(da www.servizi-legali.it )
Il 26 luglio 2012, il responsabile delle relazioni esterne del Fondo Monetario Internazionale, David Hawley, ha rilasciato questa dichiarazione alla stampa: "Se si parla dell'Italia, il focus è sulle riforme strutturali e le misure varate dal Governo Monti: si tratta di riforme importanti per deregolare il settore dei servizi e per rendere il mercato del lavoro più inclusivo e flessibile. Adesso, accelerare le riforme e varare gli atti necessari per metterle in pratica rafforzerebbe la fiducia e darebbe un ulteriore incentivo a continuare su questa strada".
Dunque, niente eccezioni per la corporazione degli avvocati.
Si segua con rigore l'indicazione del Consiglio di Stato che nel suo parere (n. 3169 del 10 luglio 2012) sulla bozza di DPR di "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" ha scritto:
a pag. 6, "La scelta dell'amministrazione di procedere all'emanazione di un unico regolamento riguardante tutte le professioni regolamentate è condivisa da questa Sezione, in quanto l'uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con icriteri fissati dalla norma primaria, in modo appunto indistinto per le diverse professioni".
e nella considerazione n. 6, a pag. 14: "Il comma 5 del medesimo articolo (si tratta dell'art. 6 dello schema di DPR, dedicato alla pratica professionale) stabilsce l'incompatibilità (assoluta) con qualunque rapporto di impiego pubblico e la compatibilità (relativamente alla possibilità di garantire un effettivo ed adeguato tirocinio) con un contestuale lavoro subordinato privato. Se la ratio dell'incompatibilità è quella rappresentata dall'amministrazione nella relazione ("in funzione dell'effettività del tirocinio"), non si comprende la differenziazione tra impiego pubblico e impiego privato. In relazione ad altre ragioni, quali quelle degli obblighi che gravano sul pubblico dipendente e sulla possibilità di evitare situazioni di conflitto di interessi, appare preferibile lasciare ai singoli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni la valutazione di tale profilo. Peraltro l'incompatibilità assoluta si applica pure al part time e preclude anche che la frequenza dei corsi di formazione o di specializzazione possa essere valutata ai fini del tirocinio per i pubblici dipendenti (corsi che molto spesso i pubblici dipendenti possono frequentare, e anzi, in taluni casi, può essere interesse della stessa amministrazione di appartenenza qualificare maggiormente il proprio personale). Occorre, pertanto, eliminare la previsione dell'incompatibilità" 
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