Cassazione 11816 del 12/7/2012: OK a pubblicità su prestazioni professionali sotto i vecchi minimi

Riforma della professione di avvocato - La difficile attuazione della l. 247/12
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(da www.servizi-legali.it )

La terza sezione civile della Cassazione, con sentenza 12 luglio 2012, n. 11816, ha riconosciuto legittima la pubblicità d'un professionista (nella fattispecie un dentista) che prometteva prezzi inferiori alle ormai abrogate tariffe professionali. Si legge nella sentenza 11816/2012:

"1. Il dottor ... venne sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell'Ordine dei medici di ... in relazione alla diffusione di un volantino ove erano pubblicizzate le prestazioni offerte da ... , struttura della quale lom steso era direttore sanitario. L'accusa formulata nei suoi confronti era di aver tenuto un comportamento non conforme agli articoi 55 e 56 del Codice Deontologico. All'esito del procedimento, la Commissione dell'Albo degli Odontoiatri dell'Ordine irrogò all'incolpato la sanzione della sospensione di un mese dall'esercizio della professione. Per quanto risulta dal provvedimento impugnato, ritenne la Commissione che la diffusione di volantini pubblicitari fosse deontologicamente scorretta, in quanto lesiva del decoro e della dignità professionale e ispirata a realtà di esclusiva natura commerciale; che il messaggio diffuso fosse falso, nella parte in cui postulava l'esistenza di una tariffa minima nazionale, ormai abrogata.

... 3. Per la casszione di detta pronunzia ricorre dunque a questa Corte  il sanitario, formulando due motivi ...

... 6. Entrambi i motivi appaiono fondati. Le argomentazioni addotte dalla Commissione a sostegno della scelta decisoria adottata sono speciose e tautologiche. L'assunto dell'ambiguità e, in definitiva, del carattere ingannevole del riferimento a una tariffa ormai abrogata è all'evidenza viziato da un'insopprimibile insofferenza verso il ricorso al messaggio pubblicitario da parte dell'esercente la professione sanitaria. Non si vede, infatti, come quel richiamo, che necessariamente presuppone, piuttosto che smentire, il carattere puramente orientativo della tariffa, possa confliggere cin la trasparenza e la veridicità della comunicazione. Nè ha troppo senso la valorizzazione, in chiave di addebito, della genericità della promessa riduzione, in quanto non riferita a singole prestazioni, potendo ciò incidere solo sulla capacità di persuasione del messaggio, che è profilo certamente estraneo alla sfera di intervento degli organi disciplinari.

7. In tale contesto, la riaffermazione dei poteri di verifica degli Ordini professionali, malgrado l'indiscutibile eliminazione del divieto di svolgere pubblicità sui servizi offerti, sui prezzi e sui costi complessivi delle prestazioni professionali (art. 2 legge n. 248 del 2006), è del tutto inidonea a giustificare la decisione. Quei poteri -la cui sopravvivenza è fuori discussione- sono funzionali alla verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio. Ma si è già visto che le ragioni addotte dalla Commissione a sostegno della negativa valutazione formulata al riguardo sono giuridicamente scorrette e logicamente inappaganti.


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