conseguenze di cui al comma 2.
2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell’avviso di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto
."

  L'art. 27 del disegno di legge di stabilità per il 2012, intitolato "Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello", -come spiega la relazione tecnica governativa- prevede delle disposizioni finalizzate ad accelerare il contenzioso civile pendente in grado di appello attraverso una più celere modalità di svolgimento del rito e con l'introduzione di meccanismi sanzionatori in caso di istanze inammissibili o manifestamente infondate. Recita:

"1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 283 e` aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’istanza prevista dal comma che precede e` inammissibile manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo` condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza e` revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b) all’articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell’appello e` collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio puo` delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c) all’articolo 351:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) e` aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo` provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e` stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
d) all’articolo 352 e` aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo` decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies»;
e) all’articolo 431 e` aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l’istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e` inammissibile manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo` condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza e` revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
f) all’articolo 445-bis e` aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e` inappellabile ».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
."